Sentenza n. 12606/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l’accertamento e la declaratoria del silenzio - inadempimento serbato dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Ag.E.A. in relazione all’istanza formulata dalla parte ricorrente per il tramite del proprio difensore con nota del -OMISSIS-avente ad oggetto la sospensione del procedimento di erogazione contributi comunitari previsti dal Regolamento (UE) n. 1306/2013, sospeso con nota prot. -OMISSIS-; e per la condanna previo accertamento del relativo obbligo, dell’Amministrazione intimata a provvedere sulla predetta istanza; in via subordinata, per la nomina nell'ipotesi di perdurante inerzia di Ag.E.A., di un Commissario ad acta che provveda all'adozione dei provvedimenti richiesti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza volta alla conclusione del procedimento di sospensione dell’erogazione di contributi comunitari e all’adozione di un provvedimento definitivo
Esito
Favorevole al ricorrente (imprenditore agricolo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, destinatario di contributi comunitari connessi alla propria attività agricola, aveva subito la sospensione delle erogazioni ai sensi dell’art. 33, comma 1, d.lgs. 228/2001, in ragione della pendenza di un procedimento penale per presunta indebita percezione di contributi. Il procedimento penale si era concluso con una sentenza dichiarativa del non doversi procedere per estinzione dei reati per prescrizione. Nonostante la comunicazione della sentenza ad Ag.E.A. e una precedente nota dell’Agenzia, con cui era stata rappresentata la necessità di completare l’istruttoria e accertare l’eventuale credito dell’Amministrazione, il procedimento amministrativo, avviato almeno dal 2022, non risultava concluso dopo circa due anni. Il ricorrente presentava quindi un’ulteriore istanza, rimasta priva di risposta. Deduceva violazione degli artt. 41 e 97 Cost. e degli artt. 1 e 2 l. 241/1990, sostenendo che l’Amministrazione fosse obbligata a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine ordinario di trenta giorni. Chiedeva l’accertamento del silenzio-inadempimento, la condanna di Ag.E.A. a provvedere e, in subordine, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ag.E.A., pur costituita, non aveva fornito una replica specifica né dimostrato di avere adottato, entro il termine di trenta giorni decorrente dall’istanza, un provvedimento espresso. L’obbligo di provvedere è stato ritenuto sussistente in ragione della posizione di vantaggio vantata dal ricorrente rispetto al conseguimento dei contributi e della pregressa durata del procedimento di sospensione, pendente almeno dal 2022. Il Tribunale ha quindi accertato e dichiarato il silenzio-inadempimento e ha condannato Ag.E.A. ad adottare, entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, un provvedimento espresso e motivato. La richiesta di nomina immediata di un commissario ad acta è stata respinta, non risultando elementi idonei a dimostrare che l’Amministrazione avrebbe persistito nell’inerzia. Ag.E.A. è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 800, oltre IVA e CPA se dovuti.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale per l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito speciale applicato all’azione contro il silenzio-inadempimento.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto; nel caso concreto il giudice ha applicato il termine ordinario di trenta giorni.
artt. 1 e 2 l. 241/1990
Sono stati invocati dal ricorrente a fondamento dell’obbligo di conclusione del procedimento e dei principi di economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa.
art. 33, comma 1, d.lgs. 228/2001
Costituiva la base normativa della sospensione dei procedimenti di erogazione dei contributi comunitari disposta da Ag.E.A.
art. 3 d.lgs. 228/2001
Richiamato nella precedente decisione del TAR quale disposizione attributiva ad Ag.E.A. dei compiti di accertamento dei requisiti per il conseguimento dei contributi comunitari.
art. 4 d.lgs. 74/2018
Indicato nella precedente decisione come disposizione sostitutiva dell’art. 3 d.lgs. 228/2001.
art. 7, paragrafo 2, secondo comma, regolamento (UE) n. 1306/2013
Richiamato quale fondamento della funzione di organismo pagatore nazionale esercitata da Ag.E.A.
art. 97 Cost.
Richiamato quale parametro del principio di buon andamento della pubblica amministrazione; l’inerzia protratta è stata ritenuta incompatibile con tale principio.
art. 41 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla libertà di iniziativa economica, incisa dalla protratta sospensione delle erogazioni.
art. 91 c.p.c.
Applicato per la condanna dell’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite.
Massime di principio
- Quando un procedimento amministrativo incide su una posizione di vantaggio del privato e il termine ordinario di conclusione è decorso, l’amministrazione è tenuta ad adottare un provvedimento espresso e motivato, anche se l’istruttoria riguarda l’accertamento di presupposti complessi o l’eventuale spettanza di contributi pubblici.
- La precedente adozione di un atto interlocutorio o l’avvio di un’istruttoria non esonerano l’amministrazione dall’obbligo di concludere il procedimento entro un termine ragionevole e con una determinazione finale espressa.
- La protrazione dell’inerzia per un periodo significativo, accompagnata dall’assenza di prova dell’adozione di un provvedimento espresso entro il termine applicabile, integra silenzio-inadempimento accertabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
- In caso di accoglimento dell’azione avverso il silenzio, il giudice può imporre all’amministrazione l’adozione di un provvedimento espresso e motivato entro un termine fissato nella sentenza, senza sostituirsi all’amministrazione nella valutazione discrezionale o istruttoria di merito.
- La nomina di un commissario ad acta non è automatica per il solo accertamento del silenzio-inadempimento: essa può essere disposta quando risultino elementi concreti che facciano presumere la persistente inerzia dell’amministrazione anche dopo la decisione giudiziale.
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