Sentenza n. 2591/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Lombardia, Sezione Quarta, n. 2704 del 30 novembre 2018, resa tra le parti, concernente il provvedimento di approvazione di un Piano di Governo del Territorio (P.G.T.).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV, n. 2704/2018, che aveva respinto l’impugnazione delle delibere comunali di adozione e approvazione del PGT nella parte in cui l’area industriale era stata inclusa nell’APC n. 7, soggetto a pianificazione attuativa
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo, con tre motivi, violazione dell’art. 12 della l.r. Lombardia n. 12/2005 e dell’art. 3 l. n. 241/1990, eccesso di potere per omessa istruttoria, carenza dei presupposti e di motivazione, illogicità, contraddittorietà e travisamento dei fatti. Ha sostenuto che il compendio, di circa 96.000 mq e occupato da uno stabilimento produttivo, non fosse un’area interstiziale, libera di completamento, di sottoutilizzo insediativo o caratterizzata da costruito incompatibile con il contesto, e che fosse già integralmente utilizzato per attività produttive, uffici, attrezzature, parcheggi e spazi di carico e scarico. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 23 Cost. e degli artt. 27 e 46 della l.r. n. 12/2005, contestando l’obbligo di pianificazione attuativa e gli oneri connessi, consistenti nella cessione gratuita o monetizzazione di aree pari al 10% della superficie fondiaria, nonché disparità di trattamento e sviamento rispetto ad altre aree. È stata infine dedotta la violazione dell’art. 10, comma 1, lett. a), della l.r. n. 12/2005, per l’irragionevole inclusione dell’intera area industriale nell’APC, anziché della sola porzione non utilizzata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il Collegio ha valorizzato la verificazione disposta in appello, ritenendola dettagliata, attendibile e priva di vizi. Dalla relazione è risultato che l’area non presentava caratteristiche di interstizialità, non era un’area libera di completamento e non evidenziava incompatibilità del costruito esistente con il contesto urbano. Tuttavia, essa presentava un evidente sottoutilizzo insediativo, considerata l’ampia superficie scoperta e soprattutto la consistente capacità edificatoria residua: 32.750 mq di SLP, pari al 44% della capacità edificatoria complessiva. Tale dato è stato ritenuto sufficiente a giustificare l’inclusione nell’APC e l’assoggettamento a pianificazione attuativa, in funzione di uno studio organico del comparto e della riorganizzazione delle dotazioni pubbliche e viabilistiche. Il Collegio ha interpretato l’art. 5.1 del Piano delle Regole nel senso che i presupposti dell’interstizialità e del sottoutilizzo insediativo possono ricorrere anche disgiuntamente, poiché la disposizione utilizza la formula “e/o”. Le ulteriori censure relative agli oneri, alla disparità di trattamento e alla scelta urbanistica sono state ricondotte all’ampia discrezionalità amministrativa in materia di pianificazione, non sindacabile salvo manifesta arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti, non riscontrati nel caso concreto. Le spese del doppio grado sono state compensate per la particolarità della vicenda; il compenso del verificatore, liquidato in € 6.000,00, è stato posto a carico dell’appellante.
Norme richiamate
art. 5.1 del Piano delle Regole del PGT
Al fine di garantire nelle aree interstiziali e nelle aree libere da completare all'interno del tessuto urbano consolidato un'efficace articolazione dei percorsi ciclo-pedonali e carrabili e del verde secondo un disegno organico e complessivo e, sempre al fine di garantire all'interno del tessuto urbano consolidato, laddove una situazione del costruito risulti non più compatibile con le esigenze dell'intorno e/o in presenza di un sottoutilizzo insediativo, le tavole del piano delle regole individuano gli ambiti da sottoporre a progettazione coordinata
L’inclusione in un APC è legittima anche quando ricorra soltanto il sottoutilizzo insediativo, senza necessità che sussistano contemporaneamente interstizialità, area libera di completamento o incompatibilità del costruito.
art. 12 l.r. Lombardia n. 12/2005
Richiamato quale parametro della disciplina regionale del governo del territorio e contestato dall’appellante; la censura è stata respinta alla luce della legittimità della scelta pianificatoria.
art. 27 l.r. Lombardia n. 12/2005
Richiamato dall’appellante in relazione agli effetti e agli oneri della pianificazione attuativa; la relativa censura è stata respinta.
art. 46 l.r. Lombardia n. 12/2005
Richiamato dall’appellante in relazione alla cessione gratuita o monetizzazione delle aree; la relativa censura è stata respinta.
art. 16 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato nel giudizio di primo grado in relazione agli oneri connessi alla pianificazione attuativa e alla cessione o monetizzazione delle aree.
art. 3 l. n. 241/1990
Invocato dall’appellante per contestare il difetto di motivazione; la censura non è stata accolta, essendo stata ritenuta sufficiente la giustificazione complessiva della scelta urbanistica.
art. 66 c.p.a.
Ha costituito la base normativa per la verificazione disposta dal Consiglio di Stato al fine di accertare i presupposti fattuali dell’inclusione dell’area nell’APC.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione dell’udienza da remoto.
Massime di principio
- Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice soltanto in presenza di manifesta arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità, incongruenza o travisamento dei fatti.
- Quando una disposizione urbanistica prevede l’inclusione in un ambito soggetto a pianificazione coordinata in presenza di aree interstiziali o di sottoutilizzo insediativo, i relativi presupposti possono operare disgiuntamente se il testo normativo utilizza una formulazione congiuntiva-disgiuntiva quale “e/o”.
- La presenza di una consistente capacità edificatoria residua può integrare, autonomamente, una situazione di sottoutilizzo insediativo idonea a giustificare l’assoggettamento dell’area a pianificazione attuativa, anche se l’area non è interstiziale, non è libera di completamento e il costruito esistente non è incompatibile con il contesto.
- La verificazione può essere utilizzata per accertare i presupposti fattuali delle scelte urbanistiche e, quando la relazione sia dettagliata, attendibile e immune da vizi, il giudice può assumerla a fondamento della decisione.
- La comparazione con la disciplina urbanistica di aree contigue non dimostra di per sé una disparità di trattamento illegittima, poiché la pianificazione deve essere valutata in rapporto alla razionalità complessiva dell’assetto territoriale e non secondo criteri di uniforme distribuzione degli oneri e dei vincoli.
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