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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19841/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Convertini impugnava la sentenza della Corte d'appello di Lecce che lo aveva dichiarato civilmente responsabile per il fatto ascrittogli (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, art. 392 c.p.), lamentando errata applicazione dell'art. 392 c.p., vizi di motivazione e violazione dell'art. 129 c.p.p. per la presunta tardività nella proposizione della querela e per l'omessa declaratoria di improcedibilità del reato per tale ragione. Successivamente al deposito del ricorso, il ricorrente ha prodotto una dichiarazione di rinuncia alla impugnazione accompagnata da copia dell'atto di transazione con la parte civile, giustificando così la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per effetto della rinuncia dell'attore (art. 591 lett. d c.p.p.). Tuttavia ha ritenuto che la rinuncia non fosse dovuta a causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente, ma frutto di un accordo transattivo consapevole con la parte civile; di conseguenza ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. La Corte non ha esaminato nel merito le censure sostanziali relative all'applicazione dell'art. 392 c.p. né le questioni processuali sollevate perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 392 cod. pen.

    Norma penale richiamata nella motivazione di merito dalla Corte di appello per qualificare il fatto (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose). La Cassazione non si è pronunciata sul merito dell'applicazione della norma perché ha dichiarato il ricorso inammissibile.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente in relazione alla presunta tardività della querela e alla richiesta di declaratoria di improcedibilità; la Corte non è entrata nel merito di tale censura per effetto dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 591, lett. d, cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso quando l'imputato rinunci all'impugnazione. La Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in ragione della dichiarazione di rinuncia prodotta dal ricorrente.

  • art. 23, commi 8 e 9 del d.l. 28/10/2020, n. 137 e successive proroghe

    Richiamate le norme che hanno consentito lo svolgimento dell'udienza con modalità telematiche durante il periodo emergenziale; menzionate come rilevanti per le forme di trattazione del procedimento davanti alla Corte.

  • giurisprudenza: Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549

    Precedente citato per il principio secondo cui la rinuncia all'impugnazione conseguente a transazione non esclude automaticamente l'obbligo di contribuire alle spese e alla sanzione per la cassa delle ammende se la rinuncia non è dovuta a causa sopravvenuta non imputabile.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione (desistenza) rende inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; di conseguenza il giudice non esamina le censure di merito.
  • La mera rinuncia non comporta automaticamente l'esenzione dal pagamento delle spese processuali e dalla sanzione in favore della cassa delle ammende: l'esenzione è possibile solo se la rinuncia è dovuta a causa sopravvenuta non imputabile all'imputato.
  • Se la rinuncia deriva da una transazione tra imputato e parte civile, il giudice può ritenere che la rinuncia sia stata volontaria e finalizzata al componimento del contenzioso, con conseguente condanna alle spese e all'eventuale sanzione.
  • Per evitare l'imposizione di sanzioni o spese in caso di rinuncia, chi propone l'impugnazione dovrebbe documentare che la rinuncia è dipesa da una causa sopravvenuta non imputabile (es. impossibilità sopravvenuta, morte della parte, ecc.).
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia, le questioni processuali sostanziali sollevate (es. tardività della querela, applicazione di norme penali) rimangono senza esame e devono essere riproposte solo se ricompare un interesse processuale valido.

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