Circolare n. 28/E del 22/08/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina, per i redditi 2012, la presentazione del modello 730 in "situazioni particolari" da parte dei contribuenti privi di sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. Definisce chi può accedervi, il modello da utilizzare, le modalità di compilazione, i controlli, la tempistica degli adempimenti per CAF e professionisti, e le regole per rimborsi e compensazioni, inclusa la gestione del quadro IMU e dei rimborsi inferiori a 13 euro. Vengono inoltre richiamate le modalità per chiedere l’accredito dei rimborsi su conto corrente tramite IBAN.
Assistenza fiscale per 730-Situazioni particolari ai soggetti senza sostituto d’imposta
Assistenza fiscale per il modello 730 in "situazioni particolari"
La circolare disciplina l’applicazione dell’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che consente, per i redditi 2012, ai soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati privi di sostituto d’imposta per il conguaglio di presentare il modello 730 in una specifica versione denominata "730-Situazioni particolari". L’istituto è utilizzabile solo per dichiarazioni da cui risulti un esito contabile finale a credito.
Ambito soggettivo e presupposti
Possono utilizzare la procedura i contribuenti che non hanno potuto presentare il 730 ordinario per mancanza di un sostituto d’imposta idoneo a effettuare il conguaglio. La circolare richiama, come esempio, il caso di chi abbia cessato il rapporto di lavoro senza avere trovato un nuovo impiego. La possibilità di presentazione nel 2013 è espressamente limitata alle dichiarazioni da cui emerga un credito complessivo.
Modello da utilizzare e modalità di compilazione
La dichiarazione deve essere resa con il modello 730/2013 già approvato, indicando nel frontespizio la casella "Situazioni particolari" con il codice "1". Nel campo ordinariamente riservato ai dati del sostituto d’imposta deve essere inserita la sequenza numerica "20137302013". È ammessa la presentazione congiunta. Non è invece consentito l’uso del 730 integrativo, sicché la relativa casella non può essere compilata. Se il contribuente ha già trasmesso una precedente dichiarazione dei redditi, è opportuno procedere all’annullamento prima della presentazione del 730-Situazioni particolari, operazione che può essere effettuata solo dal soggetto che ha inviato la dichiarazione originaria.
Soggetti abilitati e termini di presentazione
La dichiarazione può essere presentata dal 2 al 30 settembre 2013 a un CAF per lavoratori dipendenti o a un professionista abilitato iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o dei consulenti del lavoro, purché questi abbia inviato all’Agenzia delle entrate la comunicazione prevista dall’articolo 21 del DM n. 164/1999. Il provvedimento del 22 agosto 2013 fissa poi la scansione temporale degli adempimenti: il contribuente presenta la dichiarazione nel periodo 2-30 settembre, il soggetto che presta assistenza fiscale consegna il modello elaborato entro l’11 ottobre e ne effettua la trasmissione telematica entro il 25 ottobre.
Requisiti di compilazione e controlli di ammissibilità
La dichiarazione è ammessa se nel quadro C, sezione I o II, del primo dichiarante è indicato almeno un reddito; tale requisito non rileva per il secondo dichiarante nelle dichiarazioni congiunte. La circolare precisa inoltre che il 730-Situazioni particolari deve avere esito finale a credito, tenendo conto anche degli importi dovuti per il secondo o unico acconto Irpef e/o cedolare secca. A tal fine, la dichiarazione è presentabile solo se il risultato della formula rigo 152 del modello 730-3 meno rigo 151, colonna 2, è maggiore o uguale a zero. Le specifiche tecniche sono state adeguate con l’inserimento, nell’allegato D, del paragrafo dedicato all’"Ampliamento dell’assistenza fiscale".
Comunicazioni al contribuente e flusso telematico
Il soggetto che presta assistenza fiscale deve informare il contribuente, tramite il campo "Messaggi" del modello 730-3, dell’importo che sarà oggetto di rimborso da parte dell’Agenzia, precisando se dal credito siano stati detratti gli acconti e se una quota sia stata utilizzata in compensazione tramite il quadro IMU. Se il risultato della formula sopra richiamata è positivo ma non supera 12 euro, va esplicitato che il rimborso non sarà erogato. Quanto al flusso telematico, pur non essendo la sequenza "20137302013" presente nell’elenco dei sostituti abilitati a ricevere i mod. 730-4, tali modelli devono comunque essere allegati alla dichiarazione 730/2013 trasmessa telematicamente all’Agenzia.
Esiti, rimborsi e compensazioni
I rimborsi sono eseguiti dall’Amministrazione finanziaria sulla base del risultato finale della dichiarazione, ferma restando l’attività di controllo automatizzato e formale. Il credito rimborsabile deriva dalla somma algebrica delle imposte a credito e a debito, comprensive del secondo o unico acconto Irpef e/o cedolare secca, anche per il coniuge dichiarante; i rimborsi sono effettuati secondo le modalità del DM 29 dicembre 2000 per importi superiori a 12 euro. Le somme a debito del prospetto di liquidazione si considerano compensate senza ulteriori adempimenti del contribuente. Per evitare rimborsi non dovuti, il soggetto che presta assistenza fiscale deve verificare se il contribuente abbia già utilizzato il credito per pagare imposte diverse, come IMU o TARES, tramite F24: in tal caso, l’importo già utilizzato deve essere indicato nel quadro IMU insieme all’eventuale ulteriore importo da compensare per l’IMU. La circolare fornisce anche un esempio numerico di gestione del credito residuo.
Quadro IMU e crediti residui
Nel caso di 730-Situazioni particolari, il quadro IMU deve essere compilato in modo coerente con l’esito contabile particolare della procedura: non può essere barrata la casella della colonna 1, mentre in colonna 2 va indicato l’importo del credito da usare in compensazione per l’IMU. Le somme indicate nel quadro IMU ma non utilizzate possono essere riportate nella dichiarazione successiva o nella prima dichiarazione utile; se nell’anno seguente il contribuente non presenta la dichiarazione, il credito residuo superiore a 12 euro può essere riconosciuto dagli uffici dell’Agenzia su tempestiva istanza.
Acconto Irpef per il 2013
La circolare richiama infine l’aggiornamento delle istruzioni per il calcolo dell’unica o seconda rata di acconto Irpef, che per il 2013 viene elevata dal 99% al 100% ai sensi dell’articolo 11, comma 18, del decreto-legge n. 76 del 2013. Nel caso del 730-Situazioni particolari, il calcolo dell’acconto è effettuato dal soggetto che presta assistenza fiscale; per il 730 ordinario resta invece in capo al sostituto d’imposta, secondo quanto previsto dal comma 19 del medesimo articolo.
Modalità di accredito dei rimborsi su conto corrente
I contribuenti che vogliono velocizzare l’erogazione dei rimborsi possono richiederne l’accredito su conto corrente bancario o postale comunicando il codice IBAN mediante l’apposito modello reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. La comunicazione può essere presentata telematicamente, se in possesso di pincode, oppure presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia, portando un documento bancario che consenta di rilevare correttamente l’IBAN. La circolare precisa che queste sono le uniche modalità ammesse per la comunicazione del codice IBAN; in difetto, il rimborso segue le modalità ordinarie previste dal DM 29 dicembre 2000.
Punti principali
Oggetto e base normativa
La circolare attua l’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Per l’anno 2013 consente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, in assenza di sostituto d’imposta per il conguaglio, di presentare il modello 730 e la relativa scheda per il 5 e 8 per mille, ma solo se dalla dichiarazione emerge un esito contabile finale a credito.
Soggetti interessati e condizioni di accesso
Possono presentare il 730-Situazioni particolari i contribuenti con redditi di lavoro dipendente e assimilati che non hanno potuto usare il 730 ordinario per mancanza di un sostituto d’imposta. La circolare richiama, a titolo esemplificativo, i casi di cessazione del rapporto di lavoro senza nuovo impiego. La presentazione nel 2013 è ammessa solo se il risultato finale della dichiarazione è a credito.
Modello da usare e modalità di presentazione
La dichiarazione va presentata con il modello 730/2013 già approvato, indicando nel frontespizio il codice "1" nella casella "Situazioni particolari". Nel campo del sostituto d’imposta deve essere inserita la sequenza numerica "20137302013". È ammessa anche la presentazione congiunta. Non è invece possibile utilizzare il 730 integrativo. Se il contribuente ha già presentato una dichiarazione, è opportuno annullarla prima di presentare il 730-Situazioni particolari, ma solo da parte del soggetto che l’ha trasmessa.
Soggetti abilitati e termini
La dichiarazione può essere presentata dal 2 al 30 settembre 2013 a un CAF dipendenti o a un professionista abilitato iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o dei consulenti del lavoro che abbia inviato la comunicazione prevista dall’articolo 21 del DM n. 164/1999. Il provvedimento del 22 agosto 2013 fissa i termini specifici dell’attività di assistenza fiscale: consegna della dichiarazione elaborata entro l’11 ottobre e trasmissione telematica entro il 25 ottobre.
Compilazione, controlli ed esito contabile
La dichiarazione è ammessa se nel quadro C, sezione I o II, del primo dichiarante è indicato almeno un reddito; tale requisito non rileva per il secondo dichiarante nelle dichiarazioni congiunte. L’esito contabile deve essere a credito e viene verificato considerando anche il secondo o unico acconto Irpef e/o cedolare secca. La dichiarazione è presentabile solo se il risultato della formula rigo 152 del mod. 730-3 meno rigo 151, colonna 2, è maggiore o uguale a zero. Se il credito rimborsabile è inferiore o pari a 12 euro, il rimborso non viene erogato.
Comunicazioni al contribuente e flusso telematico
Il soggetto che presta assistenza fiscale deve indicare nei "Messaggi" del mod. 730-3 l’importo che sarà rimborsato dall’Agenzia, specificando eventuali decurtazioni per acconti e importi usati in compensazione nel quadro IMU. Se il rimborso non supera 12 euro, deve essere espressamente indicato che non verrà erogato. Anche se la sequenza "20137302013" non figura nell’elenco dei sostituti abilitati a ricevere i mod. 730-4, questi ultimi devono comunque essere allegati alla dichiarazione trasmessa telematicamente.
Rimborsi, compensazioni e quadro IMU
I rimborsi sono eseguiti dall’Amministrazione finanziaria sulla base del risultato finale della dichiarazione, con le ordinarie attività di controllo automatizzato e formale. I debiti emersi nel prospetto di liquidazione, inclusi gli importi del secondo o unico acconto Irpef e/o cedolare secca, si considerano compensati senza ulteriori adempimenti del contribuente. Se il contribuente ha già utilizzato in tutto o in parte il credito per pagare imposte diverse, come IMU o TARES, l’importo usato deve essere indicato nel quadro IMU insieme all’eventuale ulteriore importo che intende compensare per l’IMU. Nel quadro IMU, in presenza di questa particolare dichiarazione, non va barrata la casella della colonna 1; occorre invece indicare in colonna 2 l’importo del credito da utilizzare in compensazione per l’IMU.
Rimborsi inferiori a 13 euro e crediti residui
Per evitare la mancata erogazione di rimborsi non superiori a 12 euro, il credito deve essere riportato nel quadro IMU in modo da azzerare l’effetto del rimborso. Le somme indicate nel quadro IMU ma non utilizzate in compensazione possono essere riportate nella dichiarazione successiva o nella prima dichiarazione utile. Se nell’anno successivo non viene presentata dichiarazione, il credito residuo superiore a 12 euro può essere riconosciuto dagli uffici dell’Agenzia su tempestiva istanza del contribuente.
Acconto Irpef per il 2013
La circolare richiama l’aggiornamento delle istruzioni per la determinazione dell’unica o seconda rata di acconto Irpef, che per il 2013 passa dal 99% al 100% in base all’articolo 11, comma 18, del decreto-legge n. 76/2013. Nel caso di 730-Situazioni particolari tale determinazione è effettuata dal soggetto che presta assistenza fiscale; per il 730 ordinario resta invece in capo al sostituto d’imposta.
Accredito dei rimborsi su conto corrente
Chi vuole ricevere il rimborso su conto corrente bancario o postale può chiedere l’accredito comunicando il codice IBAN con l’apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia. La richiesta può essere presentata telematicamente tramite pincode oppure presso un ufficio dell’Agenzia, portando un documento bancario che riporti l’IBAN. Queste sono le uniche modalità previste per comunicare l’IBAN; in mancanza, l’erogazione segue le modalità ordinarie del DM 29 dicembre 2000.
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