Cassazione Civile, Ordinanza n. 02197/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare di un capannone, poi accompagnato da proroghe, consegna anticipata del bene e pattuizioni su caparre e indennità di occupazione. Dopo il recesso della promittente venditrice ex art. 1385 c.c. e la successiva transazione del 30 luglio 2015, la procedura fallimentare della promissaria acquirente ha agito per la revocatoria fallimentare della transazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 1, l.fall., sostenendo che l’accordo fosse sproporzionato: la società poi fallita aveva rinunciato alla restituzione di somme per complessivi euro 306.000, mentre la controparte non avrebbe dato nulla o comunque avrebbe ricevuto molto meno. La resistente ha sostenuto la legittimità del recesso e la non revocabilità dell’atto. La Corte d’appello ha accolto il gravame della resistente, ritenendo che nella transazione dovessero computarsi anche il vantaggio economico derivante dal godimento anticipato dell’immobile e il pregiudizio subito dalla venditrice per il mancato guadagno sulla successiva vendita a terzi, così escludendo la sproporzione oltre il quarto. In cassazione il Fallimento ha dedotto, in sostanza, violazione degli artt. 1967 c.c., 67 l.fall., 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato pretese risarcitorie e indennitarie non effettivamente spettanti alla controparte e avesse trascurato che le concrete posizioni transatte non giustificavano alcuna compensazione di valore tale da escludere la revocatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove compiuta dalla Corte d’appello, attività non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c., non specificamente dedotto nei termini richiesti. La Corte ha inoltre condiviso l’impostazione della sentenza impugnata secondo cui, per stabilire la sproporzione rilevante ai fini dell’art. 67, comma 1, n. 1, l.fall., occorre considerare il valore effettivo delle reciproche concessioni nella transazione, comprese le rinunce a pretese risarcitorie o indennitarie, valutate prognosticamente alla luce delle probabilità di accoglimento e delle circostanze economiche rilevanti. Conseguentemente, il rigetto della domanda revocatoria è rimasto fermo e il Fallimento è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, n. 1, l.fall.
"sproporzione di oltre un quarto"; revoca della transazione
Nella revocatoria fallimentare di una transazione per sproporzione, il giudice deve confrontare il valore effettivo delle reciproche concessioni e non solo le prestazioni formalmente previste nell’atto.
art. 1385 c.c.
recesso della promittente venditrice
Il recesso per caparra confirmatoria è richiamato come fatto della vicenda; la sua efficacia o inefficacia incide sulle posizioni patrimoniali da considerare nella transazione.
art. 1967 c.c.
Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte non accoglie la censura perché essa investe in realtà l’accertamento di fatto e il valore delle reciproche concessioni.
art. 115 c.p.c.
Invocato per contestare l’apprezzamento probatorio, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una diversa lettura dei fatti.
art. 116 c.p.c.
Invocato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che il travisamento della prova o la diversa lettura del materiale istruttorio non sono, di regola, sindacabili in cassazione.
art. 360 n. 3 c.p.c.
La violazione di legge non può essere usata per criticare la mera ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il vizio rilevante è solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo o l’erronea supposizione dell’esistenza di un fatto decisivo, non l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori.
art. 132 n. 4 c.p.c.
La Corte di cassazione controlla solo che la motivazione del giudice di merito sia esistente, non apparente e non contraddittoria.
art. 2033 c.c.
Richiamato come criterio conseguente alla retroattività della risoluzione del preliminare: le prestazioni rimaste prive di causa sono ripetibili.
art. 2426 n. 8 c.c.
È richiamato per analogia sul criterio del valore presumibile di realizzo nella valutazione economica dei crediti e delle rinunce.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nella revocatoria fallimentare di una transazione, la sproporzione tra le prestazioni va valutata tenendo conto del valore effettivo di tutte le reciproche concessioni, comprese le rinunce a pretese risarcitorie o indennitarie, e non solo delle somme espressamente corrisposte nell’atto.
- La valutazione economica delle concessioni transattive richiede un giudizio prognostico sulla fondatezza delle pretese rinunciate, sulle probabilità di accoglimento in giudizio e sulle circostanze che incidono sul loro valore di realizzo, come solvibilità del debitore e tempi di recupero.
- In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: il controllo di legittimità riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo o la motivazione solo apparente, perplessa o contraddittoria.
- Nel preliminare di compravendita con consegna anticipata del bene, il godimento del promissario acquirente può assumere rilievo economico e, in caso di risoluzione, può generare obblighi restitutori o di corresponsione dei frutti/indennità secondo i principi della ripetizione dell’indebito e della disciplina del collegamento negoziale con il comodato.
- Ai fini dell’art. 67, comma 1, n. 1, l.fall., ciò che conta è il rapporto tra il valore di ciò che è uscito dal patrimonio del debitore e quello di ciò che vi è entrato, non la mera qualificazione formale delle prestazioni nel testo contrattuale.
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