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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04607/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Trento (udienza predibattimentale 18/02/2025) che aveva dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trento in favore del Tribunale di Bolzano sui reati di truffa in concorso (con aggravante) e, per l'altro imputato, del reato ex art. 367 c.p. La ricorrente deduceva: 1) abnormità e nullità della declaratoria di incompetenza, perché pronunciata oltre i termini e tardivamente rispetto alla prima udienza del 04/02/2025, con violazione degli artt. 21, comma 2, 129, 491, comma 1, 554 ter, comma 1, c.p.p.; 2) violazione del principio di prevalenza della causa estintiva (remissione della querela intervenuta) che avrebbe dovuto condurre a pronuncia di non luogo a procedere piuttosto che a declinazione di competenza; deduceva quindi il pregiudizio del diritto a una definizione rapida del procedimento.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza di abnormità: la declaratoria di incompetenza rientra nei poteri del giudice (artt. 23 e 491 c.p.p.) e non configura abnormità strutturale o funzionale, poiché non ha determinato una paralisi irreversibile del procedimento (la regressione eventuale non equivale a 'stasi' processuale). Inoltre la sentenza di declinazione di competenza non è impugnabile per cassazione: il rimedio ordinamentale è il conflitto di competenza (art. 28 ss. c.p.p.). Conseguentemente il ricorso è inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese del grado e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Regola lo svolgimento del contraddittorio scritto; citato per indicare la modalità del procedimento in Cassazione

  • art. 21, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa tra le norme proceduralmente rilevanti per le preclusioni in udienza; la Corte non ha accolto la censura di nullità basata su tale richiamo

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sulla pronuncia di non luogo a procedere per causa estintiva; la difesa la invocava per chiedere prevalenza della remissione della querela, ma la Corte ha ritenuto la questione inammissibile in questa sede

  • art. 491, comma 1 cod. proc. pen.

    Regola le questioni preliminari e il momento in cui devono essere proposte; la difesa sostenne la preclusione per non aver sollevato l'eccezione in apertura della prima udienza

  • art. 554 ter, comma 1 cod. proc. pen.

    Riferimento alle norme sull'udienza predibattimentale e alle questioni preclusive; richiamato dalla difesa nell'argomentare la decadenza delle eccezioni tardive

  • art. 23 cod. proc. pen.

    Indica i poteri del giudice; la Corte ha richiamato tale norma per ribadire che la declaratoria di incompetenza rientra nei poteri giudiziali

  • art. 554 bis, comma 3 cod. proc. pen.

    Citato dalla difesa in relazione ai termini e alle decisioni immediate sulle questioni preliminari; la Corte ha valutato che il ritardo non integra abnormità impugnabile in Cassazione

  • art. 367 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato contestato al coimputato; richiamata nel contesto dei reati oggetto della declaratoria di incompetenza

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma che disciplina il proscioglimento per particolare tenuità del fatto; menzionata nella fase predibattimentale come possibile motivo di proscioglimento per uno degli imputati

  • art. 28 ss. cod. proc. pen.

    Disciplina il conflitto di competenza; la Corte ha confermato che il conflitto è l'unico rimedio esperibile contro una declaratoria di incompetenza per territorio

  • art. 24-bis cod. proc. pen.

    Norma sul rinvio pregiudiziale; la Corte ha osservato l'inammissibilità di un rinvio pregiudiziale dopo che sia già intervenuta una decisione sulla competenza territoriale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la somma per la Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata alla ricorrente

Massime di principio

  • La declaratoria di incompetenza territoriale emessa da un giudice rientra nei suoi poteri e, di regola, non è impugnabile per cassazione; il rimedio ordinamentale è il conflitto di competenza (art. 28 ss. c.p.p.).
  • Le questioni di competenza per territorio vanno sollevate tempestivamente (subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti) perché, secondo la disciplina sulle questioni preliminari, possono essere soggette a preclusione se non proposte nei termini processuali previsti.
  • Il semplice regresso o rallentamento del procedimento conseguente a una declaratoria di incompetenza non costituisce di per sé abnormità funzionale: la stasi processuale va intesa come paralisi irreversibile che impedisca il prosieguo senza intervento della Cassazione.
  • La presenza di una causa estintiva (es. remissione della querela) può giustificare una pronuncia di non luogo a procedere, ma l'opposizione tra causa estintiva e questione di competenza non elimina i limiti rimediali: la decisione sulla competenza non può essere impugnata in cassazione.
  • Prima di proporre ricorso per cassazione avverso pronunce sulla competenza, valutare il ricorso al conflitto di competenza; il ricorso per cassazione è inammissibile per impugnare declinazioni di competenza per territorio.
  • La parte soccombente in Cassazione può essere condannata alle spese e a versare somme alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); quindi valutare rischi economici prima di impugnare inammissibilmente.

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