Cassazione Penale, Sentenza n. 18037/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Pisa che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto con cui il Gip aveva convertito il sequestro probatorio della somma di C 1.390 in sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 321, comma 3-bis, c.p.p. per il mancato rispetto del termine di 48 ore tra il sequestro probatorio e la trasmissione della richiesta di convalida / conversione, sostenendo che il decorso del termine avesse determinato la perdita di efficacia del vincolo. Inoltre contestava la violazione dell'art. 253 c.p.p. per mancata dimostrazione del nesso di pertinenzialità tra il denaro e il reato (assenza di collegamento con episodi di spaccio; denaro destinato al pagamento dell'affitto; giustificazione fornita dall'indagato). Il ricorso era affidato a un unico motivo articolato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto legittima la conversione in sequestro preventivo, rilevando che il Gip aveva motivato il provvedimento sulla base della sproporzione tra la somma trovata e i redditi dichiarati (art. 240-bis c.p. e art. 85 DPR n. 309/1990). Quanto al termine di 48 ore previsto dall'art. 321, comma 3-bis, c.p.p., la Corte ha confermato che quella norma si riferisce al vincolo temporaneo d'urgenza apposto dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria e non opera allo stesso modo quando il pubblico ministero richiede direttamente al giudice la conversione in sequestro preventivo; quindi la richiesta di sequestro preventivo può essere proposta anche oltre il termine delle 48 ore. La Corte ha inoltre osservato l'autonomia tra il sequestro probatorio e il sequestro preventivo e ha ricordato che eventuali censure sul decreto di sequestro probatorio dovevano essere proposte tempestivamente (art. 257/324 c.p.p.). Per questi motivi l'impugnazione è stata respinta, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e tenuto a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma equitativamente determinata di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 321, comma 3-bis, c.p.p.
La Corte interpreta la norma come riferita al vincolo temporaneo d'urgenza disposto dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, che richiede tempestiva trasmissione per convalida; non opera allo stesso modo quando si tratti di una istanza del pubblico ministero rivolta direttamente al Gip per la conversione in sequestro preventivo
art. 253, c.p.p.
Richiamata dalla difesa per contestare la pertinenzialità del denaro rispetto al reato; la Corte osserva che tali censure attengono al decreto di sequestro probatorio e non potevano essere esaminate nel giudizio di riesame sulla conversione preventiva, soprattutto se non proposte nei termini per impugnare il sequestro probatorio
art. 240-bis, comma 1, c.p.
Norma sostanziale utilizzata dal Gip (richiamata dalla Corte) per valutare la sproporzione tra somme in disponibilità e redditi dichiarati, giustificando il sequestro preventivo per sproporzione quale indice di illiceità del patrimonio
art. 85, DPR n. 309/1990
Richiamato insieme all'art. 240-bis c.p. per motivare la misura cautelare patrimoniale in materia di sostanze stupefacenti, come fonte normativa per la confisca/sequestro preventivo
art. 263, comma 5, c.p.p.
Norma che disciplina l'opposizione al rigetto della richiesta di restituzione e il relativo procedimento: la Corte sottolinea l'autonomia di questa procedura rispetto al giudizio sul sequestro preventivo
art. 257 c.p.p.
Indica la possibilità di impugnare il decreto di sequestro probatorio dinanzi al Tribunale del riesame entro 10 giorni; la Corte osserva che il ricorrente non ha esercitato tale rimedio nei termini
art. 324 c.p.p.
Richiamato da art. 257; disciplina i mezzi di impugnazione contro provvedimenti di sequestro probatorio: la mancata impugnazione tempestiva preclude l'esame di quelle censure nel successivo giudizio sulla conversione preventiva
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata dalla Corte per motivare la non punibilità per dolo nella determinazione della causa di inammissibilità e per giustificare l'equo versamento alla Cassa delle Ammende anziché una sanzione più gravosa
Massime di principio
- La norma delle "48 ore" (art. 321, comma 3-bis, c.p.p.) tutela la tempestività della convalida di provvedimenti d'urgenza adottati dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, ma non impedisce che il pubblico ministero chieda successivamente al Gip la conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo.
- Se si vuol contestare l'illegittimità di un sequestro probatorio, occorre impugnare il relativo decreto nei termini (art. 257/324 c.p.p. entro 10 giorni); il mancato ricorso tempestivo può precludere l'esame delle stesse censure in sede di riesame sulla conversione preventiva.
- Il sequestro preventivo può essere motivato anche sulla base della sproporzione tra le somme detenute e i redditi dichiarati (art. 240-bis c.p. e norme correlate), pertanto l'assenza di prova immediata di attività di spaccio non esclude automaticamente la possibilità di misura cautelare patrimoniale.
- Le procedure e i rimedi sono autonomi: opposizione al decreto di restituzione (art. 263 c.p.p.) e istanza di conversione in sequestro preventivo seguono percorsi distinti e possono avere risultati differenti; è importante individuare e impugnare il provvedimento corretto nel termine competente.
- In sede di impugnazione, la correttezza formale dei termini e la scelta del rito/atto da contestare sono decisive: ragionare strategicamente su quale provvedimento impugnare (il decreto genetico di sequestro probatorio o l'ordinanza di conversione preventiva) evita inammissibilità o perdita di diritti processuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18025/2026 del 20/05/2026
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18026/2026 del 20/05/2026
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18028/2026 del 20/05/2026
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18031/2026 del 20/05/2026
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18032/2026 del 20/05/2026
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18033/2026 del 20/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →