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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47762/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello sostenendo che mancasse il dolo specifico richiesto dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., per integrare la bancarotta fraudolenta documentale. Chiedeva la riqualificazione in bancarotta semplice documentale (art. 217 legge fall.), contestando che l'unico elemento a favore del dolo specifico fosse la vendita non trascritta dell'immobile di Biella alla madre, elemento indiziario ritenuto non grave dato che l'immobile era stato comunque acquisito alla massa fallimentare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondata la motivazione delle corti di merito, valutando congiuntamente primo e secondo grado (doppia conforme) gli elementi probatori: reiterati rifiuti di consegna delle scritture al curatore, occultamento/sottrazione di scritture obbligatorie, esibizione di documenti giudicati inidonei, l'entità del passivo e la vendita a un congiunto mediante scrittura privata non trascritta. Tali fatti, letti nel loro insieme, consentono di inferire il dolo specifico (animus nocendi e animus lucrandi) richiesto dall'art. 216 n.2. La Corte ha inoltre escluso la derubricazione ad ipotesi di bancarotta semplice documentale e ha condannato il ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)

    La norma richiede dolo specifico (volontà di recare pregiudizio ai creditori e/o di procurare un ingiusto profitto). L'occuluzione, sottrazione, distruzione o mancata tenuta/consegna delle scritture, unitamente ad altri comportamenti ostativi, integra la fattispecie 'specifica' quando il dolo è desumibile dalle circostanze; è distinta dalla fattispecie di bancarotta documentale 'generica' che presuppone l'esistenza e l'esame di libri contabili

  • art. 217 legge fallimentare (bancarotta semplice documentale)

    La derubricazione alla bancarotta semplice documentale non è possibile quando i fatti riguardano le stesse scritture e risulta provato il dolo specifico: in presenza di omogeneità fattuale prevale la fattispecie più grave caratterizzata dall'elemento specializzante del dolo specifico

  • art. 173 disposizioni attuative c.p.p. (limiti alla motivazione in cassazione)

    Il ricorso è stato presentato nei limiti strettamente necessari per la motivazione; la Cassazione prende atto della formulazione conforme ai limiti di motivazione richiesti per il giudizio di legittimità

  • art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 (e successive proroghe/collegamenti normativi)

    Disposizione procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso senza intervento delle parti, indicando il quadro normativo che ha regolato il procedimento (conclusioni scritte del Pubblico Ministero)

  • art. 7, comma 1, d.l. 105/2021 (proroga disciplina procedurale)

    Richiamata per spiegare la proroga della disciplina che ha permesso la trattazione senza intervento delle parti fino alla data indicata; ha valenza meramente processuale

Massime di principio

  • L'occlusione, la sottrazione o la mancata tenuta/consegna delle scritture contabili, unite a condotte di ostracismo verso il curatore (es. rifiuto di incontro, mancata consegna nonostante ripetute richieste), costituiscono elementi idonei a far presumere il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale.
  • Singoli atti, come la vendita a un congiunto mediante scrittura privata non trascritta, costituiscono indizi rilevanti ma non decisivi: devono essere valutati nel contesto complessivo delle condotte e delle circostanze (entità del passivo, difficoltà del curatore a ricostruire l'attivo, esibizione di documenti inidonei).
  • La valutazione del dolo specifico si basa su elementi esteriori e circostanziali e può ricorrere a massime di esperienza; non è necessario un'ammissione esplicita dell'intento doloso da parte dell'imputato.
  • Quando i fatti riguardano le stesse scritture, la fattispecie più grave (bancarotta fraudolenta documentale con dolo specifico) assorbe la fattispecie di bancarotta semplice documentale; la derubricazione è esclusa se il quadro probatorio supporta il dolo specifico.
  • Le sentenze di primo e secondo grado possono integrarsi (c.d. doppia conforme) e vanno lette congiuntamente nel controllo di legittimità sulla motivazione: la Cassazione può valorizzare la motivazione complessiva risultante dall'unione dei due provvedimenti.

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