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Sentenza

Sentenza n. 1033/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500727

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo dei titoli di polizia necessari per svolgere le funzioni di guardia particolare giurata e divieto di detenzione di armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., insieme agli atti istruttori e sanitari presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (guardia particolare giurata)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già titolare dal 2019 dei titoli di polizia necessari per svolgere l’attività di guardia particolare giurata, ha impugnato i provvedimenti con cui la Prefettura di Ancona ha negato il rinnovo dei titoli e disposto il divieto di detenzione di armi, valorizzando una risalente contestazione amministrativa per uso occasionale di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 75 d.P.R. 309/1990. L’interessato deduceva, in primo luogo, la violazione degli artt. 75, commi 6 e 14, d.P.R. 309/1990, dell’art. 2, comma 5, d.m. 28 aprile 1998 e degli artt. 35, 38, 39 e 138 T.U.L.P.S., nonché travisamento dei presupposti, contraddittorietà tra provvedimenti e difetto di istruttoria e motivazione. Sosteneva che l’episodio, isolato e risalente, si era concluso con il cosiddetto perdono prefettizio e che, nel 2019, la stessa Prefettura aveva comunque rilasciato i titoli di polizia, senza che fossero emersi ulteriori episodi o condotte indicative di un’attuale assunzione di stupefacenti o di un pericolo di abuso delle armi. Deduceva inoltre che l’amministrazione avrebbe dovuto svolgere una verifica concreta dell’attuale idoneità psico-fisica, anziché considerare automaticamente ostativo il precedente. Con un secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 2, comma 5, d.m. 28 aprile 1998, poiché la Prefettura aveva chiesto all’AST di rettificare il precedente certificato di idoneità del 13 febbraio 2025 senza sottoporlo a una nuova visita medica. Con un terzo motivo qualificava i provvedimenti come revoca o annullamento d’ufficio della precedente licenza, deducendo la violazione degli artt. 21-quinquies, 21-nonies e 21-octies l. 241/1990. Con un quarto motivo lamentava la violazione degli artt. 11 e 138 T.U.L.P.S., dell’art. 75, commi 6 e 14, d.P.R. 309/1990 e dell’art. 3 l. 241/1990, nonché difetto di motivazione, sproporzionalità e assoluta carenza istruttoria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, pur ritenendo infondate le censure relative all’autotutela. Ha escluso che il diniego di rinnovo costituisse revoca o annullamento d’ufficio della precedente licenza: a ogni rinnovo periodico l’Autorità di pubblica sicurezza deve verificare il perdurante possesso dei requisiti psico-fisici e morali, che non sono immutabili, sicché il precedente rilascio non rende il rinnovo un atto dovuto. Ha tuttavia ritenuto illegittimo l’operato della Prefettura per avere chiesto all’AST di rettificare il certificato del 13 febbraio 2025 senza una nuova visita medica e per avere omesso di considerare il perdono prefettizio concesso nel 2019 e il successivo rilascio dei titoli, elementi rilevanti ai fini della corretta applicazione dell’art. 2, comma 5, d.m. 28 aprile 1998. Secondo il TAR, in presenza di episodi isolati e risalenti di consumo di stupefacenti l’Autorità deve verificare l’idoneità attuale del richiedente, non potendo desumere automaticamente l’inidoneità dal solo precedente. La verificazione disposta dal Tribunale ha escluso problematiche relative al consumo, anche occasionale, di sostanze stupefacenti. La Commissione medica aveva esteso l’esame anche a profili psicologici e caratteriali, formulando un giudizio di non piena affidabilità; il TAR ha ritenuto tale ampliamento estraneo al thema decidendum, perché il giudizio deve rimanere circoscritto alla motivazione dell’atto e ai motivi di ricorso. Ha inoltre osservato che, salvo patologie specificamente ostative, il dubbio sull’affidabilità del titolare di un porto d’armi deve fondarsi su condotte materiali dell’interessato e non su mere caratteristiche caratteriali astratte; nel caso concreto non erano stati allegati episodi verificatisi durante l’attività di guardia particolare giurata tali da mettere in dubbio la proporzionalità delle sue reazioni o il controllo delle condotte. Non essendo stato comprovato l’unico elemento ostativo posto a fondamento dei provvedimenti, il TAR ha annullato gli atti impugnati e ordinato alla Prefettura di rilasciare il titolo necessario allo svolgimento delle funzioni di guardia particolare giurata. Le spese di lite sono state compensate; gli oneri della verificazione sono stati posti a carico del Ministero dell’Interno.

Norme richiamate

  • art. 75, commi 6 e 14, d.P.R. 309/1990

    La definizione favorevole del precedente episodio, unitamente alla valutazione di particolare tenuità e alla prognosi di non reiterazione, deve essere considerata dall’amministrazione nella successiva verifica dell’idoneità al rilascio o rinnovo dei titoli di polizia.

  • art. 2, comma 5, d.m. 28 aprile 1998

    l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti è ostativa sic et simpliciter al rilascio del titolo autorizzatorio in materia di armi

    In presenza di episodi isolati e risalenti, la disposizione non consente di prescindere dalla verifica dell’attuale idoneità psico-fisica del richiedente; l’episodio pregresso non può essere valorizzato automaticamente senza considerare gli sviluppi successivi e gli accertamenti attuali.

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    divieto di detenzione di armi

    La disposizione costituisce la base del provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi impugnato nel giudizio.

  • artt. 35, 38 e 138 T.U.L.P.S.

    Le disposizioni sono richiamate nel quadro normativo relativo ai requisiti e ai titoli di polizia per l’uso delle armi e per lo svolgimento delle funzioni di guardia particolare giurata.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Non è applicabile al diniego di rinnovo periodico dei titoli di polizia, che non costituisce revoca della precedente licenza.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Non è applicabile al diniego di rinnovo periodico dei titoli di polizia, che non costituisce annullamento d’ufficio della precedente licenza.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del diniego doveva confrontarsi con gli elementi rilevanti della vicenda, inclusi il perdono prefettizio, il precedente rilascio dei titoli e l’attuale situazione del richiedente.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Hanno consentito al Tribunale di disporre la verificazione tecnica sull’attuale idoneità del ricorrente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto nella diffusione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato, insieme alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Il diniego di rinnovo periodico di un titolo di polizia relativo all’uso delle armi non costituisce revoca né annullamento d’ufficio della precedente licenza: a ogni rinnovo l’Autorità di pubblica sicurezza deve verificare autonomamente il perdurante possesso dei requisiti psico-fisici e morali.
  • In presenza di episodi isolati e risalenti di consumo di sostanze stupefacenti, l’Autorità di pubblica sicurezza non può fondare automaticamente il diniego del titolo di polizia sul solo precedente, ma deve verificare l’attuale idoneità psico-fisica dell’interessato e valutare gli sviluppi successivi della vicenda.
  • La rettifica di un certificato sanitario di idoneità rilevante per il rilascio di un titolo di polizia non può essere disposta sulla sola base di informazioni amministrative relative a un precedente episodio, senza un nuovo accertamento medico quando la rettifica incide sul precedente giudizio sanitario.
  • Nel giudizio amministrativo di legittimità il thema decidendum è delimitato dalla motivazione del provvedimento impugnato e dai motivi di ricorso; l’amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione dell’atto e il giudice non può fondare la decisione su profili estranei a tale perimetro.
  • Salvo la presenza di patologie specificamente ostative, il giudizio di inaffidabilità del titolare di un titolo di polizia relativo alle armi deve fondarsi su condotte materiali dell’interessato concretamente indicative di un difetto di controllo o di proporzionalità delle reazioni, non su mere valutazioni astratte relative a tratti caratteriali.
  • Il precedente rilascio del titolo di polizia non rende automatico il successivo rinnovo, ma costituisce un elemento istruttorio rilevante che l’amministrazione deve considerare, soprattutto quando il precedente episodio ostativo sia stato definito favorevolmente e non risultino ulteriori condotte problematiche.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaResponsabile del procedimento e competenzaIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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