Sentenza del 09/05/2018 n. 2980 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Tassazione indennità - Presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo non riporta lo svolgimento processuale né il dispositivo della sentenza, quindi non è possibile stabilire se il ricorso sia stato accolto o respinto, né individuare con certezza il vincitore. È però enunciato il principio secondo cui l'indennità sostitutiva di redditi perduti è tassabile, mentre il risarcimento del danno emergente non è imponibile ai fini IRPEF.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la tassazione ai fini IRPEF di somme corrisposte a titolo di indennità o risarcimento. Il principio richiamato distingue tra somme destinate a sostituire redditi o mancati guadagni, qualificabili come lucro cessante, e somme dirette a reintegrare il patrimonio o a compensare una perdita patrimoniale, qualificabili come danno emergente. Le prime sono imponibili quando hanno natura reddituale e rientrano in una delle categorie di reddito previste dall'art. 6, comma 2, del TUIR; le seconde non assumono rilevanza reddituale.
Norme richiamate
Art. 6, comma 2, del TUIR
Le somme conseguite in sostituzione di redditi (...) e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (...) costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Le somme che sostituiscono redditi o compensano la perdita di guadagni sono tassate come il reddito sostituito o perduto, purché riconducibili a una categoria reddituale prevista dalla legge.
D.P.R. n. 633 del 1972
Il riferimento normativo è indicato nel testo fornito, ma non sono specificati l'articolo applicabile né l'interpretazione concretamente adottata nella decisione.
Massime di principio
- Per stabilire se un'indennità è imponibile non è decisiva la sua denominazione formale, ma la funzione economica concreta della somma.
- Le somme che sostituiscono guadagni, stipendi, compensi o altri redditi perduti costituiscono normalmente reddito imponibile e seguono il trattamento fiscale della categoria reddituale sostituita.
- Il risarcimento del danno emergente, diretto a reintegrare una perdita patrimoniale senza sostituire un reddito, non è normalmente soggetto a IRPEF.
- In caso di indennità composta, occorre distinguere e documentare la quota riferibile al lucro cessante da quella riferibile al danno emergente; la prima è imponibile, la seconda normalmente no.
- La qualificazione fiscale richiede di esaminare la causa dell'erogazione, il provvedimento o l'accordo che la dispone e il collegamento tra somma ricevuta e reddito sostituito.
Testo integrale
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