Cassazione Penale, Ordinanza n. 08885/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente. Nel ricorso ha sostenuto che la sostanza nella sua disponibilità fosse detenuta per finalità diverse dallo spaccio, quindi ha contestato la qualificazione della condotta e, in sostanza, la prova della destinazione allo smercio. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure riproponessero questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito con motivazione corretta, puntuale, coerente con gli elementi acquisiti e priva di manifeste illogicità.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre doglianze già compiutamente valutate e disattese dai giudici di merito, senza evidenziare reali vizi di legittimità.
- La motivazione della sentenza di merito resiste al sindacato di legittimità se risulta giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle censure difensive, coerente con le emergenze probatorie e priva di manifeste incongruenze logiche.
- La mera contestazione della finalità della detenzione di sostanza stupefacente, se non supportata da specifici vizi della decisione impugnata, non è sufficiente a superare una motivazione di merito congrua.
- L'inammissibilità del ricorso determina automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08859/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08860/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08861/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08862/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08863/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08864/2026 del 09/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →