Cassazione Civile, Ordinanza n. 30313/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appellante)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di manutenzione nel possesso relativa a un giardino, connessa a lavori edili di rifacimento della facciata che avrebbero ampliato un lume. Il tribunale aveva rigettato la domanda, pur ordinando il ripristino del lume e pronunciando sulle conseguenze risarcitorie e sulle spese. La Corte d'appello ha però dichiarato inammissibile l'appello per asserito difetto di specificità dei motivi, ritenendo l'atto generico e privo dell'indicazione delle parti della sentenza impugnate e delle censure effettive. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha denunciato la violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., sostenendo che l'appello fosse invece sufficientemente specifico: il nucleo della critica era chiaramente individuabile nella confusione tra veduta e luce irregolare, nell'erronea applicazione alle luci del criterio di apprezzabilità della modifica, nell'alterazione delle risultanze istruttorie e nella mancata considerazione dell'incidenza invasiva della condotta della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, dopo la riforma del 2012, l'appello è inammissibile solo se manca una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata, con una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice, senza formalismi e senza necessità di un progetto alternativo di decisione. Ha quindi osservato che la Corte territoriale aveva erroneamente valutato come carente la specificità dei motivi, trascurando che dall'atto d'appello emergevano con sufficiente chiarezza i profili di censura. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'appello nel merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 342, comma 1, c.p.c.
specificità dei motivi d'appello
l'appello deve contenere la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza formalismi né progetto alternativo di decisione
art. 901 c.c.
richiamato come norma applicabile alle luci irregolari, in contrapposizione al criterio usato per le vedute
art. 902 c.c.
richiamato come norma relativa alle vedute, oggetto della dedotta confusione con le luci
d.l. n. 83 del 2012
ha inciso sul testo degli artt. 342 e 434 c.p.c., rilevante per il requisito di specificità dell'appello
l. n. 134 del 2012
legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata per il nuovo testo degli artt. 342 e 434 c.p.c.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, dopo la riforma del 2012, non è richiesta una forma sacramentale né la stesura di un autonomo progetto di sentenza: è sufficiente che l'atto consenta di individuare con chiarezza le parti della decisione censurate e le ragioni della critica.
- La valutazione di specificità dei motivi di appello deve essere compiuta in modo non formalistico, privilegiando l'accesso alla decisione di merito quando dall'atto emergano in modo comprensibile il nucleo delle doglianze e il confronto con la sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è legittima solo quando l'atto non consenta di ricostruire, neppure in via sintetica, le contestazioni rivolte alla decisione di primo grado.
- Nel distinguere tra vedute e luci, il giudice di merito deve applicare la disciplina corretta al tipo di apertura contestata, evitando sovrapposizioni tra regole proprie di istituti diversi.
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