Sentenza n. 2542/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di indizione di una procedura di mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente veterinario, nonché il relativo avviso e la nota del Direttore generale
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva prestato servizio presso l'ASP di Agrigento come dirigente veterinaria a tempo determinato, con rapporto instaurato a seguito di pubblico concorso e protrattosi per trentanove mesi. Nell'ambito della precedente procedura di stabilizzazione era risultata idonea ma collocata al secondo posto, mentre l'ASP aveva riservato un solo posto. Una precedente sentenza del TAR aveva annullato gli atti di quella procedura, ritenendo illegittima la determinazione del numero dei posti per mancato previo aggiornamento del piano del fabbisogno del personale. Successivamente l'ASP aveva approvato l'aggiornamento del piano, individuando tre posti vacanti di dirigente veterinario di Area B, due destinati alla stabilizzazione e uno all'accesso dall'esterno. La ricorrente ha impugnato la successiva deliberazione con cui l'ASP aveva avviato la mobilità volontaria per un posto, deducendo: violazione del piano triennale del fabbisogno, che avrebbe destinato i posti secondo una ripartizione non compatibile con la mobilità; elusione della precedente sentenza del TAR e del percorso di stabilizzazione; omesso scorrimento della graduatoria di stabilizzazione; difetto assoluto di motivazione; violazione dell'art. 20 d.lgs. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b), l. 234/2021, in materia di superamento del precariato e valorizzazione del personale già in servizio. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto alla stabilizzazione e il risarcimento del danno, anche in forma specifica.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e la domanda risarcitoria. Ha ritenuto che la procedura di mobilità e quella di stabilizzazione costituiscano percorsi autonomi, con distinta provvista dei posti, sicché l'avvio della mobilità non sottrae disponibilità ai posti destinati alla stabilizzazione e non arreca un pregiudizio concreto alla ricorrente. La ripartizione dei tre posti tra stabilizzazione e accesso dall'esterno era stata già stabilita dal piano del fabbisogno del 15 maggio 2025, non impugnato dalla ricorrente, rendendo non più contestabile tale scelta in questa sede. Il Collegio ha inoltre rilevato il difetto di interesse concreto e attuale all'annullamento della procedura di mobilità, alla quale la ricorrente non aveva partecipato pur avendone titolo e che, secondo la ricostruzione accolta, non incideva sulla futura stabilizzazione. Non è stata ravvisata alcuna elusione della precedente sentenza, la quale aveva lasciato salva la possibilità per l'ASP di procedere a ulteriori assunzioni dopo l'aggiornamento del piano, sia mediante stabilizzazione sia mediante accesso dall'esterno. Neppure è stata ritenuta violata la disciplina sul superamento del precariato, poiché il piano aveva già riservato due posti alla stabilizzazione dei dirigenti veterinari. Il TAR ha precisato che, in caso di inerzia nell'avvio della procedura di stabilizzazione, la ricorrente potrà utilizzare i rimedi contro il silenzio o l'inerzia della pubblica amministrazione. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza dell'ingiustizia del danno. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro oltre oneri di legge per spese di lite.
Norme richiamate
art. 20 d.lgs. 75/2017
La disciplina di stabilizzazione del personale precario non impedisce all'amministrazione di procedere ad assunzioni dall'esterno quando il piano del fabbisogno abbia previsto posti distinti e destinati a tale finalità.
art. 1, comma 268, lett. b), l. 234/2021
La disposizione, invocata per il superamento del precariato e la valorizzazione del personale già in servizio, non risulta violata quando l'amministrazione abbia riservato specifici posti alla stabilizzazione e avviato separatamente una procedura di mobilità per posti destinati all'accesso dall'esterno.
art. 30 d.lgs. 165/2001
La mobilità volontaria è considerata una procedura distinta di acquisizione di personale, la cui attivazione non incide sui posti separatamente destinati alla stabilizzazione.
Massime di principio
- Quando il piano triennale del fabbisogno del personale destina posti distinti alla stabilizzazione e all'accesso dall'esterno, la procedura di mobilità relativa ai posti destinati all'accesso esterno è autonoma rispetto alla stabilizzazione e il suo avvio non sottrae disponibilità ai posti riservati al personale precario.
- La scelta dell'amministrazione di ripartire i posti tra stabilizzazione e accesso dall'esterno deve essere contestata mediante impugnazione del piano del fabbisogno che la ha stabilita; non può essere validamente rimessa in discussione attraverso l'impugnazione della successiva procedura di mobilità, se il piano è divenuto inoppugnabile.
- Il dipendente precario non vanta un interesse concreto e attuale all'annullamento di una procedura di mobilità alla quale non abbia partecipato quando tale procedura riguardi posti distinti da quelli destinati alla stabilizzazione e non sia idonea a pregiudicare la sua futura assunzione.
- Una precedente sentenza che imponga la riedizione del potere dopo l'aggiornamento del piano del fabbisogno non impedisce all'amministrazione di procedere a ulteriori assunzioni sia mediante stabilizzazione sia mediante accesso dall'esterno, purché siano rispettate la ripartizione e le destinazioni risultanti dal nuovo piano.
- La mancata attivazione della procedura di stabilizzazione, se protratta, può essere fatta valere con i rimedi procedimentali o giudiziari previsti contro l'inerzia della pubblica amministrazione, ma non giustifica l'annullamento di una distinta procedura di mobilità priva di incidenza sulla stabilizzazione.
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