Cassazione Civile, Ordinanza n. 22033/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia e del pagamento integrale delle somme dovute da parte della ricorrente, dichiarando l’estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei cinque motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2008, concernenti IRES, IRAP e IVA, emessi nei confronti di una società di autotrasporti sulla base di una ricostruzione analitico-induttiva del reddito d’impresa. L’Amministrazione finanziaria aveva assunto come indice di maggiori ricavi un prospettato indebita dichiarazione di costi per carburante. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’appello della società, ritenendo non corretto il criterio di ricostruzione utilizzato dall’Ufficio e applicando, in via statistica, il parametro dell’incidenza dei costi di carburante sui costi di esercizio, con riduzione dei maggiori ricavi accertati. La società ha poi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma nel giudizio di legittimità ha depositato memoria rappresentando di avere definito la lite ai sensi degli artt. 3 e 5 del d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018, mediante pagamento integrale di quanto dovuto.
Norme richiamate
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3
richiamato come base normativa della definizione agevolata della lite tributaria, con effetti estintivi del giudizio a seguito del pagamento integrale
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 5
richiamato insieme all'art. 3 quale disciplina della definizione della controversia tributaria applicata dalla ricorrente
l. 17 dicembre 2018, n. 136
legge di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata per la definizione agevolata
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente dimostra di avere aderito a una definizione agevolata della lite tributaria prevista dalla legge e di avere effettuato l’integrale pagamento di quanto dovuto, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- La sopravvenuta definizione della controversia assorbe ogni questione di merito relativa alla legittimità dell’accertamento tributario impugnato.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono il criterio indicato dalla disciplina applicabile e, nel caso descritto, sono poste a carico della parte che le ha anticipate.
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