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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36876/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia origina da una sentenza della corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva condannato la parte privata al pagamento in favore della società cooperativa di una somma di denaro, oltre accessori, confermando per il resto la decisione di merito e regolando le spese di entrambi i gradi. Avverso tale sentenza la parte privata proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; la società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale. Nel controricorso la società eccepiva l'inammissibilità del ricorso principale perché la procura speciale in calce al ricorso era stata autenticata da un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e, secondo la contestazione, anche la notificazione sarebbe stata eseguita da tale difensore. La parte ricorrente principale non forniva prova contraria circa lo ius postulandi del difensore autenticante, né produceva idonea certificazione. La Corte ha quindi rilevato la nullità/inidoneità della procura speciale, con conseguente divergenza del ricorso dal modello legale ex art. 365 c.p.c. Il ricorso incidentale è stato ritenuto inefficace perché proposto tardivamente rispetto alla notificazione della sentenza, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per difetto di valida procura speciale, poiché la firma della parte era stata autenticata da un avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alla Cassazione e non era stata provata la presenza di altro difensore abilitato che avesse validamente certificato l'autografia. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale, essendo stato proposto tardivamente ed essendo così venuto meno il suo effetto. La parte ricorrente principale è stata condannata al pagamento delle spese di lite e, per essa soltanto, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La decisione non ha esaminato il merito delle censure proposte nei ricorsi.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    La procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere valida e dotata dei requisiti essenziali richiesti dal modello legale; la sua invalidità comporta inammissibilità del ricorso.

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    La parte, a fronte della contestazione sullo ius postulandi del difensore autenticante, avrebbe dovuto produrre idonea certificazione comprovante il potere di patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso principale, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della sola parte ricorrente principale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro di riferimento per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la procura speciale in calce o a margine dell'atto è autenticata da un difensore privo di abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, salvo che risulti validamente la presenza di altro difensore abilitato che abbia effettuato la certificazione richiesta.
  • La contestazione dello ius postulandi del difensore autenticante impone alla parte che ha proposto il ricorso di fornire prova positiva del potere di patrocinio, altrimenti la procura è inidonea a sorreggere l'impugnazione.
  • Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo ex art. 334, comma 2, c.p.c. perde efficacia e non deve essere esaminato nel merito.
  • Ai fini delle spese di legittimità, la soccombenza si ascrive alla parte che ha introdotto il ricorso principale, anche se il ricorso incidentale non viene esaminato per sopravvenuta inefficacia.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 si applica alla sola parte il cui ricorso sia stato dichiarato inammissibile, non anche al ricorrente incidentale tardivo il cui gravame sia divenuto inefficace.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDecadenza

Testo integrale

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