Cassazione Penale, Ordinanza n. 30027/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo aveva condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Dal testo emerge che il ricorso censurava la decisione di appello, ma la Corte di cassazione rileva che il motivo riproduceva pedissequamente le doglianze già formulate in secondo grado, limitandosi ad aggiungere affermazioni assertive sulla pretesa erroneità della sentenza impugnata. Il ricorso non conteneva quindi una critica specifica e puntuale alle ragioni del rigetto in appello e non confutava, in fatto o in diritto, le argomentazioni poste a base della decisione di merito. La Corte richiama inoltre la valutazione della Corte territoriale secondo cui il risarcimento del danno non era adeguato e satisfattivo, in ragione della durata prognostica delle lesioni, della pluralità di pubblici ufficiali coinvolti nel fatto e dell'entità dei pregiudizi morali arrecati.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
norma incriminatrice richiamata per la condanna relativa alla resistenza a pubblico ufficiale
art. 582 c.p.
norma incriminatrice richiamata per la condanna relativa alle lesioni personali
art. 81 cpv. c.p.
richiamato per indicare la continuazione tra i fatti contestati
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre integralmente le censure già svolte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni poste dalla sentenza impugnata a fondamento del rigetto.
- La critica in cassazione deve essere puntuale e argomentata: non basta contestare in modo generico o apodittico la decisione di merito, ma occorre confutare le singole argomentazioni della corte territoriale.
- La valutazione della congruità del risarcimento del danno può tener conto, ai fini dell'eventuale soddisfazione della pretesa riparatoria, della durata prognostica delle lesioni, del numero delle persone offese coinvolte e dell'entità dei pregiudizi morali arrecati.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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