Cassazione Penale, Sentenza n. 37087/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugna l'ordinanza del G.I.P. del 6/3/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza del 27/2/2024 presentata dall'interessato per ottenere autorizzazione a colloqui visivi e telefonici con la compagna Cosentino Michela, ritenendola mera riproposizione di una precedente istanza già rigettata il 20/2/2024. Il difensore deduceva violazioni costituzionali (artt. 3, 13, 27, 29, 30, 31, 32 Cost.), violazioni di norme penitenziarie (art. 18 L. n. 354/1975, art. 37 DPR n. 230/2000), la mancata assunzione della prova documentale offerta (autocertificazione di convivenza della Cosentino) e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la seconda istanza avesse elementi nuovi comprovanti la relazione affettiva e lo stato di convivenza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha ritenuto che la istanza del 27/2/2024 non fosse diversa da quella del 19/2/2024 già rigettata il 20/2/2024, con gli stessi documenti allegati (compresa l'autocertificazione già prodotta anche in precedenti istanze, ivi compresa quella del 12/7/2023). Sulla base del principio di preclusione endoprocessuale (art. 666, comma 2, c.p.p.) la riproposizione identica è stata dichiarata inammissibile; è stato confermato che i provvedimenti sui colloqui dei detenuti sono impugnabili in Cassazione (art. 111, comma 7 Cost.) e, pertanto, la preclusione processuale si applica. La Corte ha altresì rigettato la richiesta di discussione orale (art. 611 c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), d) ed e))
Norme indicate come base di censura del ricorrente per motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato senza entrare nel merito di tali censure sostanziali.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente per profili di uguale dignità/protezione, ma non valorizzato dalla Corte come motivo idoneo a superare l'inammissibilità procedurale.
art. 13 Cost.
Richiamato dal ricorrente (libertà personale), non ritenuto idoneo a giustificare la rinnovazione di una istanza già decisa senza nuovi elementi.
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente (principi in tema di pena e diritti del detenuto), la Corte non ha ritenuto che fosse violato in modo tale da consentire l'accoglimento del ricorso ripetitivo.
artt. 29, 30, 31, 32 Cost.
Richiamati dal ricorrente in relazione a rapporti familiari e tutela della salute; la Corte non ha ritenuto che la mera riproposizione di documenti già prodotti integrasse una violazione di tali diritti sufficiente a superare la preclusione.
art. 18 L. n. 354/1975
Norma sul regolamento penitenziario richiamata dal ricorrente; la Corte ha valutato che le questioni attengono a provvedimenti suscettibili di impugnazione, ma non hanno impedito l'applicazione della preclusione per riproposizione identica.
art. 37 DPR n. 230/2000
Norma regolamentare richiamata in tema di colloqui; la Corte non ha ravvisato che la documentazione riproposta modifiesse la valutazione già compiuta dall'autorità di merito.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Principio di preclusione processuale applicato dalla Corte: impedisce la reiterazione di istanze o provvedimenti sullo stesso oggetto e su questioni già risolte, giustificando l'inammissibilità della istanza ripetitiva.
art. 111, comma 7, Cost.
Affermato che i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti sono impugnabili in Cassazione; questo carattere rende applicabile la preclusione prevista dalle norme processuali ordinarie.
art. 611 cod. proc. pen.
Norma richiamata per giustificare il rigetto della richiesta di discussione orale del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che ha consentito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Una istanza riproposta senza elementi realmente nuovi rispetto a una precedente già decisa può essere dichiarata inammissibile per preclusione endoprocessuale (art. 666, comma 2, c.p.p.).
- Per evitare l'inammissibilità, la nuova richiesta deve indicare chiaramente e documentare fattori nuovi e specifici (nuove prove, cambiamento di circostanze) che giustifichino la rinnovata valutazione del giudice.
- I provvedimenti che regolano i colloqui dei detenuti sono impugnabili in Cassazione (art. 111, comma 7 Cost.); di conseguenza, valgono le regole di preclusione tipiche dei rimedi cautelari e processuali.
- Documenti già prodotti in precedenti istanze non costituiscono di per sé novità: la difesa deve spiegare e dimostrare il carattere nuovo e rilevante della prova.
- La richiesta di discussione orale può essere rigettata se il ricorso è trattato in camera di consiglio non partecipata (art. 611 c.p.p.), per cui non sempre è possibile ottenere udienza orale.
- Il ricorrente che presenti un ricorso manifestamente infondato o inammissibile rischia di essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), quindi valutare con attenzione la fondatezza e la novità dell'impugnazione prima di proporla.
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