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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04796/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La lite nasce da un appalto pubblico concluso per la fornitura, posa in opera e messa in esercizio di un sistema di videosorveglianza wireless in una zona industriale. Il committente ha chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatrice e il risarcimento dei danni, sostenendo che l'impresa non avesse correttamente eseguito le prestazioni dovute, in particolare la progettazione esecutiva, gli allacciamenti alla rete pubblica, la custodia dell'impianto fino al collaudo e la corretta messa a punto del sistema. Ha inoltre contestato che la mancata conclusione del collaudo e i difetti emersi in seguito fossero a lui imputabili, affermando invece che le criticità dipendessero dall'appaltatrice. La società di leasing, quale mandataria della finanziatrice dei beni, aveva chiesto il pagamento delle somme dovute. In Cassazione il committente ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e dei principi in materia di contratti pubblici, per avere la corte di merito valutato in modo frammentario le obbligazioni dell'appaltatrice e ritenuto adempiuta la sola obbligazione di dare; 2) violazione delle medesime norme e omesso esame di fatti decisivi, per avere attribuito al committente l'inadempimento dell'obbligo di collaborazione relativo alla regolare alimentazione elettrica e per avere ritenuto che i difetti del giugno 2008 dipendessero dal tempo trascorso senza attivazione; 3) violazione delle norme sul collaudo negli appalti pubblici, per avere qualificato come collaudo un semplice verbale di consegna del luglio 2007, in contrasto con la disciplina e con la giurisprudenza che richiedono il collaudo formale per la conclusione del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati: inammissibili nella parte in cui chiedevano una nuova valutazione del merito e dei fatti, anche per la preclusione derivante dalla doppia conforme; infondati nella parte in cui denunciavano una falsa applicazione delle regole ermeneutiche, perché il giudice di merito aveva accertato in fatto che l'appaltatrice aveva adempiuto anche alle obbligazioni di facere e che il successivo malfunzionamento non era a essa imputabile. La Corte ha inoltre affermato che, una volta scaduti i termini contrattuali e legali per il collaudo, spettava al committente dimostrare che la mancata approvazione dipendesse da condotta imputabile all'impresa, prova che nel caso concreto non era stata fornita. Ha quindi confermato la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuova ricostruzione della volontà contrattuale o dei fatti accertati dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Nel testo riformulato, il vizio è inammissibile quando il ricorso mira a una rivalutazione del merito; in presenza di doppia conforme opera la preclusione se non sono indicate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.

  • artt. 1362 c.c. e ss.

    Le censure sull'interpretazione del contratto sono respinte quando, in realtà, mirano a sostituire una diversa ricostruzione della volontà delle parti a quella compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come regola ermeneutica, ma la Corte non ravvisa una sua violazione nel caso concreto.

  • art. 14 d.lgs. n. 163/2006

    Richiamato dal ricorrente in tema di contratti pubblici, senza che la Corte ne ravvisi la decisività ai fini del caso.

  • art. 120 d.lgs. n. 163/2006

    Norma richiamata in tema di collaudo delle opere negli appalti pubblici; la Corte ribadisce il rilievo del collaudo come fase formale, ma esclude che esso muti l'esito del caso concreto.

  • art. 125 e ss. d.P.R. n. 207/2010

    Richiamate dal ricorrente sulla disciplina del collaudo; non mutano l'accertamento in fatto dei giudici di merito.

  • art. 141 d.lgs. n. 163/2006

    Il termine di collaudo previsto dalla disciplina generale era già ampiamente scaduto rispetto agli eventi considerati.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme è precluso il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il ricorrente non evidenzia divergenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 5 del contratto di appalto

    "Il collaudo viene effettuato in unica soluzione da tecnici incaricati dall’amministrazione nei luoghi oggetto della fornitura in appalto. Entro dieci giorni dalla data di ultimazione e di messa in esercizio del sistema di video sorveglianza in appalto, ove non vi siano motivi tecnici ostativi, sarà dato inizio alle operazioni di collaudo"

    La clausola conferma che il collaudo doveva avviarsi in tempi brevi dalla messa in esercizio e che, nel caso concreto, i termini contrattuali risultavano scaduti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto e la qualificazione dell'adempimento sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire a tale ricostruzione una diversa lettura delle clausole o delle risultanze istruttorie sotto la veste della violazione di legge.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando, in presenza di doppia conforme, non siano indicate specifiche divergenze tra gli accertamenti di fatto delle due decisioni di merito.
  • Negli appalti pubblici, scaduti i termini contrattuali e quelli legali per il collaudo, spetta al committente che invochi l'inadempimento dell'appaltatore provare che la mancata approvazione del collaudo dipenda da una condotta a lui imputabile.
  • Il mancato completamento del collaudo non giustifica di per sé la pretesa di risoluzione o l'opposizione al pagamento se il giudice di merito accerta che l'opera o l'impianto erano stati sostanzialmente eseguiti e che i successivi difetti dipendevano da cause estranee all'appaltatore.
  • Nei rapporti contrattuali la parte che pretende di paralizzare i diritti dell'altro contraente deve agire secondo correttezza e buona fede, non potendo mantenere sine die sospese le determinazioni sull'accettazione dell'opera.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civileImmobiliare
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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