Cassazione Penale, Sentenza n. 27275/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Reggio Calabria aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per il tentato incendio di un esercizio commerciale gestito dalla cognata, confermando altresì la recidiva reiterata e specifica ed escludendo l'aggravante del motivo abietto, con conferma della pena di due anni e sei mesi di reclusione, sospesa condizionalmente. Con il ricorso per cassazione, l'imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che in primo grado gli erano state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti sia alla recidiva sia al motivo abietto; di conseguenza, l'eliminazione in appello dell'aggravante del motivo abietto avrebbe imposto una nuova valutazione del bilanciamento ex art. 69 c.p. e una rideterminazione in melius della pena. Contestava inoltre che la sentenza impugnata si fosse sottratta a tale dovere con motivazione solo apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse fondato su un presupposto fattuale erroneo: il primo giudice non aveva riconosciuto attenuanti generiche oggetto di bilanciamento con le aggravanti. Esclusa in appello l'aggravante del motivo abietto, non residuava alcun bilanciamento da rinnovare, poiché rimaneva soltanto la recidiva reiterata e specifica, con aumento di pena predeterminato per legge. La riduzione della pena avrebbe comportato l'applicazione di una pena illegale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende. È stata inoltre rigettata la domanda della parte civile di liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, perché la parte civile non ha un interesse giuridicamente qualificato a resistere quando è in discussione solo il trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
ha consentito la trattazione scritta del giudizio di cassazione in difetto di diversa richiesta di parte
art. 69 cod. pen.
disciplina il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto, ritenuto non rinnovabile nel caso concreto perché in primo grado non vi era stato alcun bilanciamento delle attenuanti generiche con le aggravanti
art. 63, quarto comma, cod. pen.
impone il criterio moderatore nel concorso tra aggravante ad effetto speciale e aggravante ad effetto comune
art. 99, quarto comma, cod. pen.
prevede per la recidiva reiterata e specifica l'aumento fisso di due terzi
art. 423 cod. pen.
costituisce la base del calcolo della pena per il delitto di incendio, nel caso in forma tentata
art. 616 cod. proc. pen.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
art. 609 cod. proc. pen.
non citato nel testo
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si fonda su un presupposto fattuale errato.
- Se in primo grado non è stato operato alcun bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, l'eliminazione in appello di una delle aggravanti non impone di per sé una nuova comparazione ex art. 69 c.p. quando residui solo una circostanza aggravante.
- Quando la pena sia stata determinata applicando l'aumento fisso previsto per una recidiva ad effetto speciale, la soppressione di un'ulteriore aggravante ad effetto comune che non aveva inciso autonomamente sulla dosimetria non comporta automaticamente la riduzione della pena.
- Il giudice non può rideterminare la pena in modo da renderla inferiore a quella legalmente dovuta per la residua aggravante, altrimenti incorrerebbe nell'applicazione di una pena illegale.
- La parte civile non ha interesse giuridicamente qualificato a resistere all'impugnazione quando il giudizio riguarda esclusivamente la determinazione della pena, materia che attiene al rapporto punitivo tra Stato e autore del reato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi di colpa nell'impugnazione, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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