Cassazione Penale, Ordinanza n. 12808/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Genova ha confermato la condanna dell'imputata per fatti commessi a Genova il 5 luglio 2022. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputata, conteneva un solo motivo articolato in più censure: si lamentava, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la mancata derubricazione del furto contestato al capo A da consumato a tentato, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità e il diniego della sospensione condizionale della pena. La censura non si confrontava in modo concreto con la motivazione della sentenza impugnata ed era ritenuta astratta, indeterminata e aspecifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze erano formulate in modo generico e astratto, senza un confronto critico con le argomentazioni della sentenza di appello, che aveva già risposto correttamente e congruamente a ciascuna delle censure, nel rispetto della precedente pronuncia rescindente che aveva annullato la prima sentenza d'appello solo per un vizio processuale relativo alla mancata notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
richiamato come disposizione di continuazione applicata alla contestazione dei reati
art. 110 c.p.
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato
art. 624 c.p.
norma incriminatrice del furto contestato al capo A
art. 625, comma 1, nn. 4, 5 e 6 c.p.
aggravanti contestate in relazione al furto di cui al capo A
art. 493-ter c.p.
norma incriminatrice contestata al capo B
art. 606 c.p.p.
non citato espressamente, ma la Corte qualifica i motivi come generici e aspecifici, richiamando i vizi di violazione di legge e motivazione
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
art. 585 c.p.p.
non citato espressamente; il testo richiama il decreto di citazione a giudizio in appello come oggetto della precedente nullità processuale
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a prospettare censure meramente astratte, indeterminate o generiche, senza un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata.
- Quando la sentenza di appello ha già dato risposta puntuale e congrua ai motivi di gravame, il ricorso che si limiti a riproporre le stesse doglianze senza confrontarsi criticamente con quella motivazione è aspecifico e, quindi, inammissibile.
- La doglianza sulla mancata derubricazione del furto da consumato a tentato, sul diniego delle attenuanti generiche, sull'attenuante del danno di particolare tenuità e sulla sospensione condizionale richiede una censura concreta della motivazione di merito; in mancanza, non può essere scrutinata nel merito in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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