Cassazione Civile, Ordinanza n. 30880/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di presa in carico emesso in relazione a un avviso di accertamento divenuto definitivo per IRPEF 2009. I contribuenti avevano impugnato l'atto innanzi al giudice tributario di primo grado, ma la CTR, in riforma della decisione, aveva ritenuto inammissibile il ricorso originario sul presupposto che la notifica dell'avviso di accertamento fosse regolare: l'Ufficio aveva prodotto l'estratto dell'atto, l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto con attestazione del mancato recapito per temporanea assenza del destinatario e la prova dell'invio della comunicazione di avvenuto deposito (cad). Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 3, per avere la CTR ritenuto sufficiente la sola prova della spedizione della raccomandata contenente la cad, senza verificarne anche l'avviso di ricevimento; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per erronea valutazione della prova documentale e per non corretto assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nelle notifiche postali di atti impositivi o processuali non consegnati per rifiuto o temporanea assenza del destinatario, la prova del perfezionamento della notificazione si dà esclusivamente producendo in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito presso l'ufficio postale, la Corte ha rilevato che in causa tale avviso non era stato prodotto, circostanza pacifica anche per ammissione dell'Ufficio. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 3
Per la prova del perfezionamento della notifica, quando il plico non sia consegnato al destinatario per temporanea assenza, non basta la prova della spedizione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito; è necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata stessa.
art. 2697 c.c.
La decisione richiama il tema dell'onere della prova, ma il motivo relativo è assorbito perché il primo motivo è accolto; resta fermo che la prova del corretto perfezionamento notificatorio grava sul notificante.
art. 360 c.p.c.
Viene richiamato quale norma di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione dedotti per violazione di legge.
Massime di principio
- Nelle notifiche eseguite a mezzo posta ai sensi della L. n. 890 del 1982, se l'atto non viene consegnato per rifiuto o temporanea assenza del destinatario, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione della raccomandata.
- L'attestazione dell'agente postale circa il mancato recapito e il deposito del plico non supplisce, da sola, alla mancanza dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, che costituisce il documento decisivo per dimostrare l'esito della procedura notificatoria.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto per un vizio assorbente relativo alla ritualità della notifica, gli ulteriori motivi che investono profili probatori restano assorbiti.
- In tema di impugnazione di atti impositivi, la regolare notificazione dell'atto presupposto è condizione rilevante per valutare l'ammissibilità dell'azione o la definitività dell'atto stesso; la sua prova incombe sul soggetto che intende avvalersene.
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