Cassazione Penale, Sentenza n. 40116/2024 del 30/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per errore nel calcolo del trattamento sanzionatorio: il ricorrente deduce che il Tribunale di Teramo, pur avendo motivato una pena complessiva pari a anni due di reclusione ed euro 500,00 di multa, nel dispositivo ha indicato anni tre di reclusione ed euro 500,00 di multa. Chiede la rettifica del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 619, comma 2, c.p.p., illustrando il computo delle maggiorazioni (pena base di 1 anno e 4 mesi aumentata per recidiva, poi aumentata di ulteriori 6 mesi per i reati concorrenti) fino ad una pena finale di 2 anni e euro 500,00.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'errato calcolo della misura della pena, se ricompreso nei limiti edittali, configura un'ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale; tale questione è quindi preclusa in sede di legittimità se non è stata dedotta in sede di appello ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Nel caso di specie l'errore di calcolo non era stato eccepito in appello né risulta che la Corte territoriale lo avesse esaminato, per cui la doglianza non poteva essere proposta con il ricorso per cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23 d.l. n. 137 del 2020
Richiamato in riferimento alla requisitoria scritta del Pubblico ministero; non oggetto di valutazione decisoria nel merito del ricorso.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per i limiti di riproduzione del motivo nel ricorso; usato come criterio formale di ammissione del motivo alla cognizione della Cassazione.
art. 619, comma 2, c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente quale base per chiedere la rettifica del trattamento sanzionatorio; la Corte non ha accolto la richiesta perché la questione sul calcolo della pena non era stata sollevata in appello.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Interpretata dalla Corte nel senso che le questioni che riguardano un'ipotesi di pena illegittima (errore di calcolo entro i limiti edittali) sono precluse in cassazione se non erano oggetto di motivi di appello; ha costituito il fondamento dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Se l'errata determinazione della pena resta entro i limiti edittali, si tratta di "pena illegittima" e la questione è preclusa in Cassazione se non era stata tempestivamente dedotta in appello (art. 606, comma 3, c.p.p.).
- Per contestare in Cassazione un errore di calcolo della pena occorre averlo già sollevato in sede di gravame; altrimenti il ricorso sarà probabilmente dichiarato inammissibile.
- Se l'errore di calcolo determina una pena al di fuori dei limiti edittali (pena "illegale"), la questione può essere esaminata in Cassazione anche se non dedotta in appello.
- Quando si propone ricorso per cassazione per vizi formali o di calcolo della pena, è opportuno utilizzare e documentare il percorso processuale corretto (segnalazione in appello o istanza di rettifica ove prevista) per evitare la condanna alle spese e all'ammenda.
- La presentazione di un ricorso considerato manifestamente infondato può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e dell'importo a favore della Cassa delle ammende.
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