Cassazione Civile, Ordinanza n. 21000/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia, in base all'istanza congiunta delle parti. Ha inoltre ordinato al Conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria relativa all'atto notarile indicato in sentenza.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società creditrice aveva promosso azione revocatoria ordinaria nei confronti di una società debitrice per far dichiarare inefficaci alcuni atti di disposizione di beni immobili. Nel giudizio di merito era intervenuta anche un'altra società. La domanda revocatoria era stata accolta sia in primo che in secondo grado. La società convenuta in revocatoria ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma. Prima della decisione di legittimità, le parti hanno depositato istanza congiunta chiedendo l'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente e accettazione degli intimati, con contestuale cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale revocatoria.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di legittimità, le parti chiedono congiuntamente l'estinzione del processo per rinuncia e accettazione, la Corte prende atto della sopravvenuta cessazione della controversia e dichiara l'estinzione del giudizio.
- In presenza di estinzione del processo e di specifica richiesta concorde delle parti, può essere disposto anche l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale già eseguita nei registri immobiliari.
Come è indicizzato
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