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Ordinanza

Ordinanza n. 692/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della deliberazione dell’ARERA del 29 novembre 2022 n. 634/2022/E/eel, recante “Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della società Innovenergy s.r.l. in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica”, notificata in data 2 dicembre 2022, adottata all’esito del procedimento avviato con deliberazione n. 342/2016/E/eel.

Giustizia amministrativa202300244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione ARERA recante un provvedimento prescrittivo nei confronti della società in materia di strategie di programmazione dell'energia elettrica, adottata in ottemperanza a una sentenza del Consiglio di Stato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per l'annullamento della deliberazione ARERA del 29 novembre 2022, adottata all'esito del procedimento avviato nel 2016 e qualificata come provvedimento prescrittivo in materia di strategie di programmazione dell'energia elettrica. Il testo dell'ordinanza non riporta i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Dopo il deposito degli atti iniziali e la costituzione di ARERA e Terna, dal febbraio 2023 non risultano ulteriori atti o documenti nel fascicolo. Il TAR ha quindi ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente una dichiarazione motivata sulla permanenza dell'interesse alla decisione di merito, nonché l'aggiornamento della situazione relativa alla vicenda, l'indicazione di eventuali fatti o atti sopravvenuti e delle esigenze istruttorie. Alle resistenti è stato richiesto di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e su eventuali sopravvenienze rilevanti ai fini della permanenza dell'interesse o dell'esito del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso nel merito e ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli articoli 63, 65, 84, comma 4, e 85 c.p.a. Le parti devono depositare, tramite PAT, quanto richiesto entro il 27 luglio 2026. La ricorrente deve precisare motivatamente se permane l'interesse alla decisione e, in caso positivo, aggiornare la situazione controversa e indicare l'eventuale necessità di istruttoria; ARERA e Terna devono fornire chiarimenti documentati e aggiornati sulle sopravvenienze e sulla persistente utilità della decisione. L'ordinanza avverte che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'articolo 84, comma 4, c.p.a. La precedente domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 196/2023.

Norme richiamate

  • art. 119 c.p.a.

    La controversia è assoggettata al rito speciale richiamato dal giudice.

  • art. 63 c.p.a.

    Costituisce base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori necessari alla decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l'inerzia della parte, compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse, ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    È richiamato nell'ambito della disciplina processuale applicata all'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare il quadro fattuale e processuale, l'inerzia entro il termine assegnato può essere valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di sopravvenuta carenza di interesse e condurre all'improcedibilità del ricorso.
  • In presenza di un fascicolo processuale non aggiornato e di una controversia la cui utilità concreta potrebbe essere incisa da fatti o atti sopravvenuti, il giudice può disporre incombenti istruttori rivolti sia al ricorrente sia alle amministrazioni resistenti per verificare l'attuale interesse alla decisione e l'incidenza delle sopravvenienze sull'esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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