Ordinanza n. 1679/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’amministrazione aveva annullato il provvedimento impugnato e aveva avviato il riesame della posizione del ricorrente. Non è stata quindi svolta una valutazione nel merito dei presupposti cautelari, del fumus boni iuris o del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: rigetto della domanda di emersione presentata ai sensi dell’art. 103 d.l. 34/2020
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Roma del 24 luglio 2024, con il quale era stata rigettata la domanda di emersione presentata in suo favore ai sensi dell’art. 103 d.l. 34/2020, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Nel corso della fase cautelare, l’amministrazione ha comunicato che, in esecuzione di una precedente ordinanza collegiale che aveva disposto il riesame della posizione, il provvedimento impugnato era stato annullato e le parti erano state convocate per il riesame.
Norme richiamate
art. 103 d.l. 34/2020
Costituisce la base normativa della domanda di emersione oggetto del provvedimento prefettizio impugnato; l’ordinanza non esamina nel merito i relativi presupposti.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale proposta nel giudizio amministrativo.
Massime di principio
- La domanda cautelare diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione annulla il provvedimento impugnato e avvia il riesame della posizione dell’interessato, facendo venir meno l’utilità immediata della sospensione richiesta.
- L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato e il conseguente riesame non determinano, di per sé, la definizione della domanda di annullamento, ma incidono sull’interesse alla decisione della misura cautelare richiesta contro l’atto ormai rimosso.
- Quando la domanda cautelare è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse derivante dall’attività amministrativa successiva, le spese della fase cautelare possono essere compensate.
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