Cassazione Penale, Ordinanza n. 07574/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 391-ter c.p., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, ha censurato la conferma della responsabilità penale sostenendo che la decisione di merito si sarebbe fondata su mere presunzioni e che non sarebbero state adeguatamente valutate le ragioni ostative alla punibilità di particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha rilevato però che il motivo era formulato in modo del tutto generico, privo di effettivo confronto con la sentenza impugnata e non idoneo a introdurre una critica ragionata della motivazione d'appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze erano generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata. Ha osservato che la corte territoriale non aveva affermato la responsabilità su mere presunzioni, ma aveva valorizzato le concrete modalità del fatto e i plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato, tra cui una condanna per associazione di stampo mafioso, per escludere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 391-ter c.p.
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello.
art. 131-bis c.p.
La Corte richiama la sua mancata applicazione, ritenendo ostative le concrete modalità del fatto e i precedenti penali dell'imputato, anche di particolare gravità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; una censura generica o assertiva è inammissibile.
- La denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione non può limitarsi a riproporre in modo apodittico una lettura alternativa dei fatti, ma deve indicare con precisione l'oggetto delle critiche e il punto della decisione censurato.
- Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto, possono rilevare sia le concrete modalità della condotta sia i precedenti penali dell'imputato, ove valorizzati dalla motivazione di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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