Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27626/2021 del 11/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

I contribuenti impugnavano in Cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria aveva richiesto imposta di registro proporzionale sul trasferimento, in misura fissa, delle quote sociali dell’intero capitale di una s.r.l., riqualificando l’operazione come unitaria cessione di azienda ai sensi dell’art. 20 d.P.R. 131/1986. Con sette motivi deducevano: difetto assoluto di motivazione della decisione d’appello per mero richiamo alla sentenza di primo grado; omessa pronuncia su eccezione di carenza di motivazione dell’avviso; omessa pronuncia su nullità dell’avviso per mancato contraddittorio endoprocedimentale; decadenza dell’Ufficio per notifica oltre il biennio; violazione dell’art. 20 TUR per avere considerato effetti economici, elementi extratestuali e collegamenti negoziali (pluralità di cessioni e successiva fusione) invece dei soli effetti giuridici dell’atto presentato; violazione della tariffa che assoggetta le cessioni di quote a imposta fissa; in subordine, violazione degli artt. 23 e 41 Cost. per imposizione oltre i limiti di legge e compressione della libertà negoziale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il quinto motivo. Ha affermato che, alla luce della sopravvenuta evoluzione normativa e della pronuncia della Corte costituzionale, non è più consentita la riqualificazione, ai fini dell’imposta di registro, di una cessione di quote sociali come cessione unitaria di azienda sulla base di elementi extratestuali o di atti collegati, dovendosi guardare agli elementi desumibili dal solo atto presentato alla registrazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo dei contribuenti e annullando l’avviso di liquidazione. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per il mutamento normativo e giurisprudenziale intervenuto in corso di causa.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione"; poi, dopo la riforma, "sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi"

    La Corte ha ritenuto applicabile la versione risultante dalla riforma del 2017, interpretata autenticamente nel 2018, con esclusione degli elementi extratestuali e degli atti collegati dall’attività di qualificazione dell’atto soggetto a registro.

  • art. 1, comma 87, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205

    Ha modificato l’art. 20 TUR circoscrivendo l’interpretazione al solo atto presentato alla registrazione e ai suoi elementi testuali.

  • art. 1, comma 1084, L. 30 dicembre 2018, n. 145

    È stata considerata norma di interpretazione autentica dell’art. 20 TUR, con efficacia retroattiva nei limiti indicati dalla Corte.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Base formale del primo motivo di ricorso per nullità della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per i motivi di omessa pronuncia su eccezioni e difese dedotte in appello.

  • art. 52 d.P.R. 131/1986

    Richiamato dai contribuenti nel motivo sulla decadenza dell’Amministrazione.

  • art. 76 d.P.R. 131/1986

    Richiamato dai contribuenti nel motivo sulla decadenza dell’Amministrazione.

  • art. 11 della tariffa, parte prima, d.P.R. 131/1986

    Invocato per sostenere l’assoggettamento delle cessioni di quote a imposta fissa.

  • art. 20 Cost.

    Richiamato dalla Corte nel quadro dei principi di capacità contributiva e di interpretazione dell’imposta come imposta d’atto, tramite riferimento all’art. 53 Cost. e alla giurisprudenza costituzionale.

  • art. 23 Cost.

    Invocato in via subordinata dai ricorrenti contro l’imposizione ritenuta eccedente i limiti di legge.

  • art. 41 Cost.

    Invocato in via subordinata dai ricorrenti a tutela della libertà negoziale.

  • art. 53 Cost.

    La Corte costituzionale è richiamata per avere escluso che la nuova disciplina violi il principio di capacità contributiva.

  • art. 3 Cost.

    La Corte costituzionale è richiamata per avere escluso la violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel ragionamento sulla ragione più liquida e, nei passaggi sulla questione di costituzionalità, sul diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per giustificare l’uso del principio della ragione più liquida e l’esigenza di economia processuale.

  • art. 384 c.p.c.

    Utilizzato per la decisione nel merito dopo la cassazione, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Nell’imposta di registro, quando la legge vigente applicabile al caso esclude il rilievo degli elementi extratestuali e degli atti collegati, la qualificazione tributaria deve essere compiuta sulla base del solo atto presentato alla registrazione e degli elementi da esso desumibili.
  • La riqualificazione di una cessione di quote sociali come cessione di azienda non è consentita se si fonda su effetti economici dell’operazione o su una pluralità di atti collegati, anziché sulla struttura e sul contenuto del singolo atto registrato.
  • La natura di imposta d’atto dell’imposta di registro impone di ancorare il prelievo agli effetti giuridici dell’atto tassato, senza ricostruzioni sostanzialistiche che amplino in via interpretativa il presupposto impositivo.
  • In presenza di un motivo di ricorso idoneo, da solo, a definire il giudizio, la Corte può applicare il principio della ragione più liquida ed esaminarlo senza affrontare previamente le questioni pregiudiziali o gli altri motivi.
  • Quando la cassazione non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c. e annullare direttamente l’atto impugnato.
  • L’evoluzione normativa e la successiva interpretazione autentica possono incidere sui giudizi pendenti in materia tributaria, purché la disciplina risultante sia ritenuta costituzionalmente compatibile secondo il vaglio della Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.