Cassazione Civile, Ordinanza n. 03644/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ritenendo errata l'individuazione del soggetto nei cui confronti l'impugnazione doveva essere proposta e la relativa notifica. Ha inoltre precisato che non si applica l'art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002, poiché il processo è esente dall'obbligo di pagamento del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione il decreto del giudice di pace che aveva respinto la sua opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso nei suoi confronti. Dal testo risulta che il ricorso è stato notificato solo al Gabinetto del Ministro dell'interno presso l'Avvocatura dello Stato e che, nel ricorso, non era specificato con chiarezza il destinatario dell'impugnazione. La Corte ha rilevato che, nei giudizi di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero, il ricorso per cassazione deve essere proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa; pertanto, il ricorso rivolto al Ministero dell'interno e notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato è inammissibile.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.lgs. n. 115 del 2002
non si applica al processo esente dall'obbligo di pagamento del contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso il provvedimento che definisce l'opposizione a un decreto prefettizio di espulsione, l'impugnazione deve essere proposta nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato, non del Ministero dell'interno in quanto tale, e notificata presso la stessa autorità.
- La notificazione del ricorso a un soggetto diverso da quello legittimato passivamente, con esito di notifica presso l'Avvocatura dello Stato invece che presso l'autorità emanante, determina l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il processo è esente dall'obbligo di contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
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