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Circolare

Circolare n. 30/E del 19/09/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti operativi, per il periodo d’imposta 2012, su diversi profili applicativi degli studi di settore: compilazione del quadro T per chi è uscito dal regime dei minimi, corretta indicazione del credito d’imposta per il gasolio nello studio VG68U, effetti della cessazione dell’attività prevalente, valore delle stampe GERICO, collocazione degli apprendisti nel modello UG93U, anomalia dell’indicatore di coerenza nello studio UG99U, esclusione per eventi sismici del maggio 2012 e gestione di un indicatore di normalità alterato dall’IRAP versata. In più punti viene ribadito che, quando mancano dati contabili pregressi o si è in presenza di situazioni particolari, è possibile o necessario darne evidenza nelle annotazioni di GERICO, con effetti sulla compilazione e, in alcuni casi, sull’accesso ai correttivi o sull’esclusione dagli studi.

Risposte ai quesiti in materia di studi di settore

Risposte ai quesiti in materia di studi di settore

La circolare raccoglie chiarimenti operativi dell’Agenzia delle Entrate su numerosi profili applicativi degli studi di settore per il periodo d’imposta 2012. I temi trattati riguardano sia la corretta compilazione di alcuni quadri e modelli, sia la gestione di situazioni particolari che incidono sulla congruità, sulla coerenza o persino sull’obbligo di presentazione del modello.

Premessa e finalità

La circolare ha natura di risposta a quesiti già sottoposti all’Agenzia e si concentra sull’applicazione concreta degli studi di settore nel 2012. L’obiettivo è fornire indicazioni interpretative e comportamentali utili ai contribuenti e agli operatori che assistono le dichiarazioni.

Compilazione del quadro T – congiuntura economica

Per i contribuenti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 hanno cessato di applicare il regime dei contribuenti "minimi", la circolare affronta il problema della compilazione del quadro T, dedicato agli elementi di congiuntura economica e ai correttivi crisi.

L’Agenzia richiama il fatto che il quadro T serve ad adeguare la stima dei ricavi o compensi alla situazione di crisi economica e richiede anche dati riferibili ad annualità pregresse. In particolare, possono essere necessari importi relativi al 2010 e al 2011, oltre ai ricavi dichiarati ai fini della congruità per il 2011.

La difficoltà nasce dal fatto che i contribuenti usciti dal regime dei minimi avevano una contabilità semplificata e applicavano il principio di cassa, con conseguente necessità di ricostruire a posteriori dati non sempre disponibili, come le rimanenze iniziali e finali. L’Agenzia riconosce che la ricostruzione può risultare gravosa e precisa che, se non si dispongono di dati fondamentali per il calcolo dei correttivi crisi, il quadro T può non essere compilato. In tal caso il contribuente rinuncia ai correttivi che richiedono quelle informazioni e può indicare il comportamento adottato nelle annotazioni di GERICO 2013.

Studio VG68U e credito d’imposta per il gasolio per autotrazione

La circolare chiarisce un punto interpretativo relativo allo studio VG68U e al rigo X04, in cui va indicato il credito d’imposta per il gasolio per autotrazione, il cosiddetto "caro petrolio".

Dopo la modifica normativa intervenuta nel 2012 e le istruzioni contenute nella circolare n. 23/E del 15 luglio 2013, il credito da considerare è quello indicato nella colonna 1 del rigo RU23, cioè il credito spettante nel periodo d’imposta riferito ai consumi 2011. Viene quindi confermato che il dato non comprende, per questo specifico correttivo, il credito maturato sui consumi effettuati nei primi tre trimestri del 2012.

La circolare prende però atto dei possibili equivoci generati dalla nuova disciplina e applica, al caso concreto, le indicazioni già fornite per altri casi nella medesima circolare n. 23/E del 2013. In sostanza, i contribuenti che abbiano erroneamente indicato nel rigo X04 anche il credito relativo ai primi tre trimestri del 2012, risultando congrui o adeguandosi alle risultanze GERICO, sono considerati in regola se, dopo la pubblicazione della circolare n. 23/E, hanno presentato dichiarazione integrativa e hanno versato le eventuali maggiori somme dovute senza maggiorazioni, purché il versamento sia avvenuto entro il termine più lungo del 20 agosto 2013.

Cessazione dell’attività prevalente e periodo di non normale svolgimento

Un altro chiarimento riguarda il caso dell’impresa che svolge due attività e, nel corso del 2012, cessa quella da cui trae i maggiori ricavi. La circolare qualifica la fattispecie come modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, riconducibile a un periodo di non normale svolgimento dell’attività e, quindi, causa di esclusione dall’applicazione degli studi di settore, purché le due attività non siano ricomprese nello stesso studio di settore.

Viene richiamato l’articolo 10, comma 4, della legge n. 146 del 1998 e l’elencazione esemplificativa contenuta nelle istruzioni generali, che comprende, tra gli altri casi, la liquidazione, l’inizio non ancora effettivo dell’attività, l’interruzione per ristrutturazione totale dei locali, l’affitto dell’unica azienda, la sospensione amministrativa e, appunto, la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata.

Il contribuente, pur essendo escluso dall’applicazione degli studi per quel periodo, deve presentare il modello relativo allo studio dell’attività che ha prodotto i maggiori ricavi o compensi nel periodo d’imposta, anche se tale attività è cessata. Nella sezione "Note aggiuntive" di GERICO deve indicare la circostanza che giustifica la causa di esclusione e le relative evidenze, ad esempio la dismissione dei beni strumentali.

La circolare ricorda inoltre che, per il 2012, i contribuenti residenti o con sede operativa in uno dei comuni individuati dal decreto ministeriale 1 giugno 2012 sono esonerati dalla presentazione del modello, secondo quanto già chiarito nelle istruzioni generali.

Stampe di GERICO

In relazione alle stampe generate dall’applicativo GERICO, viene confermato che per il periodo d’imposta 2012 è sufficiente la stampa del modello prodotta dal software, in quanto conforme per struttura e sequenza ai modelli approvati. Tale stampa vale quindi quale comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli studi di settore, compresi quelli inerenti a congruità e coerenza.

Apprendisti nei modelli UG93U e negli altri studi

La circolare interviene anche sulla corretta imputazione delle giornate retribuite degli apprendisti. Per lo studio UG93U, il dato va riportato nel rigo A05, dedicato agli assunti con contratto di inserimento, a termine o al personale con contratto di somministrazione, per effetto della specificità della tipologia contrattuale e della durata del rapporto.

Negli studi che prevedono invece il rigo A02, nel quale confluiscono anche i dipendenti a tempo parziale e altre forme contrattuali flessibili, il numero delle giornate retribuite degli apprendisti deve essere indicato in quel campo.

Studio UG99U e indicatore di coerenza "valore aggiunto lordo per addetto"

Per lo studio UG99U viene segnalata un’anomalia del software GERICO 2013 sull’indicatore di coerenza "valore aggiunto lordo per addetto" con riferimento ai contribuenti in reddito d’impresa assegnati al cluster 13. La criticità riguarda la coincidenza tra soglia minima e massima dell’indicatore.

L’Agenzia precisa che, ai fini dell’attività di analisi del rischio e di selezione, gli Uffici non devono considerare isolatamente il solo indicatore anomalo, ma valutare l’intero quadro degli indicatori dello studio e, più in generale, la coerenza complessiva dei dati dichiarati, anche ai fini dell’analisi di congruità.

Eventi sismici del maggio 2012 e non normale svolgimento dell’attività

La circolare dedica un passaggio ai contribuenti colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e localizzati nei comuni individuati dal decreto ministeriale 1 giugno 2012. Il provvedimento del 27 maggio 2013 ha escluso, per il periodo d’imposta 2012, l’obbligo di presentazione del modello studi di settore per i soggetti che, in quelle aree, si trovano in periodo di non normale svolgimento dell’attività, hanno cessato l’attività o sono in liquidazione volontaria.

Per la fattispecie del non normale svolgimento, la circolare considera esemplificative diverse situazioni:

  • danni ai locali dell’attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili, attestati da perizia tecnica o dai controlli della protezione civile;
  • danni rilevanti alle scorte di magazzino che comportano la sospensione prolungata del ciclo produttivo;
  • impossibilità di accedere ai locali per la presenza di zone rosse per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al sisma;
  • forte riduzione o sospensione dell’attività per i soggetti che dipendono da un unico o principale cliente ubicato nell’area colpita, il quale abbia a sua volta interrotto l’attività per gran parte del periodo successivo al terremoto.

La circolare precisa che si tratta di casi esemplificativi e non esaustivi, e richiama anche i chiarimenti già forniti per la cessazione dell’attività prevalente.

Indicatore di normalità economica e IRAP nel rigo F23

L’ultimo chiarimento riguarda l’indicatore di normalità economica "Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi". Per il 2012, l’indicazione nel rigo F23 dell’IRAP versata relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può alterare il risultato dell’indicatore.

La circolare spiega che le soglie di normalità dell’indicatore sono state costruite su dati dichiarativi di anni in cui tali importi non erano deducibili, con conseguente possibile anomalia. In presenza di segnalazione di non normalità, il contribuente può intervenire nella sezione di GERICO dedicata alle cause giustificative, rimodulando il valore del numeratore e depurandolo dalle voci di natura finanziaria e straordinaria. È opportuno darne riscontro anche nelle note aggiuntive.

In questo modo, pur risultando formalmente non normale, il contribuente può sterilizzare gli effetti della componente IRAP ai fini dell’indicatore. La circolare osserva infine che la criticità dovrebbe essere superata nei successivi processi di evoluzione degli studi di settore, poiché la base dati terrà conto anche di questa componente.

Punti principali

Quadro T – congiuntura economica e contribuenti ex minimi

Per i contribuenti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 hanno cessato di applicare il regime dei "minimi", la compilazione del quadro T dovrebbe avvenire senza considerare gli effetti del principio di cassa applicato negli anni precedenti. Tuttavia, riconosciute le difficoltà di ricostruzione dei dati richiesti, la circolare ammette che, se mancano informazioni fondamentali per il calcolo dei correttivi crisi, il quadro T possa non essere compilato, con conseguente preclusione all’accesso ai correttivi che richiedono tali dati. In tal caso il comportamento adottato va indicato nelle annotazioni di GERICO 2013.

Studio VG68U e credito d’imposta per il gasolio

Per lo studio VG68U viene confermato che il dato da indicare nel rigo X04 deve corrispondere al credito d’imposta spettante nel periodo d’imposta e, in base alla circolare n. 23/E del 2013, è quello della colonna 1 del rigo RU23, cioè il credito relativo ai consumi 2011. La modifica normativa del 2012 sul credito "caro petrolio" ha però creato possibili equivoci. Per questo la circolare riconosce validità, in concreto, ai comportamenti dei contribuenti che, avendo erroneamente considerato anche il credito relativo ai primi tre trimestri 2012, si siano poi adeguati con dichiarazione integrativa e versamento entro il termine più lungo del 20 agosto 2013, senza applicazione di maggiorazioni.

Cessazione dell’attività prevalente e non normale svolgimento

Quando un’impresa svolge due attività e nel corso del 2012 cessa quella da cui trae i maggiori ricavi, la fattispecie viene ricondotta a una modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, che costituisce causa di esclusione dagli studi di settore ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della legge n. 146 del 1998, purché le due attività non appartengano allo stesso studio di settore. Il contribuente deve comunque presentare il modello relativo allo studio dell’attività che ha prodotto i maggiori ricavi, specificando in GERICO, nelle "Note aggiuntive", la situazione di esclusione e le relative evidenze. Per i soggetti residenti o con sede operativa nei comuni del decreto ministeriale 1 giugno 2012, per il 2012 opera inoltre l’esonero dalla presentazione del modello.

Stampe GERICO

La circolare chiarisce che, per il periodo d’imposta 2012, è sufficiente la stampa del modello prodotta dall’applicativo GERICO come documentazione da comunicare al contribuente dopo l’invio telematico, poiché la stampa rispetta la struttura e la sequenza dei modelli approvati.

Apprendisti nei modelli studi di settore

Per lo studio UG93U, le giornate retribuite degli apprendisti devono essere indicate nel rigo A05, in ragione della specificità del rapporto di apprendistato. Negli studi che prevedono il rigo A02 dedicato ai dipendenti a tempo parziale e ad altre forme di lavoro flessibile, il numero delle giornate retribuite degli apprendisti va invece riportato in tale rigo.

Anomalia UG99U sull’indicatore di coerenza

Per lo studio UG99U, a fronte di una segnalazione di incoerenza sull’indicatore "valore aggiunto lordo per addetto" per i soggetti assegnati al cluster 13, gli Uffici non devono limitarsi al solo indicatore anomalo, ma valutare l’insieme degli indicatori previsti dallo studio e la coerenza complessiva dei dati dichiarati, anche ai fini dell’analisi di congruità.

Eventi sismici del maggio 2012

Per i contribuenti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni individuati dal decreto ministeriale 1 giugno 2012, la modulistica studi di settore 2012 non va presentata se ricorrono specifiche situazioni di non normale svolgimento dell’attività, tra cui quelle legate ai danni da sisma. La circolare considera rilevanti, a titolo esemplificativo, l’inagibilità totale o parziale dei locali, i danni rilevanti alle scorte che sospendono il ciclo produttivo, l’impossibilità di accedere ai locali per la presenza di zone rosse e la forte riduzione o sospensione dell’attività dovuta alla dipendenza da un cliente localizzato nell’area colpita.

Indicatore di normalità e IRAP nel rigo F23

Per il periodo d’imposta 2012, l’indicazione nel rigo F23 dell’IRAP versata relativa alla quota imponibile delle spese per il personale può alterare l’indicatore di normalità "Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi", perché le soglie sono state costruite su dati di anni in cui tali importi non erano deducibili. In caso di segnalazione di non normalità, il contribuente può rimodulare il valore del numeratore nella sezione di GERICO dedicata alle cause giustificative, depurandolo delle componenti finanziarie e straordinarie, e darne conto nelle note aggiuntive. In questo modo si sterilizzano gli effetti della componente IRAP sull’indicatore.

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