Sentenza n. 1021/2026 - Torino, Sezione 1
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 50/2023 pubbl. il 03/03/2023 RG n. 839/2022 dal Tribunale Ordinario di Asti, sez. lavoro, Giudice Dott.ssa Elisabetta Antoci, con la quale veniva accertato e dichiarato il diritto ad usufruire del beneficio economico di €.500,00 annui tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Asti, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuale di 500 euro mediante la Carta elettronica
Esito
Favorevole al ricorrente (docente beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Asti, passata in giudicato, con la quale era stato accertato e dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica destinata all'aggiornamento e alla formazione del personale docente. Ha chiesto la condanna del Ministero al pagamento delle somme riconosciute. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza tuttavia contestare l'omessa esecuzione del giudicato. Il TAR ha verificato che la sentenza azionata era stata prodotta in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c., notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale e che, prima della proposizione del ricorso, era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali per ordinare l'esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente le somme liquidate nel titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per procedere al pagamento e compiere gli atti necessari, a spese dell'amministrazione inadempiente. La ricorrente è stata onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nel trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali del dipendente pubblico. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese legali, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti di competenza, in relazione a possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 475 c.p.c.
La produzione della sentenza azionata in copia attestata conforme all'originale è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione del titolo giudiziale.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per la proposizione del giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 93 c.p.c.
La disposizione è stata applicata per disporre la distrazione delle spese in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al d.m. 10 marzo 2014, n. 55
È stata utilizzata quale base per la liquidazione delle spese di lite, con dimidiazione e ulteriore riduzione in ragione della serialità e della limitata difficoltà della controversia.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Ha giustificato la dimidiazione dei parametri utilizzati per la liquidazione del compenso professionale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale favorevole sia prodotto in copia conforme, sia stato notificato all'amministrazione soccombente e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche.
- In presenza di un giudicato non eseguito e dell'assenza di contestazioni sostanziali sull'inadempimento, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine determinato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inadempimento, stabilendo il termine per l'intervento sostitutivo e attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- Quando l'incarico di commissario ad acta è conferito a un dipendente pubblico ed è connesso ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può ritenersi compreso nel trattamento economico già percepito presso l'amministrazione di appartenenza.
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