Corte di giustizia, Sentenza C-344/18
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 marzo 2020. — ISS Facility Services NV contro Sonia Govaerts e Atalian NV, già Euroclean NV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Gent. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Trasferimenti d’imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Appalto pubblico relativo ai servizi di pulizia – Aggiudicazione dei lotti dell’appalto a due nuovi aggiudicatari – Riassunzione di un lavoratore assegnato a tutti i lotti dell’appalto. — Causa C-344/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha affrontato il caso di una lavoratrice assegnata a più lotti di un appalto di pulizia, poi aggiudicati a due diversi operatori. Ha stabilito che, quando un’impresa o una sua parte è trasferita a più cessionari, il contratto di lavoro può essere ripartito tra essi in proporzione alle attività svolte, ma solo se ciò è concretamente praticabile e non deteriora la posizione del lavoratore. Se la ripartizione non è possibile o è pregiudizievole, la cessazione del rapporto va considerata conseguenza del trasferimento e quindi imputabile al cessionario o ai cessionari.
Trasferimento d’impresa con più cessionari: riparto dei diritti e obblighi del contratto di lavoro del dipendente assegnato a più lotti e conseguenze dell’eventuale impossibilità di scissione del rapporto.
La questione giuridica
Se, in caso di trasferimento d’impresa ai sensi della direttiva 2001/23 che riguarda simultaneamente più parti dell’impresa trasferite a cessionari diversi, l’articolo 3, paragrafo 1, debba essere interpretato nel senso che i diritti e gli obblighi del contratto di lavoro si trasferiscono a ciascun cessionario in proporzione alle funzioni svolte dal lavoratore, oppure solo al cessionario presso il quale il lavoratore era impiegato principalmente, oppure se non possano trasferirsi ad alcun cessionario; e, in subordine, quali conseguenze derivino se la scissione del rapporto di lavoro risulti impossibile o pregiudizievole per il lavoratore.
Principio di diritto
In caso di trasferimento d’impresa che coinvolga più cessionari, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 impone che i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro siano trasferiti a ciascun cessionario in proporzione alle funzioni svolte dal lavoratore, purché la scissione del rapporto sia concretamente possibile e non comporti un peggioramento delle condizioni di lavoro né comprometta la tutela garantita dalla direttiva. Se la scissione è impossibile o lesiva dei diritti del lavoratore, l’eventuale cessazione del rapporto è imputata al cessionario o ai cessionari ai sensi dell’articolo 4 della direttiva, anche se il recesso è formalmente iniziato dal lavoratore.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2001/23/CE
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2001/23/CE
- Articolo 2, paragrafo 2, direttiva 2001/23/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2001/23/CE
- Articolo 4, direttiva 2001/23/CE
Trasferimento d’impresa con più cessionari e ripartizione del contratto di lavoro
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dell’arbeidshof te Gent in materia di trasferimento d’impresa ai sensi della direttiva 2001/23/CE, in un contesto di appalto pubblico per servizi di pulizia suddiviso in più lotti assegnati a operatori diversi. La questione centrale era stabilire come applicare il principio del mantenimento dei diritti dei lavoratori quando il lavoratore interessato prestava attività in più settori dell’entità trasferita.
Fatti e procedimento principale
Sonia Govaerts era dipendente della ISS Facility Services NV e, dal 1° aprile 2013, era responsabile di progetto per tre cantieri della città di Gent corrispondenti a tre lotti di un appalto di pulizia e manutenzione. All’esito della nuova gara, i lotti 1 e 3 furono aggiudicati ad Atalian NV, mentre il lotto 2 a Cleaning Masters NV. La ISS ritenne che il rapporto di lavoro della sig.ra Govaerts dovesse essere trasferito ad Atalian per l’85% e a Cleaning Masters per il 15%, mentre la nuova aggiudicataria contestò che vi fosse un trasferimento d’impresa nei suoi confronti.
La lavoratrice agì in giudizio per ottenere indennità di licenziamento e altre spettanze. Il giudice di primo grado ritenne irregolare il licenziamento e condannò la ISS, escludendo la responsabilità di Atalian. In appello, il giudice del rinvio ritenne invece che vi fosse un trasferimento d’impresa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 e chiese alla Corte come dovesse operare il trasferimento dei diritti e degli obblighi del contratto di lavoro in presenza di più cessionari.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 3 della direttiva 2001/23, che sottolinea la necessità di proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore;
- l’articolo 1, paragrafo 1, che definisce il campo di applicazione della direttiva ai trasferimenti di imprese o di parti di imprese che conservano la propria identità;
- l’articolo 2, paragrafo 2, che lascia impregiudicata la definizione nazionale di contratto o rapporto di lavoro, ma impedisce agli Stati membri di escludere la direttiva in ragione del solo numero di ore lavorate;
- l’articolo 3, paragrafo 1, che dispone il trasferimento al cessionario dei diritti e obblighi derivanti dal contratto di lavoro esistente alla data del trasferimento;
- l’articolo 4, che vieta il licenziamento per il solo fatto del trasferimento e disciplina le conseguenze delle modifiche sostanziali delle condizioni di lavoro.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che l’articolo 3, paragrafo 1, parla del trasferimento al cessionario, senza disciplinare espressamente il caso del trasferimento a più cessionari. Ricorda poi che la direttiva mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro e il mantenimento dei diritti dei lavoratori, ma deve anche preservare un giusto equilibrio con gli interessi del cessionario, che deve poter adeguare l’organizzazione dell’attività.
Esclude la soluzione secondo cui, quando vi sono più cessionari, il mantenimento dei diritti non opererebbe verso alcuno di essi: tale lettura priverebbe di effetto utile la direttiva. Esclude anche l’idea che il contratto debba essere trasferito soltanto al cessionario presso il quale il lavoratore era impiegato principalmente, perché ciò tutelerebbe il lavoratore ma ignorerebbe la ripartizione effettiva dell’attività e gli interessi dei diversi cessionari.
La soluzione accolta è quindi quella del trasferimento dei diritti e obblighi a ciascun cessionario in proporzione alle funzioni effettivamente svolte dal lavoratore, purché la scissione del contratto sia possibile e non comporti un deterioramento delle condizioni di lavoro. La Corte precisa che spetta al giudice nazionale verificare le modalità concrete di tale ripartizione, potendo rilevare, ad esempio, il valore economico dei lotti o il tempo dedicato a ciascuno di essi. Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 2, non osta a una scissione del rapporto in più rapporti a tempo parziale, poiché la direttiva non consente di escludere la tutela solo perché ne deriva un numero ridotto di ore presso uno dei cessionari.
Conseguenze dell’impossibilità di scissione
La Corte aggiunge che, se la ripartizione del contratto fosse impossibile oppure comportasse un peggioramento delle condizioni di lavoro o la lesione dei diritti garantiti dalla direttiva, l’eventuale risoluzione del rapporto deve essere considerata imputabile al cessionario o ai cessionari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, anche se il recesso è formalmente iniziato dal lavoratore. In questo modo la tutela del lavoratore non viene elusa tramite un’impossibilità pratica di ripartire il rapporto.
Dispositivo
La Corte risponde che, in caso di trasferimento d’impresa che coinvolga più cessionari, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che i diritti e gli obblighi risultanti da un contratto di lavoro sono trasferiti a ciascun cessionario in proporzione alle funzioni svolte dal lavoratore interessato, a condizione che la scissione sia possibile o non pregiudichi le condizioni di lavoro e il mantenimento dei diritti garantiti dalla direttiva, verifica rimessa al giudice del rinvio. Se tale scissione è impossibile o lesiva, l’eventuale risoluzione del rapporto è considerata dovuta al cessionario o ai cessionari ai sensi dell’articolo 4 della direttiva.
Principio affermato
La pronuncia chiarisce che il principio di continuità del rapporto di lavoro nei trasferimenti d’impresa si applica anche quando l’entità economica è trasferita a più soggetti: il contratto può essere frazionato in corrispondenza delle attività svolte presso ciascun cessionario, ma solo entro i limiti della praticabilità concreta e della salvaguardia sostanziale dei diritti del lavoratore.
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