Sentenza n. 671/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto del Ministero della Difesa prot. n. -OMISSIS- del 31.05.2024 di rigetto del ricorso gerarchico avverso l'impugnazione della scheda valutativa n. d'ordine n. -OMISSIS-inerente alle note caratteristiche relativa al periodo 3.01.2023 – 2.01.2024; - della scheda valutativa n. -OMISSIS- del 21.01.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: scheda valutativa relativa al periodo 3 gennaio 2023-2 gennaio 2024, con qualifica finale "Superiore alla media", e decreto di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la scheda valutativa e il successivo decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico, deducendo eccesso di potere e difetto di motivazione. Ha contestato l'abbassamento della qualifica finale da "Eccellente", attribuita nei periodi precedenti, a "Superiore alla media", sostenendo che le aggettivazioni delle singole voci non fossero supportate da elementi oggettivi, fossero incoerenti con la propria attività professionale e non considerassero adeguatamente le qualificazioni, i titoli di studio, le competenze linguistiche, la formazione e i risultati operativi conseguiti. Ha inoltre lamentato l'assenza di una motivazione specifica sulla flessione della valutazione, la violazione dei criteri indicati nella circolare ministeriale del 28 dicembre 2023 in materia di carenza di motivazione e armonia tra voci analitiche e giudizio finale, nonché l'insufficiente motivazione del decreto di rigetto del ricorso gerarchico e l'omesso richiamo della circolare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato le schede valutative del personale militare come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di arbitrarietà, irrazionalità, illogicità o evidente travisamento dei fatti, la cui dimostrazione spetta al ricorrente. Ha affermato che la valutazione relativa a ciascun periodo è autonoma rispetto a quelle precedenti e che il precedente giudizio di "Eccellente" non determina un affidamento tutelabile al mantenimento della medesima qualifica né costituisce parametro vincolante per le valutazioni successive. Nel caso concreto, la scheda conteneva un giudizio comunque elevato e coerente con le singole voci analitiche: la maggior parte di esse si collocava nella soglia immediatamente inferiore al massimo, mentre soltanto "Aspetto esteriore" e "Riservatezza" ricevevano il massimo apprezzamento; inoltre, alcune categorie non erano state oggetto di scrutinio. La qualifica "Superiore alla media" precede immediatamente quella di "Eccellente" e risultava quindi compatibile con la lieve flessione evidenziata. Il giudice ha escluso che l'omesso richiamo della circolare ministeriale integrasse di per sé un vizio di legittimità e ha ritenuto congrua anche la motivazione del rigetto del ricorso gerarchico. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Il regime giuridico della valutazione della professionalità del personale dell'Arma dei Carabinieri costituisce il quadro normativo di riferimento per la redazione delle note caratteristiche.
circolare del Ministero della Difesa del 28 dicembre 2023
La circolare disciplina, tra gli altri, i profili della motivazione in caso di sensibile flessione della valutazione e dell'armonia tra voci analitiche, giudizi e qualifica finale; il suo omesso richiamo non determina di per sé l'illegittimità della scheda o del rigetto del ricorso gerarchico.
Massime di principio
- Le schede valutative del personale militare costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto quando risultino arbitrarie, irrazionali, illogiche o fondate su un evidente travisamento dei fatti, che deve essere dimostrato dal ricorrente.
- La valutazione caratteristica del militare deve essere riferita autonomamente allo specifico periodo di servizio considerato; le valutazioni positive dei periodi precedenti non vincolano l'amministrazione né attribuiscono un affidamento tutelabile al mantenimento della medesima qualifica finale.
- L'abbassamento della qualifica rispetto a precedenti valutazioni non integra, di per sé, eccesso di potere per contraddittorietà, quando le voci analitiche della scheda siano coerenti con il giudizio complessivo e documentino una flessione, anche lieve, del rendimento.
- La scheda valutativa non richiede necessariamente specifiche contestazioni disciplinari o documentate violazioni dei doveri d'ufficio: è sufficiente che indichi, in termini sintetici e logicamente coerenti, il rendimento dell'interessato nel periodo di riferimento.
- L'omesso richiamo di una circolare ministeriale sui criteri di redazione delle note caratteristiche non determina autonomamente l'illegittimità della valutazione, se la scheda e il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico risultano congruamente motivati e coerenti con le risultanze della valutazione.
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