Cassazione Penale, Sentenza n. 07645/2026 del 26/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna il provvedimento del 9/10/2025 con cui il G.I.P. ha corretto un "errore materiale" nella precedente ordinanza cautelare (1/9/2025), precisando che la custodia cautelare era stata applicata per mero errore al capo 2 anziché al capo 3. Lamenta che la correzione sia stata disposta mentre era pendente istanza di riesame (udienza svolta il 9/10/2025 e decisione riservata), perciò il G.I.P. avrebbe usurpato poteri spettanti al giudice del riesame ai sensi dell'art. 130 c.p.p.; deduce inoltre incompetenza funzionale del G.I.P. rilevabile ai sensi dell'art. 25 c.p.p. e, in via alternativa, nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo (contestazione di abnormità) ma fondato il secondo: la correzione disposta dal G.I.P. il 9/10/2025, intervenuta mentre l'atto era già pervenuto al giudice del riesame e dopo lo svolgimento dell'udienza, ha violato l'assetto di competenza previsto dall'art. 130 c.p.p. (che attribuisce al giudice dell'impugnazione la correzione degli errori materiali quando il provvedimento è impugnato). Non essendo ravvisabile l'eccezione di urgenza o la possibilità che gli atti non fossero ancora pervenuti al giudice ad quem, la correzione è stata dichiarata affetta da nullità assoluta. In conseguenza il ricorso è stato accolto e il provvedimento impugnato (la correzione del 9/10/2025) è stato annullato senza rinvio.
Norme richiamate
art. 130 cod. proc. pen.
La competenza a correggere l'errore materiale è del giudice che ha emesso il provvedimento; se il provvedimento è impugnato e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la competenza spetta al giudice dell'impugnazione. Deroga possibile limitatamente al caso in cui gli atti non siano ancora materialmente pervenuti al giudice ad quem e ricorra urgenza.
art. 25 cod. proc. pen.
Rilevata dalla difesa quale norma che consente dedurre in cassazione l'incompetenza funzionale; la Corte ha ritenuto il vizio rilevabile e fondante il ricorso ai sensi di questo profilo.
art. 179 cod. proc. pen.
La difesa ha invocato la nullità assoluta sulla base della norma; la Corte, pur muovendosi sulla giurisprudenza consolidata, ha effettivamente qualificato l'atto di correzione come affetto da nullità assoluta per violazione della regola di competenza.
Massime di principio
- La correzione di un errore materiale spetta in via ordinaria al giudice che ha emesso il provvedimento, ma, se il provvedimento è stato impugnato e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la competenza spetta al giudice dell'impugnazione (art.130 c.p.p.).
- Il giudice che ha emesso il provvedimento può correggere l'errore materiale solo fino a quando gli atti non siano ancora materialmente pervenuti al giudice ad quem e, in casi eccezionali, qualora ricorra urgenza debitamente motivata.
- Se la correzione è disposta illegittimamente dal giudice originario mentre è pendente un rimedio impugnatorio e gli atti sono già pervenuti al giudice competente, l'atto di correzione è affetto da nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del processo.
- La nozione di 'abnormità' del provvedimento non è utile quando è disponibile un rimedio di legge: se l'atto è impugnabile per violazione di legge, bisogna fondare il ricorso su quella violazione e non sulla generica abnormità.
- In situazioni analoghe è opportuno che la parte interessata segnali tempestivamente la violazione di competenza al giudice dell'impugnazione e, se necessario, proponga ricorso di legittimità per ottenere l'annullamento dell'atto correttivo illegittimo.
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