Cassazione Penale, Sentenza n. 40561/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) censura di utilizzabilità delle chat SkyEcc (acquisite dalla Francia tramite ordine europeo di indagine) per presunta violazione di principi nazionali e dell'UE e richiesta, in subordine, di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE; 2) carenza di gravità indiziaria e identificazione incerta dell'indagato sulla base delle chat; 3) vizio di motivazione rispetto al reato di cui all'art. 1 legge n. 895/1967 (sosteneva che l'intermediazione contestata non fosse punibile); 4) errata qualificazione del tentativo di importazione di stupefacenti e mancato riconoscimento della desistenza volontaria (artt. 73-80 d.P.R. n. 309/1990); 5) insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari eccezionali nonostante l'eta' ultrasettantenne e mancata considerazione di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto infondato (la Corte ha dichiarato legittima l'acquisizione mediante ordine europeo di indagine e l'utilizzabilità delle chat, salvo prova concreta di violazione di diritti fondamentali a carico della difesa, onere che grava su quest'ultima); i motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili perché attengono a rivalutazioni di fatto nella verifica della gravità indiziaria; il quinto motivo è stato dichiarato manifestamente infondato in quanto il Tribunale aveva motivato in modo congruo la sussistenza delle esigenze cautelari (gravità dei reati, elevata capacità criminale, legami internazionali e precedenti), ritenendo inidonee misure meno afflittive. Conseguentemente è stata confermata l'ordinanza impugnata e la misura della custodia in carcere.
Norme richiamate
art. 234-bis cod. proc. pen.
È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare
Regola una modalità 'diretta' di acquisizione di dati dall'estero senza collaborazione con autorità straniere; la Corte distingue questa fattispecie dall'ordine europeo di indagine e ne precisa l'ambito applicativo.
art. 270 cod. proc. pen.
I risultati di intercettazioni svolte in un altro procedimento possono essere utilizzati in un diverso procedimento solo se rilevanti ed indispensabili per reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza; comunque il deposito richiesto riguarda verbali e registrazioni, non necessariamente i provvedimenti autorizzativi esteri.
art. 78 disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina l'acquisizione di atti compiuti da autorità giudiziarie straniere; la Corte ha ritenuto che non richieda l'acquisizione dei provvedimenti autorizzativi stranieri per l'utilizzabilità dei materiali trasmessi.
Direttiva 2014/41/UE (art. 6 par.1 lett. b, art. 31, art. 14 par.7)
La Corte interpreta la direttiva come compatibile con l'acquisizione tramite OEI dei risultati di intercettazioni già in possesso dello Stato di esecuzione senza preventiva autorizzazione del giudice dello Stato di emissione; esiste una presunzione relativa di conformità degli altri Stati membri al rispetto dei diritti fondamentali, ma la parte deve allegare elementi concreti per superarla.
d.lgs. n. 108/2017
Riferimento normativo nazionale di recepimento della disciplina UE sull'ordine europeo di indagine; impiegato per inquadrare la legittimità dell'acquisizione tramite OEI.
art. 1 legge n. 895/1967
Il reato di "porre in vendita" armi si configura già con l'operazione negoziale o prenegoziale seria; l'intermediazione nelle trattative, anche se la vendita non si realizza, è idonea a integrare il reato.
artt. 73-80 d.P.R. n. 309/1990 (legge stupefacenti)
La Corte ricorda che per l'importazione di stupefacenti è sufficiente l'accordo finalizzato all'importazione; il tentativo è nella fase antecedente all'incontro delle volontà e le trattative serie possono dimostrarne la configurabilità.
art. 273 cod. proc. pen.
Definisce la gravità indiziaria ai fini delle misure cautelari: sono sufficienti indizi gravi e concordanti in senso prognostico, non la prova definitiva; la valutazione in sede cautelare è necessariamente prognostica e meno rigorosa rispetto al giudizio di merito.
art. 275, comma 4 cod. proc. pen.
Consente la custodia in carcere per esigenze cautelari "eccezionali" anche per soggetti ultrasettantenni se emergono concrete circostanze (precedenti, capacità criminale, legami) che rendono inidonee misure meno afflittive; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale.
Massime di principio
- Le prove acquisite all'estero tramite ordine europeo di indagine possono essere utilizzate in procedimenti italiani senza preventiva autorizzazione del giudice nazionale; tuttavia la difesa può ottenere l'esclusione solo allegando e provando violazioni concrete e specifiche dei diritti fondamentali relativi al caso.
- Esiste una presunzione relativa di conformità delle autorità giudiziarie degli altri Stati membri al rispetto dei diritti fondamentali; questa presunzione può essere superata solo con elementi probatori precisi forniti dalla parte che eccepisce.
- In sede di misure cautelari la valutazione della gravità indiziaria è prognostica: non è richiesta la prova definitiva né la stessa precisione richiesta in sede di merito; le censure che chiedono una rivalutazione dei fatti sono spesso inammissibili in cassazione.
- Per i reati di offerta/ponte di armi e per l'accordo finalizzato all'importazione di stupefacenti, trattative serie e ruoli di intermediazione possono costituire indizi gravi anche se l'operazione non si è concretamente realizzata.
- Per soggetti anziani la concessione della custodia cautelare in carcere richiede motivazione specifica che valuti precedenti, capacità criminale e legami internazionali: l'età non esclude automaticamente misure custodiali se sussistono elementi che configurano pericolo di recidiva o di fuga.
- L'onere di produrre i provvedimenti autorizzativi stranieri o di dimostrare tecnicismi dell'acquisizione (es. algoritmi di cifratura) grava sulla difesa quando tali atti non sono disponibili nel fascicolo italiano.
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