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Circolare

Circolare n. 29/E del 18/09/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’applicazione delle agevolazioni introdotte o prorogate dal decreto-legge n. 63 del 2013, come convertito dalla legge n. 90 del 2013. In particolare illustra la detrazione del 65% per gli interventi di efficienza energetica, la proroga al 31 dicembre 2013 della detrazione del 50% per il recupero edilizio con limite di spesa di 96.000 euro, l’agevolazione del 65% per alcuni interventi antisismici su edifici in zone ad alta pericolosità e la nuova detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili ristrutturati. La circolare definisce inoltre soggetti beneficiari, decorrenze, beni agevolabili, limiti di spesa e adempimenti documentali e di pagamento.

Decreto-legge n. 63/2013: proroga e chiarimenti su detrazioni per efficienza energetica, ristrutturazioni edilizie, interventi antisismici e acquisto di mobili/elettrodomestici

Decreto-legge n. 63/2013: detrazioni per efficienza energetica, ristrutturazioni e arredi

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sulle agevolazioni fiscali introdotte e prorogate dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Le misure riguardano il potenziamento della detrazione per il risparmio energetico, la proroga della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, il nuovo bonus per alcuni interventi antisismici e la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad immobili ristrutturati.

Quadro generale degli interventi agevolati

Il provvedimento interviene su più fronti: proroga la detrazione per il risparmio energetico fino al 31 dicembre 2013, elevandola al 65%; estende fino al 30 giugno 2014 il medesimo regime per gli interventi sulle parti comuni condominiali o su tutte le unità del condominio; proroga al 31 dicembre 2013 la detrazione del 50% per il recupero edilizio con limite di spesa di 96.000 euro; introduce una detrazione del 65% per specifici interventi antisismici in zone ad alta pericolosità; riconosce infine una ulteriore detrazione per mobili e grandi elettrodomestici, con spesa massima di 10.000 euro.

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici

L’art. 14 del decreto non modifica l’impianto normativo di riferimento, per cui restano applicabili le disposizioni originarie e i relativi atti attuativi. La proroga riguarda tutte le fattispecie già previste dalla legge n. 296 del 2006:

  • riqualificazione energetica di edifici esistenti, con detrazione massima di 100.000 euro;
  • interventi su strutture opache verticali e orizzontali, finestre comprensive di infissi, con detrazione massima di 60.000 euro;
  • installazione di pannelli solari, con detrazione massima di 60.000 euro;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione con caldaie a condensazione, con detrazione massima di 30.000 euro;
  • sostituzione con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, con detrazione massima di 30.000 euro;
  • sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, con detrazione massima di 30.000 euro.

La circolare precisa che le ultime due tipologie, inizialmente escluse nel testo del decreto, rientrano nella proroga per effetto della legge di conversione e che tale estensione si considera applicabile già dal 6 giugno 2013.

Decorrenza, imputazione delle spese e fruizione della detrazione energetica

L’aliquota del 65% si applica alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013; per i condomìni, il termine finale è il 30 giugno 2014 per le parti comuni o per gli interventi che interessano tutte le unità immobiliari del fabbricato. La circolare distingue i criteri di imputazione:

  • per persone fisiche, professionisti ed enti non commerciali, vale il criterio di cassa;
  • per imprese individuali, società ed enti commerciali, vale il criterio di competenza. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Viene inoltre evidenziato che, per questa agevolazione, il meccanismo normativo opera su un limite di importo detraibile e non su un limite di spesa ammissibile.

Interventi su parti comuni condominiali

Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o a tutte le unità immobiliari del condominio, la detrazione del 65% resta applicabile fino al 30 giugno 2014. La circolare richiama la disciplina civilistica del condominio, come modificata dalla legge n. 220 del 2012, e riepiloga le principali componenti che rientrano nella nozione di parti comuni: suolo, fondazioni, muri maestri, scale, tetti, facciate, impianti comuni, aree parcheggio, locali servizi e altre opere destinate all’uso comune. L’art. 1117-bis c.c. estende inoltre la disciplina del condominio a fattispecie in cui più edifici o unità abbiano parti comuni.

Recupero del patrimonio edilizio

L’art. 16 del decreto proroga fino al 31 dicembre 2013 la detrazione del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare. La circolare ricorda che la disciplina è quella dell’art. 16-bis del TUIR, già stabilizzato nel sistema delle detrazioni IRPEF, e che la proroga vale sia per gli interventi del comma 1 sia per quelli del comma 3 dell’art. 16-bis, relativi all’acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese o cooperative.

Restano fermi gli adempimenti previsti dal regolamento n. 41/1998, dall’obbligo del bonifico e dal provvedimento direttoriale del 2 novembre 2011.

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità

In sede di conversione è stato introdotto il comma 1-bis dell’art. 16, che riconosce una detrazione del 65% per le spese sostenute per interventi antisismici ex art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, su edifici situati nelle zone sismiche 1 e 2 individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Il beneficio riguarda le costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, fino al 31 dicembre 2013, con tetto di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

La circolare specifica che:

  • gli interventi devono riguardare edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente;
  • per i centri storici devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari;
  • non rileva la categoria catastale;
  • la detrazione si applica solo per le procedure autorizzatorie avviate dal 4 agosto 2013;
  • i soggetti beneficiari sono quelli IRPEF e IRES che sostengono effettivamente le spese e possiedono o detengono l’immobile con titolo idoneo.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali costanti.

Bonus mobili ed elettrodomestici

L’art. 16, comma 2, introduce una detrazione del 50% per le ulteriori spese documentate sostenute dal 6 giugno 2013 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Il beneficio spetta a chi già fruisce della detrazione per recupero edilizio del comma 1 dell’art. 16, quindi con aliquota del 50% e limite di 96.000 euro.

La circolare chiarisce che il collegamento con la ristrutturazione non è limitato alle sole singole unità immobiliari residenziali: rilevano anche gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, purché l’acquisto sia destinato all’arredo di tali parti comuni. Sono inoltre richiamati, quali presupposti validi, gli interventi di manutenzione ordinaria sulle parti comuni, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interventi per eventi calamitosi e ristrutturazioni di interi fabbricati con successiva alienazione o assegnazione.

Beni agevolabili, limiti e coordinate operative

Sono agevolabili:

  • mobili nuovi;
  • grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+, o A per i forni, se prevista l’etichetta energetica.

Sono compresi anche trasporto e montaggio. Non rientrano nell’agevolazione porte, pavimenti, tende e tendaggi e altri complementi di arredo. Per i grandi elettrodomestici privi di etichetta, il beneficio è ammesso solo se per quella tipologia l’etichetta non sia ancora obbligatoria.

Il limite massimo di spesa agevolabile è di 10.000 euro complessivi per singola unità immobiliare o parte comune oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero di contribuenti che partecipano alla spesa; per chi ristruttura più immobili, il tetto si applica a ciascuna unità.

Adempimenti e pagamenti per il bonus arredi

Per fruire del bonus mobili ed elettrodomestici occorre rispettare gli adempimenti previsti per il recupero edilizio. La circolare ricorda che dal 2011 non è più necessaria la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara, sostituita dall’indicazione di dati in dichiarazione e dalla conservazione della documentazione richiesta.

Il pagamento deve avvenire con bonifico bancario o postale, con indicazione di causale, codice fiscale del beneficiario della detrazione e partita IVA o codice fiscale del fornitore; in alternativa sono ammessi carte di credito o di debito, con data di pagamento coincidente con quella dell’utilizzo della carta. Non sono ammessi assegni, contanti o altri mezzi. Devono essere conservate le ricevute dei pagamenti e le fatture con l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.

Punti principali

Efficienza energetica: proroga e aliquota del 65%

La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica è prorogata fino al 31 dicembre 2013 con aliquota elevata dal 55% al 65%; per gli interventi sulle parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari del condominio la proroga arriva al 30 giugno 2014. La proroga riguarda tutte le tipologie già previste dalla normativa, con i relativi limiti massimi di detrazione: riqualificazione energetica degli edifici (100.000 euro), involucro edilizio (60.000 euro), pannelli solari (60.000 euro), sostituzione impianti di climatizzazione con caldaie a condensazione, pompe di calore e impianti geotermici, nonché scaldacqua a pompa di calore (30.000 euro). La circolare chiarisce che, per effetto della legge di conversione, l’aliquota del 65% si applica anche alle due fattispecie inizialmente escluse nel testo originario del decreto: pompe di calore/impianti geotermici e scaldacqua a pompa di calore.

Decorrenza e criteri di imputazione delle spese per l’efficienza energetica

L’aliquota del 65% si applica alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. Per persone fisiche, esercenti arti e professioni ed enti non commerciali vale il criterio di cassa, quindi conta la data del pagamento; per imprese individuali, società ed enti commerciali vale il criterio di competenza, quindi conta la data di ultimazione della prestazione. La circolare ricorda che, a differenza del recupero edilizio, per queste detrazioni non esiste un limite di spesa ammissibile ma un limite di importo detraibile: l’aumento dell’aliquota riduce di fatto il plafond di spesa agevolabile.

Parti comuni condominiali e nozione di condominio

Per gli interventi su parti comuni degli edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari del condominio, la detrazione del 65% si applica fino al 30 giugno 2014. La circolare richiama la nuova disciplina civilistica del condominio (legge n. 220/2012), spiegando che le parti comuni comprendono, tra l’altro, suolo, fondazioni, muri maestri, scale, tetti, facciate, impianti comuni e locali per servizi condivisi. L’estensione di cui all’art. 1117-bis c.c. opera anche in presenza di più unità immobiliari o edifici con parti comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c.

Fruizione della detrazione per efficienza energetica

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni già vigenti e i relativi provvedimenti attuativi previsti dalla normativa precedente.

Recupero del patrimonio edilizio: proroga della detrazione del 50%

L’art. 16 del decreto proroga fino al 31 dicembre 2013 la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio con aliquota del 50% e limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, mantenendo fermo l’impianto dell’art. 16-bis TUIR. La proroga riguarda sia gli interventi del comma 1 dell’art. 16-bis sia quelli del comma 3 relativi all’acquisto di unità immobiliari facenti parte di fabbricati ristrutturati da imprese di costruzione o cooperative edilizie. Restano applicabili il regolamento ministeriale n. 41/1998, il bonifico obbligatorio e il provvedimento direttoriale del 2 novembre 2011.

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità

Per le spese sostenute per interventi antisismici ex art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, su edifici ubicati nelle zone sismiche 1 e 2, adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta una detrazione del 65% fino al 31 dicembre 2013, con limite di 96.000 euro per unità immobiliare. Il beneficio vale solo per le procedure autorizzatorie avviate dopo il 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione. La circolare definisce il perimetro degli interventi agevolabili, i soggetti beneficiari IRPEF e IRES, il criterio di destinazione dell’immobile e la ripartizione della detrazione in dieci quote annuali.

Mobili ed elettrodomestici: soggetti beneficiari e presupposti

La detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici spetta ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per recupero edilizio del comma 1 dell’art. 16 del decreto, cioè con aliquota del 50% e limite di 96.000 euro. Il beneficio è collegato a interventi edilizi su singole unità immobiliari residenziali o su parti comuni di edifici residenziali, e la circolare include anche gli interventi di ricostruzione o ripristino per eventi calamitosi con stato di emergenza e gli acquisti collegati a fabbricati interi ristrutturati da imprese o cooperative.

Beni agevolabili, limiti e criteri di spesa per mobili ed elettrodomestici

Sono agevolabili gli acquisti di mobili nuovi e di grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+, o A per i forni, quando sia prevista l’etichetta energetica. Sono compresi trasporto e montaggio. Non sono agevolabili porte, pavimenti, tende e complementi di arredo; per gli elettrodomestici privi di etichetta l’agevolazione è ammessa solo se per quella tipologia non è ancora obbligatoria. Il tetto massimo di spesa è di 10.000 euro complessivi per singola unità immobiliare o parte comune oggetto di ristrutturazione, anche se partecipano più contribuenti; se il contribuente interviene su più immobili, il plafond si applica a ciascuna unità.

Adempimenti e modalità di pagamento per mobili ed elettrodomestici

Per la detrazione sui mobili e grandi elettrodomestici è necessario rispettare gli adempimenti già previsti per il recupero edilizio: non serve più la comunicazione preventiva a Pescara, ma restano l’indicazione dei dati in dichiarazione e la conservazione della documentazione. I pagamenti vanno effettuati con bonifico bancario o postale, oppure con carta di credito o debito; non sono ammessi assegni, contanti o altri mezzi. Nei bonifici vanno indicati causale, codice fiscale del beneficiario della detrazione e partita IVA o codice fiscale del fornitore. La documentazione da conservare comprende ricevute dei pagamenti e fatture di acquisto con indicazione di natura, qualità e quantità dei beni e servizi.

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