Sentenza n. 990/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 10/2025 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.01.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 10/2025 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da sentenza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 10/2025 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, passata in giudicato il 19 dicembre 2025 e notificata al Ministero dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione. Ha dedotto la perdurante inerzia del Ministero nell'esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza del giudice ordinario. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto a una sentenza definitiva e passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Ravenna entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha stabilito che devono essere detratti gli importi eventualmente già corrisposti e devono essere comprese le spese liquidate dal giudice ordinario, se non già pagate, nonché quelle liquidate nel giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, dovrà intervenire il commissario ad acta nominato sin d'ora nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per le spese del giudizio, oltre spese generali, oneri accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, prevedendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è fondato quando l'amministrazione rimane inadempiente rispetto a una sentenza passata in giudicato, previamente notificata ai fini dell'esecuzione e non spontaneamente eseguita.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del giudicato entro un termine determinato, tenendo conto degli importi eventualmente già corrisposti.
- In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attivabile su istanza della parte, per compiere in via sostitutiva gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato.
- Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente secondo il principio di soccombenza.
Come è indicizzato
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