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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44701/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna per estorsione (art. 629 c.p.) criticando la motivazione della Corte d'Appello: mancata e carente analisi delle contraddizioni e dei riscontri probatori delle persone offese e dei testi dell'accusa; uso di argomentazioni congetturali e apodittiche; mancata valutazione della responsabilità concorsuale di Pagano (sostengono che le minacce sarebbero state pronunciate solo dal Tredici); contestazione dell'applicazione dell'aggravante persone riunite e del riconoscimento della recidiva reiterata e dell'aumento di pena senza adeguata motivazione; violazioni procedurali relative alla qualificazione del fatto e alla corrispondenza tra atto di impugnazione e ricostruzione dei fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati, in particolare, il primo motivo di Tredici e il quarto motivo di Pagano: la motivazione della Corte d'Appello è stata qualificata come apparente e insufficiente perché non ha trattato analiticamente le censure difensive, ha fatto ricorso a congetture e non ha fornito riscontri probatori concreti alle affermazioni accusatorie. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce per nuovo esame, salvo che il giudice del rinvio confermi o modifichi la decisione in piena autonomia. I restanti motivi sono stati assorbiti dall'accoglimento dei motivi decisivi.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di estorsione: è il capo di imputazione principale contestato agli imputati, la decisione di merito doveva motivare come le condotte integrassero gli elementi costitutivi di tale reato.

  • art. 628 comma terzo n. 1 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla qualificazione e alle aggravanti della fattispecie estorsiva; i ricorrenti contestavano l'applicazione impropria o non motivata dell'aggravante.

  • art. 110 cod. pen.

    Principio della concorso di persone nel reato: la Corte ha richiamato la necessità di prove che colleghino concretamente ogni concorrente alla condotta minatoria per imputare responsabilità concorrente.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulle recidive utilizzata per contestare il riconoscimento della recidiva reiterata e l'aumento di pena; la Cassazione ha richiesto adeguata motivazione circa la maggiore attitudine a delinquere.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio che la condanna penale deve essere fondata oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito non abbia dimostrato questo standard.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al divieto di modificare il fatto contestato o la qualificazione in modo non consentito e alla necessità che la motivazione rispetti le censure di merito sollevate.

  • artt. 192 e 546 cod. proc. pen.

    Artt. relativi alla valutazione delle dichiarazioni e alla motivazione della sentenza: la Cassazione ha richiamato l'obbligo di un vaglio rigoroso delle dichiarazioni delle persone offese con riscontri intrinseci ed estrinseci.

  • art. 63 comma 4 cod. pen.

    Norma sull'aumento della pena per circostanze aggravanti: la Corte ha osservato che l'aumento deve essere adeguatamente motivato indicando quale aggravante sia stata valorizzata.

Massime di principio

  • Quando la prova si fonda prevalentemente sulle dichiarazioni della persona offesa la motivazione deve compiere un vaglio rigoroso e indicare riscontri intrinseci ed estrinseci; non sono ammesse conclusioni basate su mere congetture.
  • Il giudice di merito può usare ragionamenti logici, ma questi devono essere ancorati a fatti probatori o a massime di esperienza e devono essere esplicitati in motivazione.
  • Per imputare responsabilità concorrente occorre dimostrare il nesso tra la condotta di ciascun imputato e l'evento criminoso; la sola percezione di somme non è di per sé prova inequivoca di partecipazione all'estorsione se possono esistere spiegazioni alternative (es. compenso per mediazione).
  • Il riconoscimento di recidiva e l'aumento di pena richiedono una motivazione specifica che dimostri la maggiore attitudine a delinquere o l'esistenza dei presupposti previsti dalla legge.
  • Contraddizioni o omissioni rilevanti nelle denunce e nelle dichiarazioni della parte civile possono incidere sull'attendibilità; il giudice deve confrontarle esplicitamente e motivare perché non inficiano la credibilità del racconto.
  • Se la motivazione di appello è ritenuta apparente o viziata da salti logici, la Corte di Cassazione può annullare con rinvio per un nuovo esame, lasciando comunque al giudice del rinvio la possibilità di confermare o mutare il precedente esito alla luce di una motivazione conforme ai principi indicati.

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