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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01320/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (opponente)

La controversia

La controversia trae origine da un'ordinanza-ingiunzione con cui era stata disposta la sospensione della patente di guida di un privato. In primo grado l'opposizione non era stata accolta, ma il Tribunale, in riforma della decisione precedente, ha annullato l'ordinanza ingiunzione. Pur avendo accolto l'opposizione, il giudice di merito ha compensato le spese del primo grado motivando con la contumacia della Prefettura. Il ricorrente per cassazione ha quindi denunciato, con il primo motivo, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la mera contumacia della controparte non costituisce ragione idonea a giustificare la compensazione, in assenza di soccombenza reciproca o di altre gravi ed eccezionali ragioni. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 24 Cost. e del D.M. 55/2014, lamentando che la liquidazione delle spese di appello fosse meramente apparente e in misura irrisoria. La Prefettura è rimasta intimata. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando la disciplina dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, secondo cui la compensazione è consentita solo nei casi tassativamente previsti o in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate, e ha escluso che la contumacia della pubblica amministrazione sia di per sé una ragione sufficiente, perché condotta neutra e non eccezionale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché il giudice di rinvio dovrà rideterminare anche le spese dell'intero giudizio in base all'esito finale della causa.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese e ha rinviato la causa al Tribunale di Viterbo, in persona di altro magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Il principio affermato è che la contumacia della parte soccombente non integra, da sola, una "grave ed eccezionale ragione" idonea a giustificare la compensazione delle spese, poiché non equivale a non opposizione né a adesione alle domande avversarie.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come norma generale sulla soccombenza e sulla regolazione delle spese di lite; la sua applicazione non consente di prescindere dal criterio della soccombenza salvo deroga normativamente prevista

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è ammessa nei casi tipizzati dalla norma e, comunque, solo in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso secondo il procedimento accelerato

  • art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.

    richiamato quale base per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 24 Cost.

    menzionato nel secondo motivo, in relazione alla contestazione della liquidazione delle spese

  • D.M. 55/2014

    richiamato dal ricorrente quale parametro per la liquidazione delle spese processuali

  • L. 69/2009, art. 54

    citato in relazione al previgente testo dell'art. 92 c.p.c. e ai requisiti della compensazione delle spese

  • D.L. 132/2014, convertito con L. 162/2014

    citato per il testo dell'art. 92 c.p.c. poi dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte costituzionale

  • Corte cost. n. 77/2018

    richiamata per affermare che le altre gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe, per gravità ed eccezionalità, alle ipotesi tipizzate e che queste ultime hanno funzione paradigmatica

Massime di principio

  • La compensazione delle spese processuali è una deroga al principio di soccombenza e può essere disposta solo nei casi espressamente previsti dall'art. 92 c.p.c. o in presenza di altre ragioni gravi ed eccezionali, che devono essere specificamente indicate in motivazione.
  • La contumacia della parte soccombente, da sola, non integra una ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese, perché è una condotta processuale neutra e non equivale né a rinuncia alla difesa né ad adesione alle domande avversarie.
  • Le ragioni non tipizzate che fondano la compensazione devono presentare un livello di gravità ed eccezionalità almeno pari a quello delle ipotesi nominate dalla legge, avendo queste ultime funzione esemplificativa e parametrica.
  • Quando la statuizione sulle spese viene cassata, il giudice di rinvio deve rideterminare le spese dell'intero giudizio tenendo conto dell'esito finale della controversia.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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