Cassazione Penale, Sentenza n. 19057/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti censuravano principalmente: a) la ritenuta sussistenza del delitto associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo 32) per insufficiente motivazione e per mera valorizzazione di contatti riconducibili al solo Mazzù, senza prova di una struttura organizzativa stabile; b) per alcuni (Giardina) la violazione del divieto di reformatio in peius e l'eccesso nel giudizio di rinvio nella determinazione del trattamento sanzionatorio (ricostituzione autonoma del reato base e discostamento dal minimo edittale senza adeguata motivazione); c) per Giusti la mancata applicazione della fattispecie di tenuità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) per talune cessioni residue e vizi di motivazione sulla quantificazione della pena e sul rifiuto delle circostanze attenuanti generiche; d) motivazione apparente, contraddittoria e illogica in relazione alla qualificazione dei fatti e alla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Mazzù Carmelo, Chiofalo Giuseppe, Pirri Antonino, Salvo Piero e Giusti Alessandro per essere manifestamente infondati, confermando di fatto le valutazioni di merito. Quanto a Giardina Tindaro, la Corte ha accolto parzialmente il ricorso limitatamente al profilo del trattamento sanzionatorio: ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Giardina soltanto sul punto della determinazione della pena (perché la Corte d'appello aveva motivato il discostamento dal minimo con la "ripetitività delle condotte" non compatibile con il capo 12) che descriveva una sola condotta) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. Per gli altri ricorrenti i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati, con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, della somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende ai sensi delle statuizioni richiamate. La Cassazione ha inoltre precisato i criteri che giustificano la qualificazione come associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e valutato nella sostanza la congruità della motivazione in merito alla riqualificazione di reati e alla esclusione della tenuità per Giusti.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La Corte ha ritenuto che la derubricazione per tenuità non fosse applicabile ove la valutazione complessiva dimostri modalità organizzate, ripetitività, qualità e purezza della sostanza e una capacità di diffusione sistematica; dunque la semplice modesta quantità non è determinante se il contesto denota attività di spaccio strutturata
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 1
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Utilizzato per la corretta qualificazione dei singoli episodi non rientranti nella tenuità: la Corte ha confermato che quantità, qualità e destinazione allo spaccio giustificano la sussunzione nella fattispecie ordinaria
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74, comma 6
art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990
Richiamato per la riqualificazione del reato associativo e per individuare la corretta cornice normativa nella quale valutare i ruoli e l'organizzazione fra i partecipi
Codice di procedura penale - art. 627
Riferito dal ricorrente per censurare l'eccesso del giudizio di rinvio; la Corte ha verificato che la Corte d'appello ha comunque giudicato nei limiti del rinvio tranne che per il profilo sanzionatorio di Giardina, dove è stata ravvisata motivazione errata e annullata
Codice penale - art. 81, secondo comma
art. 81, secondo comma cod. pen.
Richiamato nella doglianza sulla reformatio in peius; la Corte ha esaminato se la rinnovata determinazione della pena avesse peggiorato la posizione del ricorrente oltre i limiti consentiti dal giudizio di rinvio, accogliendo la censura per Giardina solo sul punto sanzionatorio
Codice di procedura penale - art. 594, comma 3
art. 594, comma 3 cod. proc. pen.
Invocato dai ricorrenti in relazione ai limiti difensivi e procedurali; non ha determinato accoglimento del ricorso, essendo ritenute congrue le valutazioni di merito tranne il caso del vizio motivazionale sanzionatorio per Giardina
Codice di procedura penale - art. 125, comma 3
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato con riguardo all'obbligo di motivazione della determinazione della pena e alla necessità di esposizione dei criteri che giustificano il rifiuto delle attenuanti o il discostamento dal minimo; la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata per Giusti ma insufficiente nel profilo sanzionatorio di Giardina
Codice penale - artt. 62-bis e 133
art. 62-bis e art. 133 cod. pen.
Riferiti nel contesto della valutazione delle circostanze attenuanti generiche e della personalizzazione della pena: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche per insufficiente valorizzazione degli elementi favorevoli al reo
Codice di procedura penale - art. 616
Applicato per condannare i ricorrenti dichiarati inammissibili al pagamento delle spese del procedimento per ricorsi manifestamente infondati
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Sent. Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla disciplina delle ammende e alla valutazione della colpa nella presentazione dei ricorsi: la Corte ha ritenuto che, pur non essendo i ricorsi da considerare colposi, si dovesse disporre un versamento equitativo alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Per configurare un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti occorrono tre elementi: gruppo consapevolmente aggregato per reati in materia di stupefacenti, organizzazione di attività e mezzi per il fine illecito, e apporto personale stabile e non episodico di almeno tre membri; la mera presenza di contatti o rapporti con un capo (es. gestione tramite un referente) non è sufficiente senza elementi di organizzazione e ripartizione di ruoli
- Nella valutazione della tenuità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) non è sufficiente considerare la sola quantità: devono essere valutati congiuntamente qualità e purezza della sostanza, modalità di cessione, destinazione allo spaccio, ripetitività e contesto organizzativo; se emergono capacità di diffusione sistematica la tenuità può essere esclusa
- In sede di rinvio il giudice di merito non può superare i limiti della decisione della Corte di cassazione: la rinnovata determinazione della pena non deve tradursi in una reformatio in peius non consentita e deve rispettare i criteri e il reato base indicati dalla sentenza rescindente; ogni discostamento dal minimo edittale deve essere adeguatamente motivato e coerente con i fatti e la qualificazione del reato
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice indica gli elementi decisivi che giustificano tale rifiuto; non è necessario ricomprendere ogni elemento favorevole, ma la valutazione deve essere specifica e non meramente formale
- L'impugnazione manifestamente infondata può essere dichiarata inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzioni (art. 616 cod. proc. pen. e richiamo alla giurisprudenza costituzionale), ma la presenza di buona fede o mancanza di colpa nella proposizione del ricorso può attenuare la misura delle somme da versare
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