Circolare n. 27/E del 2/08/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come qualificare i versamenti insufficienti effettuati nel "termine lungo" per saldo e primo acconto IRPEF, IRES e IRAP, nonché per il saldo IVA: il versamento carente non rende tardiva l’intera operazione, ma comporta un insufficiente pagamento con sanzione calcolata sulla differenza non versata. Sono inoltre forniti criteri sull’efficacia del ravvedimento operoso in presenza di versamenti parziali e sulle conseguenze dei piccoli errori di calcolo nei versamenti dovuti per la definizione degli avvisi di accertamento, dell’acquiescenza e dell’accertamento con adesione. La circolare ammette la validità delle definizioni quando l’errore è lieve e l’intenzione del contribuente di definire è evidente, purché l’importo sia poi integrato.
Errati versamenti dei contribuenti: chiarimenti su termine lungo, ravvedimento e definizione dell’accertamento
Errati versamenti dei contribuenti: chiarimenti su termine lungo, ravvedimento e definizione dell’accertamento
La circolare interviene per risolvere dubbi applicativi relativi a versamenti insufficienti o carenti effettuati dai contribuenti in diverse ipotesi: pagamento di saldo e primo acconto IRPEF, IRES e IRAP nel cosiddetto "termine lungo", ravvedimento operoso conseguente a versamenti non completi, e definizione degli avvisi di accertamento o dell’accertamento con adesione in presenza di errori materiali o di calcolo. L’impostazione di fondo è quella di valorizzare la sostanza dell’adempimento e la volontà del contribuente, distinguendo tra insufficienza del versamento e tardività dell’intero pagamento.
Ambito applicativo e riferimenti normativi
I chiarimenti riguardano in primo luogo l’art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, che disciplina il versamento del saldo e del primo acconto IRPEF, IRES e IRAP. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il versamento ordinario va eseguito entro il 16 giugno; il comma 2 consente di effettuare il pagamento entro i 30 giorni successivi, con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
La circolare richiama inoltre:
- l’art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, per il versamento rateale;
- l’art. 6 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, per il saldo IVA della dichiarazione unificata annuale;
- l’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, sul ravvedimento operoso;
- l’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per la sanzione ordinaria del 30%;
- l’art. 15 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, sull’acquiescenza all’avviso di accertamento;
- l’art. 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, sulla definizione agevolata delle sanzioni;
- l’art. 29 del D.L. n. 78 del 2010, in tema di accertamento esecutivo.
Insufficiente versamento nel "termine lungo"
La questione principale affrontata riguarda il caso in cui il contribuente versi l’imposta entro il termine lungo, ma senza corrispondere integralmente la maggiorazione dello 0,40% oppure determinando in modo insufficiente sia l’imposta sia la maggiorazione. La circolare precisa che il pagamento effettuato entro il termine lungo resta tempestivo, ma se l’importo complessivamente versato è inferiore al dovuto non si è in presenza di un ritardo dell’intera obbligazione, bensì di un versamento insufficiente.
Poiché imposta e maggiorazione sono versate con il medesimo codice tributo e la maggiorazione è considerata parte del tributo stesso, non assume rilievo distinguere se il contribuente abbia omesso la sola maggiorazione o abbia effettuato un versamento proporzionalmente carente. In ogni caso, la sanzione ordinaria del 30% va applicata solo sulla differenza tra quanto dovuto complessivamente e quanto effettivamente versato.
La circolare richiama anche il parere dell’Avvocatura generale dello Stato del 2 luglio 2012, n. 263000, che qualifica il versamento entro 30 giorni senza maggiorazione come omesso versamento parziale e non come tardivo pagamento, con conseguente applicazione della sanzione sulla quota non versata.
Esempio di calcolo del recupero
L’esempio riportato nella circolare mostra che, a fronte di un saldo IRES 2011 dovuto per € 400, se nel termine lungo il contribuente versa solo € 100 più la maggiorazione dello 0,40% per un totale di € 100,4, l’ufficio recupera:
- la differenza d’imposta di € 301,2;
- gli interessi dalla scadenza del termine lungo;
- la sanzione del 30% calcolata su € 301,2.
Ravvedimento operoso in presenza di versamenti carenti
In caso di versamento insufficiente nel termine lungo, il contribuente può regolarizzare l’irregolarità con il ravvedimento operoso. La circolare chiarisce che il ravvedimento può considerarsi perfezionato anche solo parzialmente, limitatamente alla somma effettivamente versata entro la scadenza del termine utile per il ravvedimento.
Sono indicati due principali momenti di regolarizzazione:
- entro 30 giorni dalla scadenza del termine lungo: versamento del tributo comprensivo della maggiorazione dello 0,40%, degli interessi moratori al tasso legale dalla scadenza del termine lungo al pagamento e della sanzione ridotta del 3%;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione: versamento del tributo comprensivo della maggiorazione, degli interessi moratori e della sanzione ridotta del 3,75%.
Se il contribuente versa solo una parte del residuo dovuto, il ravvedimento si perfeziona solo per quella quota; il resto rimane esposto al recupero da parte dell’ufficio con applicazione della sanzione ordinaria e degli interessi calcolati dalla data di scadenza del termine di versamento scelto (16 giugno o 16 luglio).
Versamenti parziali nel ravvedimento e imputazione nel modello F24
La circolare affronta anche il caso più complesso in cui, in sede di ravvedimento, il contribuente versi un importo complessivo inferiore al dovuto e le sanzioni o gli interessi non siano calcolati in modo proporzionale all’imposta effettivamente regolarizzata. In tale ipotesi il ravvedimento resta efficace solo per la quota parte dell’imposta corrispondente al quantum complessivamente corrisposto.
Per evidenziare la volontà di avvalersi del ravvedimento, nel modello F24 deve risultare almeno un’imputazione di parte del versamento alle sanzioni mediante l’apposito codice tributo. Sulla differenza non sanata, gli uffici devono applicare le sanzioni ordinarie e recuperare gli interessi non versati, computati dalla data dell’originario versamento.
La circolare precisa che questi criteri saranno applicabili in via automatizzata solo dopo l’adeguamento delle procedure informatiche, ma nel frattempo dovranno essere seguiti dagli uffici nei controlli automatizzati. Gli uffici dovranno anche, se necessario, variare i codici tributo e ripartire gli importi versati tra imposta, interessi e sanzioni in modo da individuare l’importo ancora dovuto.
Definizione dell’accertamento, acquiescenza e definizione delle sanzioni
La circolare esamina infine le conseguenze dei versamenti inferiori a quanto dovuto per definire la pretesa tributaria. In caso di acquiescenza all’avviso di accertamento ex art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997, il contribuente deve versare entro il termine per il ricorso le somme dovute a titolo di imposte, interessi e sanzioni ridotte. È però riconosciuto che un errore materiale o di calcolo che determini una differenza lieve non impedisce, di per sé, il perfezionamento della definizione, purché non emerga un comportamento incompatibile con la volontà di definire l’accertamento e il contribuente integri poi quanto dovuto. Anche un lieve ritardo nell’integrazione non preclude la definizione.
Le medesime indicazioni valgono per la definizione agevolata delle sanzioni ex art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997.
Accertamento con adesione e interessi pubblici
Per l’accertamento con adesione, in presenza di errori materiali o di calcolo con versamenti carenti, restano ferme le indicazioni della circolare n. 65/E del 28 giugno 2001. L’ufficio può valutare, nei casi di anomalie di lieve entità, se persista il concreto e attuale interesse pubblico alla conclusione dell’adesione e alla produzione degli effetti giuridici dell’atto sottoscritto.
La circolare insiste sulla necessità di salvaguardare i comportamenti che dimostrino con chiarezza la volontà del contribuente di utilizzare correttamente gli istituti deflattivi del contenzioso, in coerenza con i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.
Effetti operativi, contenzioso e vigilanza
Gli uffici devono applicare i criteri illustrati anche agli esiti dei controlli automatizzati e, ove siano pendenti contenziosi fondati su principi non conformi alla circolare, devono abbandonarli. Per le sanzioni già irrogate con provvedimento definitivo non è ammessa la ripetizione di quanto pagato.
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi e le istruzioni contenute nella circolare siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
Punti principali
Versamento nel "termine lungo" e natura della maggiorazione
Per saldo e primo acconto IRPEF, IRES e IRAP il termine ordinario è il 16 giugno per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare; il comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 consente il versamento entro i 30 giorni successivi con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. La circolare precisa che, anche nel versamento rateale, è possibile iniziare entro i 30 giorni con applicazione della maggiorazione e degli interessi da rateazione. I medesimi principi valgono anche per il saldo IVA ex art. 6 del D.P.R. n. 542/1999, con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Versamenti carenti nel termine lungo: qualificazione e sanzioni
Il versamento eseguito entro il termine lungo senza l’integrale maggiorazione dello 0,40% non è considerato tardivo per l’intero, ma insufficiente. La sanzione ordinaria del 30% ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 va quindi applicata sulla sola differenza tra quanto dovuto complessivamente (imposta più maggiorazione) e quanto effettivamente versato. Poiché imposta e maggiorazione confluiscono con lo stesso codice tributo, non rileva distinguere se il contribuente abbia omesso la sola maggiorazione o abbia effettuato un pagamento proporzionalmente insufficiente.
Ravvedimento operoso in presenza di insufficiente versamento
La circolare chiarisce che il ravvedimento può perfezionarsi anche solo parzialmente, limitatamente all’importo versato entro il termine utile. Se il contribuente regolarizza entro 30 giorni dalla scadenza del termine lungo, deve versare tributo comprensivo della maggiorazione, interessi moratori al tasso legale dalla scadenza del termine lungo e sanzione ridotta del 3%. Se invece regolarizza entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione, la sanzione ridotta è del 3,75%. Se resta una quota non regolarizzata oltre i termini, su tale residuo si applicano sanzione ordinaria e interessi dalla scadenza del termine di versamento scelto dal contribuente (16 giugno o 16 luglio).
Casi di ravvedimento parziale e criteri di calcolo
Se il contribuente versa solo una parte del residuo dovuto, il ravvedimento si considera perfezionato solo per la quota effettivamente pagata, mentre sulla differenza non sanata l’ufficio procede al recupero dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni ordinarie. Quando nel modello F24 sono indicati separatamente imposta, interessi e sanzioni, l’unitarietà dell’istituto non viene meno; tuttavia, ai fini del riconoscimento del ravvedimento, occorre che sia stata imputata anche una parte del versamento al pagamento delle sanzioni tramite l’apposito codice tributo. La circolare prevede inoltre l’adeguamento delle procedure informatiche e, nelle more, l’applicazione di tali criteri nei controlli automatizzati, con eventuale rielaborazione dei codici tributo e degli importi versati.
Definizione degli avvisi di accertamento e piccoli errori di versamento
In materia di acquiescenza all’avviso di accertamento ex art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997, la circolare afferma che un versamento leggermente inferiore al dovuto non impedisce il perfezionamento della definizione se la differenza è lieve e non esprime una volontà incompatibile con la definizione stessa, purché il contribuente integri poi il dovuto. Anche un lieve ritardo nell’integrazione non è di per sé ostativo. Analoghe indicazioni valgono per la definizione agevolata delle sanzioni ex art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997.
Accertamento con adesione e tutela dell’interesse pubblico
Per il perfezionamento dell’accertamento con adesione, in caso di carenze di versamento dovute a errori materiali o di calcolo, restano ferme le indicazioni della circolare n. 65/E del 2001: l’ufficio può valutare se, in presenza di anomalie minori, persista il concreto e attuale interesse pubblico al perfezionamento dell’adesione e alla produzione degli effetti dell’atto sottoscritto. La circolare sottolinea la necessità di salvaguardare i comportamenti che manifestino chiaramente la volontà del contribuente di utilizzare correttamente gli istituti deflattivi del contenzioso.
Effetti sui contenziosi pendenti e sulle sanzioni definitive
Gli uffici devono applicare i criteri indicati anche agli esiti dei controlli automatizzati e abbandonare il contenzioso pendente instaurato in base a principi difformi. Resta esclusa la ripetizione di quanto già pagato per sanzioni irrogate con provvedimento definitivo. Le Direzioni regionali sono chiamate a vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni da parte delle strutture periferiche.
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