Cassazione Penale, Ordinanza n. 14667/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura semplificata e senza formalità. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 4.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resa in appello a seguito di concordato è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello emessa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. in relazione a tentato furto pluriaggravato e furto pluriaggravato. Con un unico motivo la difesa ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione, lamentando che la decisione non avesse compreso in modo critico e analitico i mezzi di valutazione della prova. La Corte di cassazione ha però rilevato che, quando il procedimento si definisce con concordato in appello, le questioni sulle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena restano precluse anche nel giudizio di legittimità, salvo il caso di illegalità della pena concordata. Poiché il ricorso tendeva a rimettere in discussione profili di responsabilità e colpevolezza già definiti con il patto processuale, esso è stato ritenuto proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Il concordato in appello comporta una definizione del procedimento fondata su un accordo tra le parti che limita la cognizione del giudice di secondo grado e preclude la successiva contestazione in cassazione delle questioni rinunciate in funzione dell'accordo, salvo illegalità della pena.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata per indicare che la sentenza impugnata era stata emessa a seguito di concordato in appello.
Massime di principio
- La definizione del procedimento mediante concordato in appello preclude al ricorrente di devolvere in cassazione questioni sulle quali abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, comprese quelle attinenti alla responsabilità e alla colpevolezza.
- Il negozio processuale concordato dalle parti, una volta recepito nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato in sede di legittimità, salvo il controllo sull'eventuale illegalità della pena concordata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone motivi incompatibili con la natura consensuale della definizione del giudizio di appello e quindi non consentiti dalla legge.
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