Sentenza n. 913/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione n. DC/2024/00057, del Consiglio Comunale di Firenze, del 30 luglio 2024, avente ad oggetto “Locazioni turistiche brevi. Variante alla NTA del Piano Operativo /Adozione”, con cui è stata adottata la variante al Piano Operativo “Locazioni turistiche brevi. Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo”, con cui è stato introdotto: a) all’art. 19, il comma 3.1: 3.1 Articolazione dell’uso residenza (1). All’interno dell’uso residenziale viene distinto, ai sensi dell’art. 99, comma 3, lettera a), e dell’art. 95, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) e d) della LR 65/2014, l’uso per residenza temporanea, comprensivo delle locazioni turistiche brevi di cui all’art. 70 della LR 86/2016 (art.4, comma 1, del DL 50/2017, convertito con legge n. 96/2017) e delle strutture ricettive extra-alberghiere di cui agli articoli da 54 a 58 della LR 86/2016; la regolamentazione dell’insediamento di tale articolazione è contenuta nella Parte Quarta delle presenti NTA; a) all’art. 64, un primo alinea nell’elenco puntato presente al comma 5, con cui si è vietato: - l’insediamento dell’uso per residenza temporanea come individuato al comma 3.1 dell’art. 19 delle presenti NTA; - della Relazione Urbanistica “Allegato A)”, alla delibera impugnata; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quelli di cui sopra; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 5 giugno 2025: - della deliberazione n. DC/2025/00019, con cui il Consiglio comunale di Firenze, nella seduta del 7 aprile 2025, ha approvato la variante relativa alle c.d. locazioni turistiche brevi, nonché della Relazione illustrativa ad essa allegata. - in parte qua deliberazione n. DC/2025/00020, recante oggetto: «Piano Strutturale e Piano Operativo. Conformazione al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico [PIT-PPR] | Approvazione, nonché della Relazione illustrativa ad essa allegata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: variante al Piano Operativo del Comune di Firenze, adottata e poi approvata, che ha introdotto l’uso urbanistico di “residenza temporanea” e vietato il nuovo insediamento di tale uso nel nucleo storico cittadino
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione comunale di adozione della variante alle NTA del Piano Operativo e, con motivi aggiunti, le successive deliberazioni di approvazione della variante e di conformazione degli strumenti urbanistici al PIT-PPR. La variante ha distinto, all’interno della categoria funzionale residenziale, l’uso della “residenza temporanea”, comprendente le locazioni turistiche brevi e talune strutture ricettive extra-alberghiere, vietandone il nuovo insediamento nella zona A1 del centro storico. Sono stati dedotti: difetto di motivazione, per mancata illustrazione delle ragioni della reintroduzione del divieto già previsto in una precedente variante non approvata; violazione dell’art. 23-ter d.P.R. 380/2001, ritenendo che la disposizione consentisse soltanto condizioni al mutamento di destinazione d’uso e non divieti assoluti; violazione dell’art. 42 Cost., per incidenza sulla proprietà in materia riservata alla legge statale; violazione dell’art. 117, comma 2, lett. e), l) e s), Cost., per invasione delle competenze statali in materia di concorrenza, ordinamento civile e beni culturali; contrasto con l’art. 59 l.r. Toscana n. 61/2024, sotto il profilo dell’assenza di base normativa e della violazione dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione; in via subordinata, questione di legittimità costituzionale dell’art. 59 della medesima legge regionale. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione del Codacons, l’inammissibilità del ricorso collettivo e la sopravvenuta improcedibilità dell’impugnazione della delibera di adozione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, poiché la variante adottata è stata successivamente approvata con nuove valutazioni, anche alla luce delle osservazioni degli interessati e della sopravvenuta l.r. Toscana n. 61/2024; pertanto, la delibera di approvazione non costituiva una mera conferma dell’atto di adozione. Il ricorso introduttivo sarebbe comunque risultato infondato per l’identità sostanziale delle censure. I motivi aggiunti sono stati respinti. Il giudice ha ritenuto adeguatamente motivata la variante: le relazioni comunali indicavano dati e finalità riferiti all’overtourism, alla gentrificazione, alla perdita della residenzialità, alla riduzione degli alloggi per locazioni di lunga durata, all’aggravio dei servizi e alla tutela dell’identità del centro storico UNESCO. L’art. 23-ter d.P.R. 380/2001, unitamente all’art. 99 l.r. Toscana n. 65/2014, consente agli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni e limitazioni ai mutamenti di destinazione d’uso, anche mediante l’individuazione di usi distinti all’interno della stessa categoria funzionale; in presenza di esigenze territoriali oggettive e adeguatamente motivate, tali limitazioni possono comprendere divieti circoscritti. Il Comune non ha creato una nuova categoria funzionale, ma ha distinto, nell’ambito della residenza, l’uso della “residenza temporanea” e ne ha vietato il nuovo insediamento nella sola zona A1, per la durata del Piano Operativo. La previsione produce effetti conformativi, non espropriativi, sulla proprietà e non viola l’art. 42 Cost. Né è stato ravvisato uno sconfinamento nelle competenze statali in materia di concorrenza, ordinamento civile o beni culturali: la disciplina è stata ricondotta al governo del territorio e al bilanciamento degli interessi pubblici con la proprietà e la libertà d’iniziativa economica. Il divieto è stato ritenuto necessario, proporzionato e non discriminatorio, perché rivolto soltanto ai nuovi insediamenti, limitato a un’area con peculiari caratteristiche e temporalmente circoscritto, senza incidere sulle attività già esistenti. La questione di costituzionalità dell’art. 59 l.r. n. 61/2024 è stata ritenuta irrilevante, in quanto la variante trovava autonoma base nei poteri urbanistici comunali; comunque, la disposizione regionale era già stata dichiarata non illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 186/2025. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 23-ter d.P.R. 380/2001
Il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
La disposizione consente ai Comuni di regolare il mutamento di destinazione d’uso all’interno della medesima categoria funzionale mediante condizioni, limitazioni e, in presenza di esigenze oggettive e motivate, divieti specifici.
art. 99 l.r. Toscana n. 65/2014
Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali possono stabilire specifiche condizioni e limitazioni per i mutamenti della destinazione d’uso.
La norma regionale conferma il potere comunale di disciplinare autonomamente gli usi interni alle categorie funzionali e di limitarne il mutamento in relazione alle specificità territoriali.
art. 59 l.r. Toscana n. 61/2024
I Comuni a più alta densità turistica e, comunque, tutti i Comuni capoluogo di provincia possono definire con proprio regolamento criteri e limiti specifici per lo svolgimento, con finalità turistiche, delle attività di locazione breve.
La disposizione disciplina il distinto profilo turistico-autorizzatorio delle locazioni brevi e individua criteri e interessi rilevanti, senza escludere l’autonomo esercizio del potere urbanistico comunale.
art. 42 Cost.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché la proprietà privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Le previsioni urbanistiche possono conformare il diritto di proprietà per assicurarne la funzione sociale, senza costituire espropriazione.
art. 117, comma 2, lett. e), l) e s), Cost.
La variante non invade le competenze legislative statali in materia di concorrenza, ordinamento civile e tutela dei beni culturali, poiché persegue finalità di governo del territorio e produce effetti conformativi indiretti.
art. 117, comma 3, Cost.
Il governo del territorio rientra nella competenza legislativa concorrente e costituisce il fondamento materiale delle prescrizioni urbanistiche impugnate.
art. 41 Cost.
La libertà di iniziativa economica può essere conformata per fini sociali e ambientali mediante misure urbanistiche proporzionate e non discriminatorie.
art. 19, commi 6 e 7, l.r. Toscana n. 65/2014
La pubblicazione dell’avviso di approvazione determina, decorso il termine previsto, l’efficacia degli strumenti urbanistici approvati.
art. 99, comma 3, l.r. Toscana n. 65/2014
La disciplina urbanistica comunale può articolare gli usi all’interno della categoria residenziale e introdurre limitazioni coerenti con le esigenze territoriali.
Massime di principio
- Gli strumenti urbanistici comunali possono individuare, all’interno della stessa categoria funzionale di destinazione d’uso, usi distinti caratterizzati da diverso impatto urbanistico e assoggettarli a condizioni, limitazioni o divieti specifici, purché le misure siano fondate su esigenze territoriali oggettive, adeguatamente motivate e non arbitrarie.
- La facoltà prevista dall’art. 23-ter d.P.R. 380/2001 di fissare “specifiche condizioni” al mutamento di destinazione d’uso non esclude, in presenza di particolari esigenze di governo del territorio, divieti circoscritti, riferiti a determinate aree e tipologie d’uso e limitati temporalmente dalla durata dello strumento urbanistico.
- Il divieto urbanistico di nuovi insediamenti di locazioni turistiche brevi in una specifica area urbana può costituire legittima espressione del potere di governo del territorio quando sia diretto a contrastare effetti documentati quali riduzione della residenzialità stabile, gentrificazione, carenza di alloggi per locazioni di lunga durata, pressione sui servizi e alterazione del tessuto urbano.
- Le scelte di pianificazione urbanistica sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per errori di fatto, travisamento, manifesta illogicità, arbitrarietà, abnormità o irragionevolezza; il giudice non può sostituire una propria valutazione, altrettanto opinabile, a quella dell’amministrazione quando quest’ultima sia istruita, plausibile e proporzionata.
- Le limitazioni urbanistiche alle locazioni turistiche brevi producono effetti conformativi sul diritto di proprietà e sulla libertà d’iniziativa economica, non espropriativi, quando non eliminino ogni possibile utilizzazione del bene e lascino consentite altre forme di godimento o sfruttamento, quali la residenza stabile o attività ricettive diverse.
- L’approvazione di una variante urbanistica rende improcedibile l’impugnazione della delibera di adozione quando il provvedimento successivo non costituisca una mera conferma delle previsioni adottate, ma sia il risultato di nuove valutazioni e modifiche, anche derivanti dall’esame delle osservazioni e dall’adeguamento a sopravvenienze normative.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1099/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1100/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1101/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1102/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1103/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1104/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →