Cassazione Penale, Sentenza n. 27178/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. sostenendo di non aver avuto conoscenza del processo: pur avendo ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini, sarebbe stato dichiarato irreperibile e la citazione a giudizio sarebbe stata notificata al difensore dopo che quest'ultimo avrebbe rinunciato al mandato; in più il decreto non era stato tradotto in rumeno e il verbale di identificazione farebbe dubitare dell'effettiva richiesta di eleggere domicilio. In sostanza si censurava la legittimità delle notificazioni e si sostenva una mancata conoscenza "incolpevole" del processo, non una volontaria sottrazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto provato che il ricorrente aveva effettivamente avuto conoscenza del procedimento: il 8/1/2017 Hadir ricevette personalmente l'avviso ex art. 415-bis con l'invito a dichiarare/eleggere domicilio e nominò un difensore di fiducia fornendo recapiti; successivamente nominò un altro difensore (avv. Nofri) che ricevette la notifica del decreto di citazione e non rifiutò la ricezione. Il decreto di irreperibilità successivamente emesso fu un errore processuale ma le comunicazioni erano comunque pervenute al difensore che confermò l'accettazione; il difensore poi rinunciò pochi giorni prima dell'udienza, ma in seguito (luglio 2020) chiese informazioni ed estrasse copia della sentenza su delega dell'imputato, dimostrando l'esistenza di un canale effettivo di conoscenza. Alla luce di ciò la Corte ha escluso la "mancata conoscenza incolpevole" e ravvisato, alla luce del comportamento complessivo, gli elementi per ritenere la volontaria sottrazione alla conoscenza; ne è conseguito il rigetto della domanda di rescissione e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Disciplina il rimedio della rescissione del giudicato per il processo celebrato in assenza; presupposto è la prova della mancata conoscenza incolpevole dell'imputato, salvo che quest'ultimo si sia volontariamente posto in tale stato
art. 420-bis cod. proc. pen.
Regola la declaratoria di assenza e la necessità di valutare la conoscenza dell'imputato rispetto alla vocatio in iudicium
art. 420-quater cod. proc. pen.
Prevede la sospensione del processo in caso di notifica che lasci dubbi circa la conoscenza effettiva dell'imputato; richiede valutazione concreta delle condizioni della notifica
art. 415-bis cod. proc. pen.
L'avviso di conclusione delle indagini contiene l'invito a dichiarare o eleggere domicilio e l'avvertimento sulle conseguenze della mancata dichiarazione; la sua ricezione è elemento rilevante sulla conoscenza del procedimento
art. 159 cod. proc. pen.
Consente la notifica al difensore quando l'imputato è irreperibile o non ha eletto domicilio, rendendo efficace la conoscenza se il difensore accetta la notificazione
art. 161, commi 2 e 4, cod. proc. pen.
Regole sulle notificazioni per il difensore e sugli effetti della mancata dichiarazione di domicilio dell'imputato
Massime di principio
- La rescissione del giudicato ex art. 629-bis richiede la prova di una mancata conoscenza incolpevole: non basta dimostrare negligenza, occorre provare che l'imputato non poteva ragionevolmente avere conoscenza del procedimento
- La nominazione di un difensore di fiducia e la fornitura di recapiti costituiscono indizi forti della possibilità di conoscenza: notifiche al difensore che non rifiuta la ricezione sono normalmente efficaci
- La semplice emissione di un decreto di irreperibilità non annulla automaticamente la possibilità di conoscenza se esistevano canali reali di comunicazione (es. difensore che accetta notifiche e poi agisce nel procedimento)
- La rinuncia del difensore prima dell'udienza può essere valutata insieme ad altri elementi; da sola non garantisce sempre la rescissione se risultano contatti precedenti e possibilità concrete di informazione
- Se si contesta l'efficacia della notifica o la mancanza di traduzione, è importante produrre prove concrete (es. mancata ricezione, impossibilità oggettiva di comprensione, impossibilità di contatto con il difensore) per ricondurre il caso alla mancata conoscenza incolpevole
- Per evitare il rischio di essere dichiarati giudicabili in assenza, l'imputato privo di fissa dimora dovrebbe dichiarare/eleggere domicilio o mantenere un canale costante e documentabile con il difensore
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26948/2022 del 13/07/2022
- Sentenza penale · 13 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26951/2022 del 13/07/2022
- Sentenza penale · 13 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26952/2022 del 13/07/2022
- Sentenza penale · 13 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26953/2022 del 13/07/2022
- Sentenza penale · 13 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26955/2022 del 13/07/2022
- Sentenza penale · 13 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26957/2022 del 13/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →