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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00934/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi disposto, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando altresì che non vi erano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità. In cassazione ha dedotto, con un primo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 344-bis c.p.p., sostenendo in sostanza la rilevanza della disciplina dell'improcedibilità; con un secondo motivo ha lamentato la violazione di legge per non avere la sentenza d'appello considerato conclusioni scritte depositate tempestivamente dalla difesa via PEC. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili, osservando che la disciplina dell'improcedibilità si applica ai reati commessi dal 1° gennaio 2020, mentre il fatto risaliva al 2017, e che il secondo motivo era generico perché non indicava il contenuto delle conclusioni, le differenze rispetto all'atto di impugnazione, né la decisività dell'omessa valutazione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice del fatto contestato in origine, relativo a ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 344-bis c.p.p.

    La disciplina dell'improcedibilità non è applicabile ai reati commessi anteriormente al 1° gennaio 2020; il richiamo difensivo è quindi infondato nel caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ove non ricorra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La disciplina dell'improcedibilità introdotta dall'art. 344-bis c.p.p. si applica solo ai reati commessi dal 1° gennaio 2020, con conseguente irrilevanza per fatti anteriori.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non indica in modo specifico il contenuto dell'atto asseritamente trascurato, le differenze rispetto ai motivi di impugnazione e la decisività dell'omessa considerazione.
  • La mera deduzione di una violazione di legge non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità se non è sorretta da una censura specifica, autosufficiente e correlata alla motivazione della decisione impugnata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese e, in difetto di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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