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Sentenza

Sentenza n. 34/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'annullamento - dell'ordinanza n. 46 del 13 maggio 2022 del Comune di Roncade, avente ad oggetto la “rimozione del cancello realizzato abusivamente” notificato alla ricorrente il 27 maggio 2022; - di ogni altro atto presupposto e/o connesso anche se non conosciuto dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202200936

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di rimozione di un cancello realizzato abusivamente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società agricola ha impugnato l'ordinanza comunale che le imponeva la rimozione di un cancello, chiedendone l'annullamento e il risarcimento dei danni. Ha dedotto: incompetenza del Comune all'adozione dell'ordinanza, in relazione agli artt. 141 e seguenti del r.d. 368/1904; violazione di legge, con riferimento all'art. 35 d.P.R. 380/2001; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illegittimità manifesta, contraddittorietà e difetto di motivazione; adozione del provvedimento sulla base di un atto endoprocedimentale non precisato e non notificato; illegittimità derivata dell'ordinanza, in conseguenza dell'annullamento del precedente provvedimento comunale di rimozione degli effetti della SCIA. La ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento del danno reputazionale e d'immagine, quantificato in euro 30.000, nonché dei costi eventualmente necessari per la rimozione e per la realizzazione delle opere.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza congiunta di rinvio, non ravvisando ragioni eccezionali ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Nel merito ha accolto la domanda di annullamento per il motivo assorbente di illegittimità derivata. Il precedente provvedimento comunale di rimozione degli effetti della SCIA era stato annullato con sentenza non impugnata per carenza di motivazione, con salvezza del possibile riesercizio del potere emendato dai vizi rilevati. Poiché l'ordinanza di rimozione del cancello era legata a tale atto da un rapporto di presupposizione e stretta conseguenzialità, l'annullamento dell'atto presupposto ha comportato l'illegittimità derivata dell'atto consequenziale. È stata invece respinta la domanda risarcitoria. Secondo il TAR, l'annullamento per un vizio intrinseco dell'atto, quale la carenza di motivazione, non accerta definitivamente l'insussistenza della pretesa sostanziale dell'amministrazione né la spettanza del bene della vita, poiché il Comune può riesercitare il potere e adottare un nuovo provvedimento adeguatamente motivato. In assenza dell'accertamento di una lesione definitiva dell'interesse legittimo oppositivo, non è riconoscibile il risarcimento del danno. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Richiamati in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento antecedente all'intervento comunale.

  • artt. 19 e 21-nonies l. 241/1990

    Costituivano la base normativa del precedente provvedimento comunale di rimozione degli effetti della SCIA, annullato per carenza di motivazione.

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    Indicato dalla ricorrente quale parametro di legittimità dell'ordinanza, ma non esaminato nel merito perché assorbito dall'accoglimento del motivo di illegittimità derivata.

  • artt. 141 e seguenti r.d. 368/1904

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la competenza del Comune, ma non esaminati nel merito per l'accoglimento del motivo assorbente.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto insussistenti le ragioni eccezionali necessarie per disporre il rinvio della trattazione.

  • art. 30 c.p.a.

    Rilevante quale base dell'azione risarcitoria, respinta perché l'annullamento per carenza di motivazione non aveva accertato una lesione definitiva della posizione sostanziale.

Massime di principio

  • L'annullamento dell'atto presupposto determina l'illegittimità derivata dell'atto consequenziale quando tra i due provvedimenti sussista un rapporto di presupposizione e stretta conseguenzialità.
  • L'annullamento di un provvedimento amministrativo per carenza di motivazione non accerta, di per sé, la spettanza definitiva del bene della vita né impedisce all'amministrazione di riesercitare il potere, purché emendi il nuovo provvedimento dai vizi rilevati.
  • Il risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo non consegue automaticamente all'annullamento dell'atto: quando l'annullamento dipende da un vizio intrinseco, quale la carenza di motivazione, occorre l'accertamento di una lesione definitiva della posizione sostanziale e della spettanza del bene della vita.
  • La domanda risarcitoria va respinta quando l'amministrazione conserva il potere di rivalutare la fattispecie e adottare, all'esito, un provvedimento anche di contenuto analogo, adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSCIA e liberalizzazioniInvalidità del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potereRisarcimento del danno da attività amministrativa

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