Cassazione Penale, Ordinanza n. 00409/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per detenzione di sostanza stupefacente a fini di cessione, contestando l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché generico e manifestamente infondato, in quanto meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese con motivazione congrua dai giudici di merito. In particolare, la decisione impugnata aveva valorizzato la suddivisione in dosi della cocaina, il possesso contestuale di un taccuino con annotazioni di nomi e cifre, indicativo della finalità di cessione, nonché la mancata giustificazione del possesso di euro 1.250, somma ritenuta incompatibile con le condizioni economiche del ricorrente e con l'indimostrata attività lavorativa svolta.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La Corte considera rilevanti, ai fini della qualificazione della condotta come detenzione a fini di cessione, la suddivisione in dosi della sostanza, la presenza di appunti con nomi e cifre e l'assenza di giustificazione del denaro rinvenuto, elementi incompatibili con un uso esclusivamente personale.
cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La sussistenza della finalità di cessione della sostanza stupefacente può essere desunta da un compendio di indizi convergenti, quali il frazionamento in dosi, la disponibilità di annotazioni riferibili ad attività di spaccio e il possesso di somme di denaro non giustificate.
- La mera deduzione difensiva che non fornisca una spiegazione plausibile degli elementi fattuali valorizzati nella sentenza impugnata non è idonea a scalfire un giudizio di responsabilità sorretto da motivazione congrua.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
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