Tribunale, Sentenza T-379/21
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 luglio 2023. — Michele Vendrame contro Commissione europea. — Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Relazione finale dell’indagine dell’OLAF relativa all’esecuzione di un contratto di servizi finanziato dal FES – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Presunzione generale – Obbligo di motivazione. — Causa T-379/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione dell’OLAF che aveva negato a Michele Vendrame l’accesso alla relazione finale di un’indagine e ai relativi allegati. La motivazione del diniego è stata ritenuta insufficiente soprattutto rispetto alla presunzione generale di riservatezza dei documenti OLAF e all’eccezione sul processo decisionale. Respinta invece la domanda istruttoria di produzione del documento, perché la carenza di motivazione impediva già di verificare l’eventuale accesso parziale.
Diniego di accesso alla relazione finale OLAF e agli allegati: insufficienza della motivazione sulle eccezioni del regolamento n. 1049/2001 applicate ai documenti di indagine OLAF
La questione giuridica
Se la decisione dell’OLAF che nega l’accesso alla relazione finale di indagine e ai relativi allegati sia sufficientemente motivata, in particolare quanto: i) all’eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile (articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001) e alla connessa presunzione generale di riservatezza; ii) all’eccezione relativa alla tutela del processo decisionale (articolo 4, paragrafo 3, secondo comma); iii) all’eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo (articolo 4, paragrafo 1, lettera b)); iv) all’eventuale necessità di accesso parziale ai documenti.
Principio di diritto
Quando un’istituzione rifiuta l’accesso a documenti dell’OLAF facendo valere la presunzione generale di riservatezza prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, deve motivare in modo chiaro e circostanziato perché, alla data della decisione, la relazione d’indagine resti coperta da tale presunzione, in particolare indicando se e perché il tempo trascorso dalla trasmissione della relazione alle autorità competenti non sia irragionevole. In mancanza di tale motivazione, il diniego è illegittimo; neppure le ulteriori eccezioni invocate, formulate in modo generico e non supportate da elementi specifici, possono sanare il vizio.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 6, regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 6 regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 7 regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 91, lettera c), regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 104 regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 106, paragrafo 3, regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, regolamento di procedura del Tribunale
Diniego di accesso alla relazione finale OLAF e agli allegati
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE contro la decisione con cui l’OLAF ha negato l’accesso, richiesto sulla base del regolamento n. 1049/2001, alla relazione finale dell’indagine OC/2019/0766/B4 e ai relativi allegati. La controversia si inserisce nel quadro dell’accesso ai documenti e dell’interazione tra trasparenza, indagini antifrode e tutela di interessi riservati.
Fatti e procedimento amministrativo
Il ricorrente, commercialista che aveva prestato servizi di revisione contabile alla Eurecna SpA, chiedeva l’accesso alla relazione finale OLAF dopo che l’indagine relativa all’esecuzione di un contratto finanziato dal FES era stata chiusa e trasmessa alla Procura della Repubblica di Venezia con raccomandazione di avviare un’indagine penale. In precedenza, un revisore indipendente aveva rilevato irregolarità nell’esecuzione del contratto e la Commissione aveva adito l’OLAF per verificare possibili frodi, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione.
Domande e motivi di ricorso
Il ricorrente contestava il diniego sotto sei profili, tra cui la violazione dell’eccezione relativa alle attività ispettive e di indagine, l’accesso parziale, la tutela della vita privata, l’obbligo di motivazione e il mancato riconoscimento dei diritti della difesa come interesse pubblico prevalente. Il Tribunale ha però concentrato l’esame sul quinto motivo, relativo alla motivazione, considerandolo motivo di ordine pubblico.
Quadro normativo rilevante
La sentenza applica il regolamento (CE) n. 1049/2001, in particolare:
- articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sulla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo;
- articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, sulla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile;
- articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo comma, sul processo decisionale;
- articolo 4, paragrafo 6, sull’accesso parziale. Sono richiamati inoltre l’articolo 296 TFUE e l’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta, nonché gli articoli 6 e 7 del regolamento n. 1049/2001 sul procedimento di accesso.
Ragionamento della Corte sulla motivazione
Il Tribunale ricorda che la motivazione deve consentire all’interessato di comprendere la ragione del diniego e al giudice di esercitare il controllo di legittimità. Una motivazione contraddittoria, incomprensibile o troppo lacunosa equivale a mancanza di motivazione.
Eccezione relativa alle indagini OLAF e presunzione generale
Il Tribunale osserva che l’OLAF si è limitato ad affermare che i documenti richiesti rientravano nei documenti relativi a un’indagine OLAF, coperti da una presunzione generale di riservatezza. Tuttavia, la decisione non spiegava in modo sufficiente perché, al momento del diniego, la presunzione dovesse ancora operare, nonostante la relazione fosse già stata trasmessa alla Procura di Venezia. Mancava in particolare ogni valutazione sul carattere ragionevole del tempo trascorso dalla trasmissione della relazione all’autorità competente.
Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza secondo cui la presunzione generale per i documenti OLAF può operare dopo la chiusura dell’indagine solo finché le autorità destinatarie non abbiano deciso il seguito da dare alla relazione e purché non sia trascorso un termine irragionevole. Poiché la decisione controversa non conteneva alcun elemento su questo punto, la motivazione è stata giudicata insufficiente.
Eccezione relativa al processo decisionale
Quanto all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, il Tribunale rileva che l’OLAF aveva richiamato in modo generico la tutela del proprio processo decisionale, affermando che la divulgazione avrebbe compromesso la piena indipendenza delle future indagini e rivelato strategia e metodi di lavoro. Tali affermazioni non erano però corredate da elementi specifici riferiti ai documenti richiesti, né spiegavano quale decisione amministrativa fosse ancora in corso o come la divulgazione potesse pregiudicarla seriamente. Inoltre, se tale eccezione era solo accessoria alla presunzione generale OLAF, essa non poteva reggere se già carente la motivazione principale.
Eccezione relativa alla vita privata
L’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è stata considerata meramente accessoria e non sufficiente, da sola, a giustificare il diniego. In particolare, essa non chiariva perché fosse escluso anche un accesso parziale ai documenti.
Esito sulla domanda di annullamento
Il Tribunale conclude che nessuno dei motivi indicati nella decisione controversa era sorretto da una motivazione sufficiente. Per questo accoglie il motivo relativo alla motivazione e annulla il diniego di accesso, senza esaminare gli altri motivi di ricorso.
Domanda di produzione dei documenti
Il ricorrente aveva chiesto anche che il Tribunale ordinasse la produzione della relazione OLAF per verificare l’eventuale accesso parziale. Il Tribunale respinge la richiesta: poiché non era già possibile stabilire se la presunzione generale di riservatezza fosse stata applicata legittimamente, un’istruzione sulla produzione del documento sarebbe stata inutile ai fini della decisione sull’accesso parziale.
Spese e dispositivo
La Commissione, rimasta soccombente, è condannata alle spese. Il dispositivo annulla dunque la decisione OLAF del 26 aprile 2021 e respinge per il resto il ricorso.
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