Sentenza n. 2999/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento - del Decreto del Magnifico Rettore n. -OMISSIS- con il quale sono stati approvati gli Atti della Commissione giudicatrice per la procedura di selezione per la copertura, presso l’Università Telematica Pegaso, di n. -OMISSIS- di Ricercatore a tempo determinato nel Gruppo Scientifico Disciplinare 12/GIUR-13, -OMISSIS- - ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, con contratto a tempo determinato e definito, presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Dipartimento di Giurisprudenza (Cod. -OMISSIS-, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. - 4° Serie Speciale - n. -OMISSIS-), nonché è stata dichiarata idonea/vincitrice -OMISSIS-; - del Decreto Rettorale n. -OMISSIS-, con il quale è stata indetta la procedura di selezione per la copertura del suddetto posto di Ricercatore, e, per quanto occorra, del bando della procedura; - del Decreto Rettorale n. -OMISSIS-, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Ateneo/Bandi e Concorsi”, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per la stessa procedura; - dei verbali della Commissione giudicatrice n. 1 (criteri di valutazione) del -OMISSIS- (valutazione preliminare e giudizi analitici) del -OMISSIS- (nomina idonei e vincitori) del -OMISSIS-; - di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ivi inclusi i provvedimenti di chiamata e di presa in servizio, quand'anche non conosciuti; con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell'articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a.; e il conseguente accertamento del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato vincitore del concorso in oggetto, con ogni statuizione conseguenziale; nonché per la condanna della Università Telematica Pegaso s.r.l., in persona del l.r.p.t., a disporre l'assegnazione del posto di RTT oggetto della procedura a favore del ricorrente; ovvero, in subordine, a riconvocare la Commissione esaminatrice, entro un termine prestabilito ed in diversa composizione, al fine di rinnovare le attività di valutazione dei titoli, del c.v. e delle pubblicazioni, e provvedere all'attribuzione dei relativi punteggi nel rispetto della legge, anche di concorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, inclusi il decreto di approvazione degli atti, il bando, la nomina della commissione e i verbali di valutazione
Esito
Favorevole al resistente (università e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione del principio di imparzialità per un asserito conflitto di interessi tra una commissaria e la candidata vincitrice, fondato su precedenti rapporti di collaborazione scientifica e sulla partecipazione a progetti di ricerca presso la stessa università. In secondo luogo, ha contestato la valutazione dei titoli propri e della controinteressata, lamentando l’irragionevole svalutazione della propria attività didattica e di ricerca, della partecipazione a gruppi di ricerca, dell’abilitazione scientifica nazionale e dei riconoscimenti conseguiti, nonché la sopravvalutazione dei titoli della vincitrice. In terzo luogo, ha censurato la predeterminazione e l’applicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi alle pubblicazioni, sostenendo che la commissione avrebbe dovuto fissare punteggi massimi per ciascuna pubblicazione e sub-pesi numerici per ogni sub-criterio, e che non avrebbe potuto valutare gruppi omogenei di pubblicazioni. Infine, ha dedotto l’omessa valutazione della consistenza complessiva della propria produzione scientifica. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto a essere dichiarato vincitore e, in subordine, la rinnovazione della valutazione da parte di una commissione in diversa composizione.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso il Ministero dell’Università e della Ricerca, poiché non erano stati impugnati provvedimenti a esso imputabili. Nel merito ha rigettato il ricorso. Il motivo sul conflitto di interessi è stato ritenuto infondato: la mera collaborazione scientifica, la colleganza, la conoscenza personale, l’appartenenza allo stesso ufficio o i coautoraggi non determinano di per sé incompatibilità o obbligo di astensione; occorrono rapporti professionali caratterizzati da reciproci interessi economici e da una significativa connotazione fiduciaria, oppure relazioni personali o professionali di intensità tale da far sorgere un concreto dubbio sull’imparzialità del giudizio. Tali elementi non sono stati provati. Le censure sui punteggi dei titoli sono state respinte perché miravano a sostituire la valutazione soggettiva del candidato a quella della commissione, senza dimostrare manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, abnormità, travisamento o errori procedurali. Il giudice ha escluso, in particolare, che il finanziamento ottenuto per la pubblicazione di una monografia costituisse un premio o riconoscimento di ricerca, e ha ritenuto non irragionevole il peso attribuito ai diversi titoli. Anche le censure sui criteri relativi alle pubblicazioni sono state respinte: è legittimo distinguere monografie, articoli e tesi di dottorato e attribuire loro pesi differenti, purché non irragionevoli; non è necessario predeterminare sub-pesi numerici per ogni parametro, né attribuire un autonomo punteggio a ciascuna pubblicazione, purché tutte siano esaminate. È stato infine accertato in fatto che la consistenza complessiva della produzione scientifica era stata valutata dalla commissione. Ricorso rigettato e spese compensate tra tutte le parti costituite.
Norme richiamate
art. 24, comma 3, l. 240/2010
Costituisce la base normativa della procedura selettiva per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, senza che la sentenza ne sviluppi una specifica interpretazione.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Richiamato nella domanda del ricorrente per le statuizioni necessarie a rendere effettivo l’eventuale giudicato.
art. 134 c.p.a.
Il sindacato di merito e sostitutivo del giudice amministrativo è ammesso soltanto nei casi tassativi previsti dalla norma; non può essere esercitato per sostituire la valutazione del giudice a quella della commissione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato con riguardo al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati unitamente alla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali per giustificare l’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nei concorsi universitari, la collaborazione scientifica, la colleganza, la conoscenza personale, l’appartenenza allo stesso ufficio e i coautoraggi tra commissario e candidato non determinano di per sé incompatibilità o obbligo di astensione; occorre dimostrare un rapporto professionale con reciproci interessi economici e indubbia connotazione fiduciaria, oppure relazioni personali o professionali di intensità tale da porre concretamente in dubbio l’imparzialità del giudizio.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni delle commissioni di concorso espressive di discrezionalità tecnica è limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, abnormità, travisamento dei fatti, errore procedurale o criteri non intellegibili e non trasparenti; è inammissibile la censura diretta a ottenere una nuova e sostitutiva ponderazione dei titoli e dei punteggi.
- Nelle procedure di selezione universitaria è legittimo attribuire pesi differenti a categorie di pubblicazioni, quali monografie, articoli e tesi di dottorato, quando la differenziazione non sia manifestamente irragionevole o illogica.
- La commissione non è necessariamente tenuta a predeterminare sub-pesi numerici per ciascun parametro di valutazione delle pubblicazioni, poiché una simile articolazione potrebbe tradursi in un automatismo incompatibile con la valutazione complessiva del candidato.
- L’obbligo del bando di valutare ciascuna pubblicazione impone l’esame di tutte le opere presentate, ma non richiede necessariamente l’attribuzione di un autonomo punteggio a ogni singola pubblicazione; è possibile valutare gruppi omogenei di lavori, purché la valutazione resti intellegibile e non manifestamente irragionevole.
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