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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37087/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugna l'ordinanza del G.I.P. del 6/3/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza del 27/2/2024 presentata dall'interessato per ottenere autorizzazione a colloqui visivi e telefonici con la compagna Cosentino Michela, ritenendola mera riproposizione di una precedente istanza già rigettata il 20/2/2024. Il difensore deduceva violazioni costituzionali (artt. 3, 13, 27, 29, 30, 31, 32 Cost.), violazioni di norme penitenziarie (art. 18 L. n. 354/1975, art. 37 DPR n. 230/2000), la mancata assunzione della prova documentale offerta (autocertificazione di convivenza della Cosentino) e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la seconda istanza avesse elementi nuovi comprovanti la relazione affettiva e lo stato di convivenza.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha ritenuto che la istanza del 27/2/2024 non fosse diversa da quella del 19/2/2024 già rigettata il 20/2/2024, con gli stessi documenti allegati (compresa l'autocertificazione già prodotta anche in precedenti istanze, ivi compresa quella del 12/7/2023). Sulla base del principio di preclusione endoprocessuale (art. 666, comma 2, c.p.p.) la riproposizione identica è stata dichiarata inammissibile; è stato confermato che i provvedimenti sui colloqui dei detenuti sono impugnabili in Cassazione (art. 111, comma 7 Cost.) e, pertanto, la preclusione processuale si applica. La Corte ha altresì rigettato la richiesta di discussione orale (art. 611 c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), d) ed e))

    Norme indicate come base di censura del ricorrente per motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato senza entrare nel merito di tali censure sostanziali.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per profili di uguale dignità/protezione, ma non valorizzato dalla Corte come motivo idoneo a superare l'inammissibilità procedurale.

  • art. 13 Cost.

    Richiamato dal ricorrente (libertà personale), non ritenuto idoneo a giustificare la rinnovazione di una istanza già decisa senza nuovi elementi.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente (principi in tema di pena e diritti del detenuto), la Corte non ha ritenuto che fosse violato in modo tale da consentire l'accoglimento del ricorso ripetitivo.

  • artt. 29, 30, 31, 32 Cost.

    Richiamati dal ricorrente in relazione a rapporti familiari e tutela della salute; la Corte non ha ritenuto che la mera riproposizione di documenti già prodotti integrasse una violazione di tali diritti sufficiente a superare la preclusione.

  • art. 18 L. n. 354/1975

    Norma sul regolamento penitenziario richiamata dal ricorrente; la Corte ha valutato che le questioni attengono a provvedimenti suscettibili di impugnazione, ma non hanno impedito l'applicazione della preclusione per riproposizione identica.

  • art. 37 DPR n. 230/2000

    Norma regolamentare richiamata in tema di colloqui; la Corte non ha ravvisato che la documentazione riproposta modifiesse la valutazione già compiuta dall'autorità di merito.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Principio di preclusione processuale applicato dalla Corte: impedisce la reiterazione di istanze o provvedimenti sullo stesso oggetto e su questioni già risolte, giustificando l'inammissibilità della istanza ripetitiva.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Affermato che i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti sono impugnabili in Cassazione; questo carattere rende applicabile la preclusione prevista dalle norme processuali ordinarie.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per giustificare il rigetto della richiesta di discussione orale del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che ha consentito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Una istanza riproposta senza elementi realmente nuovi rispetto a una precedente già decisa può essere dichiarata inammissibile per preclusione endoprocessuale (art. 666, comma 2, c.p.p.).
  • Per evitare l'inammissibilità, la nuova richiesta deve indicare chiaramente e documentare fattori nuovi e specifici (nuove prove, cambiamento di circostanze) che giustifichino la rinnovata valutazione del giudice.
  • I provvedimenti che regolano i colloqui dei detenuti sono impugnabili in Cassazione (art. 111, comma 7 Cost.); di conseguenza, valgono le regole di preclusione tipiche dei rimedi cautelari e processuali.
  • Documenti già prodotti in precedenti istanze non costituiscono di per sé novità: la difesa deve spiegare e dimostrare il carattere nuovo e rilevante della prova.
  • La richiesta di discussione orale può essere rigettata se il ricorso è trattato in camera di consiglio non partecipata (art. 611 c.p.p.), per cui non sempre è possibile ottenere udienza orale.
  • Il ricorrente che presenti un ricorso manifestamente infondato o inammissibile rischia di essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), quindi valutare con attenzione la fondatezza e la novità dell'impugnazione prima di proporla.

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