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Ordinanza

Ordinanza n. 1360/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento di esclusione prot. n. 124/ATTI del 4 febbraio 2026, comunicato in data 5 febbraio 2026, con il quale il Prefetto di Pisa e la Direttrice dell'Agenzia del Demanio per la Toscana e l'Umbria, con riferimento alla procedura aperta per l'affidamento, per l'ambito provinciale di Pisa, del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214bis del D.lgs. n. 285 del 30.04.1992 - CIG B218CC3D41, hanno disposto: “- di prendere atto della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 729 del 28/01/2026 notificata in data 29/01/2026; - in ottemperanza della sentenza citata al punto precedente, di annullare - previa esclusione del concorrente ZO-VA dalla procedura di gara di cui trattasi - la determina di aggiudicazione del 19 febbraio 2025 prot. 314 con la quale il Prefetto di Pisa e la Direttrice dell'Agenzia del Demanio per la Toscana e l'Umbria hanno proceduto all'approvazione dei verbali della commissione giudicatrice, della graduatoria definitiva e della proposta di aggiudicazione del RUP prot. 259 del 12.2.2025 nonché alla aggiudicazione della gara indetta per il custode acquirente ex art. 214 bis codice della strada all'operatore economico ZO-VA s.n.c.; - di procedere, come statuito dalla sentenza del Consiglio di Stato, a dichiarare l'inefficacia del contratto stipulato in data 3/07/2025 ed assunto al prot.n. 41257/2025 della Prefettura di Pisa; - di dare mandato al RUP di esperire tutte le verifiche di legge preordinate all'aggiudicazione del servizio al concorrente classificatosi secondo in graduatoria al fine di giungere quanto prima alla stipula del nuovo contratto”; - della nota prot. 2070 del 5 febbraio 2026 recante ad oggetto “Trasmissione provvedimento esclusione gara CA PISA e inefficacia contratto” con la quale il RUP ha comunicato all'operatore Autocarrozzeria ZO-VA di Zozzaro Massimiliano & C. s.n.c. “il provvedimento di esclusione prot. n. 124/ATTI del 04/02/2026 disposto nei Vostri confronti in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 729 del 28/01/2026”; - della nota prot. uscita n. 0010799 del 20 febbraio 2026 con il quale la Prefettura U.T.G. di Pisa dispone che: “Di seguito alla nota prefettizia del 5 febbraio u.s. relativa all'oggetto, si precisa che i veicoli sottoposti ai provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca fino al 5 febbraio 2026, data della comunicazione dell'annullamento dell'aggiudicazione del servizio, in applicazione del principio “tempus regit actum”, devono essere gestiti secondo le disposizioni previste dal contratto stipulato in data 3 luglio 2025 Prot. 41257 del 14.07.2025. Si richiamano, al riguardo, le condizioni e gli adempimenti previsti dal suddetto contratto e dal capitolato tecnico”; nonché, in via gradata, - del provvedimento prot. n. 2026 24446186 - prot. uscita n. 0010911 del 20 febbraio 2026 con il quale la Prefettura U.T.G. di Pisa ha disposto che: “Il veicolo AUTOVETTURA MERCEDES CLS targa FW791SL telaio WDD2573211A025619 di proprietà della Sig.ra DEMIROVA SANITA è trasferito in proprietà alla ditta AUTOCARROZZERIA ZO-VA di Zozzaro Massimiliano & C. snc nella qualità di custode acquirente di cui al su richiamato art. 214-bis C.d.S., per l'ambito territoriale di Pisa. Il corrispettivo della cessione è fissato in Euro 12.838,00, che il cessionario dovrà versare entro 60(sessanta) giorni”; - del provvedimento prot. n. 2026 24564399 - prot. uscita n. 0011686 del 24 febbraio 2026 con il quale la Prefettura U.T.G. di Pisa ha disposto che: “Il veicolo AUTOVETTURA CITROEN XSARA targa CA306HJ telaio OMESSO24398585 è trasferito, ai fini della sua rottamazione, in proprietà alla ditta AUTOCARROZZERIA ZO-VA di Zozzaro Massimiliano & C. snc nella qualità di custode acquirente di cui al su richiamato art. 214-bis C.d.S., per l'ambito territoriale di Pisa. Il corrispettivo della cessione è fissato in Euro 77,69, che il cessionario dovrà versare entro 60(sessanta) giorni”; - del provvedimento prot. n. 2026 24564380 - prot. uscita n. 0011684 del 24 febbraio 2026 con il quale la Prefettura U.T.G. di Pisa ha disposto che: “Il veicolo AUTOVETTURA HYUNDAI SANTA-FE targa BZ177SY telaio OMESSO24434565 è trasferito, ai fini della sua rottamazione, in proprietà alla ditta AUTOCARROZZERIA ZO-VA di Zozzaro Massimiliano & C. snc nella qualità di custode acquirente di cui al su richiamato art. 214-bis C.d.S., per l'ambito territoriale di Pisa. Il corrispettivo della cessione è fissato in Euro 77,69, che il cessionario dovrà versare entro 60(sessanta) giorni”; - del provvedimento prot. n. 2026 24564455 - prot. uscita n. 0011682 del 24 febbraio 2026 con il quale la Prefettura U.T.G. di Pisa ha disposto che: “Il veicolo AUTOVETTURA TOYOTA YARIS targa BS266ZF telaio OMESSO24467009 è trasferito, ai fini della sua rottamazione, in proprietà alla ditta AUTOCARROZZERIA ZO-VA di Zozzaro Massimiliano & C. snc nella qualità di custode acquirente di cui al su richiamato art. 214-bis C.d.S., per l'ambito territoriale di Pisa. Il corrispettivo della cessione è fissato in Euro 77,69, che il cessionario dovrà versare entro 60(sessanta) giorni”; - del provvedimento prot. n. 2026 24564424 - prot. uscita n. 0011689 del 24 febbraio 2026 con il quale la Prefettura U.T.G. di Pisa ha disposto che: “Il veicolo AUTOVETTURA NISSAN MICRA targa CY526NG telaio OMESSO24398474 è trasferito, ai fini della sua rottamazione, in proprietà alla ditta AUTOCARROZZERIA ZO-VA di Zozzaro Massimiliano & C. snc nella qualità di custode acquirente di cui al su richiamato art. 214-bis C.d.S., per l'ambito territoriale di Pisa. Il corrispettivo della cessione è fissato in Euro 77,69, che il cessionario dovrà versare entro 60(sessanta) giorni”; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non specificamente individuato ovvero allo stato ignoto.

Giustizia amministrativa202600572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: atti adottati in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 729/2026, comprendenti l'esclusione dalla gara, l'annullamento dell'aggiudicazione, la dichiarazione di inefficacia del contratto e gli atti relativi alla gestione interinale e al trasferimento dei veicoli

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti con i quali le amministrazioni, dichiarando di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 729/2026, l'avevano esclusa dalla procedura, annullato l'aggiudicazione in suo favore, dichiarato inefficace il contratto e demandato al RUP le verifiche per l'aggiudicazione al concorrente secondo classificato. Ha inoltre contestato la prosecuzione della gestione del servizio secondo il contratto dichiarato inefficace e i successivi provvedimenti di trasferimento dei veicoli in suo favore. I motivi, formalmente articolati come censure di annullabilità, erano unitariamente fondati sulla dedotta difformità degli atti rispetto al giudicato conformativo: secondo la ricorrente, l'amministrazione avrebbe solo apparentemente eseguito la sentenza, mantenendo di fatto gli effetti del contratto caducato e sostituendo alla prescritta aggiudicazione e al subentro del RTI secondo classificato una nuova sequenza procedimentale, previa ulteriori verifiche, senza disciplinare coerentemente la fase interinale. La domanda cautelare incidentale è stata rinunciata in corso di causa.

La decisione

Il TAR ha riqualificato la domanda, ritenendo che essa riguardasse in via principale le modalità di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 729/2026 e veicolasse quindi una domanda di ottemperanza, con possibile declaratoria di nullità degli atti elusivi o difformi dal giudicato. Poiché la sentenza da eseguire era stata pronunciata dal Consiglio di Stato, la competenza funzionale sull'ottemperanza spettava allo stesso Consiglio di Stato, in applicazione del principio di collegamento tra giudice della cognizione e giudice dell'esecuzione. Il TAR ha pertanto dichiarato la propria incompetenza funzionale, indicando quale giudice competente il Consiglio di Stato e disponendo che il giudizio fosse riassunto davanti a quest'ultimo nei modi e termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 15 c.p.a.

    Disciplina la competenza e la riassunzione del giudizio davanti al giudice indicato come competente; nel caso concreto, imponeva la riassunzione davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 15 c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare la competenza funzionale del Consiglio di Stato sull'ottemperanza della propria sentenza.

Massime di principio

  • Quando un ricorso formalmente diretto all'annullamento di atti amministrativi contesta in sostanza le modalità con cui l'amministrazione ha dato esecuzione a una sentenza amministrativa, il giudice deve riqualificare la domanda come azione di ottemperanza, eventualmente comprendente la richiesta di declaratoria di nullità degli atti difformi o elusivi del giudicato.
  • La competenza funzionale per l'ottemperanza di una sentenza del Consiglio di Stato appartiene al medesimo Consiglio di Stato, anche quando gli atti adottati in esecuzione del giudicato siano stati impugnati davanti al TAR con un'azione formalmente qualificata come annullamento.
  • La disciplina della competenza funzionale nell'ottemperanza mira a mantenere il collegamento tra il giudice che ha pronunciato la decisione e il giudice chiamato a garantirne l'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRito appalti e sorte del contratto
RamiProcesso amministrativoContratti pubblici
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereRiparto di giurisdizione

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