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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13783/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., omessa motivazione della sentenza di merito rispetto alla censura secondo cui il ricorrente avrebbe rivestito la qualifica di amministratore di fatto della società fallita dopo la cessazione della carica formale, nonché la mancanza del dolo specifico nel reato di bancarotta fraudolenta documentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse effettivamente affrontato e disatteso la censura, avendo ricostruito che il Girometti era l'ideatore di un piano fraudolento consistente nella cessione formale delle quote a un soggetto di comodo (liquidatore/testa di legno) per occultare responsabilità e scritture contabili e perseguire attività distrattive. Inoltre, la Corte osserva che il ricorrente non ha confrontato la motivazione della corte d'appello, per cui il motivo è anche generico. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 3

    Richiamata nella parte di riqualificazione dei fatti da parte della Corte d'appello; la sentenza di merito ha proceduto a una diversa qualificazione giuridica dei fatti ai sensi della norma richiamata

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione, qui invocata dal ricorrente per censurare presunta omessa motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato e/o generico

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'obbligo di condanna alle spese processuali e, in casi previsti, il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile per colpa del ricorrente; applicata per la condanna a euro 3.000

  • Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione può giustificare la responsabilità del ricorrente nella determinazione delle ragioni di condanna (giustificazione della sanzione pecuniaria)

Massime di principio

  • La censura per omessa motivazione è inammissibile se la decisione impugnata, anche implicitamente, affronta e respinge la questione: il ricorrente deve confrontarsi esplicitamente con la motivazione avversata, indicando i punti specifici non motivati
  • Un motivo generico che non specifica il contrasto con le argomentazioni della sentenza di merito può essere dichiarato inammissibile per genericità
  • La qualificazione del ruolo di "amministratore di fatto" può essere dedotta dalla complessiva condotta (p.es. cessione formale delle quote a soggetti di comodo, assenza di scritture contabili, gestione diretta o ideazione del piano fraudolento) e la corte di merito può riqualificare i fatti sulla base di tali elementi
  • Se il ricorso in cassazione è manifestamente infondato o inammissibile per colpa del ricorrente, è possibile la condanna alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; perciò si deve valutare attentamente la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre gravame
  • La Corte di Cassazione verifica sia la correttezza formale della motivazione sia se il ricorrente abbia realmente confutato i passaggi decisivi della sentenza di merito; non basta reiterare enunciazioni generiche

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